Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9951 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9951 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

27%yit

SENTENZA

sul ricorso 688-2013 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 00488410010, in persona del
legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

Vtiqdomiciliata in ROMA, \I L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO
RAIMONDO,
2014

– ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

– CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. P.I. 13017100150, in
persona

del

legale

rappresentante

pro

tempore,

Data pubblicazione: 08/05/2014

elettivamnete domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER
7, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NOVEBACI CLAUDIO, giusta delega in atti;
AGOSTINO

VINCENZO

C.F.

GSTVCN63R21H501E,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO
184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO
MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrentl

avverso la sentenza n. 651/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 26/06/2012 R.G.N. 575/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
uditi gli Avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO e ROMEI
ROBERTO;
udito l’Avvocato DISCEPOLO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

RG. n. 688/13
Ud. 18 febbr. 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

chiesta la cassazione, così espone le vicende che hanno
preceduto il giudizio di appello:
“TELECOM Italia S.p.A. appella la sentenza che lha
ritenuta responsabile – in solido con la società Ceva Logistics
Italia s.r.1., cui aveva ceduto in data 1.3.2003 il ramo d’azienda
nel quale lavorava il dipendente Agostino Vincenzo – del
pagamento a detto lavoratore delle differenze retributive, con
decorrenza da tale data e fino al nuovo inquadramento, tra il
quarto livello, di formale inquadramento del lavoratore, ed il
quinto livello, nel quale, con definitiva sentenza n. 975/06, era
stata condannata ad inquadrare il dipendente con decorrenza
dall’1.2.2000, in considerazione delle corrispondenti mansioni di
fatto svolte”.
Aggiunge che avverso la stessa sentenza hanno proposto
altresì appello incidentale il lavoratore e la società Ceva
Logistics: il primo “per ottenere la solidale condanna delle altre
parti anche al risarcimento dei danni personali conseguenti al
demansionamento e della s.r.l. anche al risarcimento di quello
biologico”; la seconda “per ottenere il rigetto delle domande del
lavoratore”.
Tutto ciò premesso, la Corte di merito ha accolto solo
l’appello incidentale proposto da Ceva Logistic, rigettando la
domanda proposta dal lavoratore nei suoi confronti. Ha
confermato nel resto l’impugnata sentenza, respingendo gli
appelli di Telecom e del lavoratore.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di merito,
con riguardo all’accoglimento del gravame proposto da Ceva

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui è

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Logistics, ha osservato che una volta dichiarata la inefficacia
della cessione del ramo d’azienda e, quindi, della cessione del
contratto di lavoro, nessun vincolo contrattuale operava nei
rapporti tra Ceva e il lavoratore, la cui prestazione in favore della
stessa doveva ritenersi avvenuta di fatto, con i limitati effetti di
cui all’art. 2126 cod. civ., senza che potesse esser fatto valere nei

dell’art. 2103 cod. civ. Le domande proposte dal lavoratore
contro tale società dovevano pertanto essere rigettate.
Quanto all’appello proposto da Telecom, con il quale tale
società aveva reiterato l’eccezione di prescrizione del diritto di
credito del lavoratore, la Corte di merito ha osservato che questa
eccezione era infondata. Premesso che le differenze retributive,
come risultava dalla sentenza di primo grado, spettavano al
lavoratore “quale risarcimento del danno patrimoniale per il
perdurante demansionamento durante il periodo dal 1.2.2000 a
quello in cui è stato attuato il dovuto inquadramento nel quinto
livello”, il giudice d’appello ha rilevato che era applicabile la
prescrizione decennale e non già quella quinquennale come
dedotto da Telecom, trattandosi di inadempimento contrattuale.
Ha aggiunto che il demansionamento non era addebitabile
alla società apparentemente cessionaria, bensì a Telecom, che
per l’intero periodo era rimasta contrattualmente vincolata al
lavoratore.
Il ricorso per cassazione proposto dalla società Telecom
avverso questa sentenza è articolato in tre motivi. Resistono con
controricorso il lavoratore – che ha pure depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ. -nonché Ceva Logistics.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente,
denunziando falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ., censura
la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la
responsabilità di Ceva Logistics per le differenze retributive

suoi confronti un diritto ad un diverso inquadramento in forza

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vantate dal lavoratore relativamente al periodo successivo alla
cessione del ramo d’azienda ritenuta inefficace.
Deduce che, a norma dell’art. 2126 cod. civ., la nullità del
contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione. Di conseguenza, per il periodo
successivo alla cessione, in cui il lavoratore aveva lavorato alle

pagamento delle differenze retributive e non già essa ricorrente.
2. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1223, 2094, 2103, 2126 e 2697 cod. civ.
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente
sostiene che le differenze conseguenti al superiore
inquadramento sono dovute al lavoratore a titolo retributivo e
non già a titolo risarcitorio. Sul punto è dunque errata la
sentenza impugnata che, nel fare propria la sentenza di primo
grado, ha ritenuto che dette differenze abbiano carattere
risarcitorio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando violazione
del’art. 2948 n. 4 cod. civ., deduce che, avendo dette differenze
natura retributiva, opera la prescrizione quinquennale e non già
quella decennale, come affermato dalla Corte di merito. Di
conseguenza, avendo il lavoratore rivendicato tali somme solo
con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 14 novembre
2008, erano prescritte le differenze maturate nel periodo
anteriore al 14 novembre 2003.
4. Il primo motivo è inammissibile.
La statuizione di primo grado, con la quale Telecom è stata
condannata, in solido con Ceva Logistics, al pagamento delle
differenze retributive successive alla cessione del ramo d’azienda,
dichiarata inefficace, non risulta essere stata impugnata da
Telecom. Tale società, come si evince dalla sentenza impugnata,
ha infatti censurato la decisione di primo grado solo nella parte
in cui è stata respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale.

dipendenze della cessionaria, solo quest’ultima era tenuta al

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Né la ricorrente allega di avere impugnato, sul punto, la
sentenza di primo grado, qui esponendo le ragioni poste a
sostegno del gravame.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, con riguardo
alla condanna di Telecom al pagamento delle differenze
retributive, è passata in giudicato, senza che possa essere posta

5. Il secondo e il terzo motivo, che in ragione della loro
connessione vanno trattati congiuntamente, sono parimenti
inammissibili.
La sentenza impugnata, dopo avere affermato in apertura
dei “MOTIVI DELLA DECISIONE”, che l’appello di Telecom aveva
ad oggetto la condanna della stessa società, in solido con Ceva
Logistics, al pagamento delle differenze retributive conseguenti al
superiore inquadramento, ha successivamente precisato che tali
differenze, “come chiaramente argomentato dal gravato
provvedimento”, spettavano al lavoratore “quale risarcimento del
danno patrimoniale per il perdurante demansionamento,
durante il periodo dal 1.2.2000 a quello in cui è stato attuato il
dovuto inquadramento nel quinto livello”.
Ha quindi respinto l’eccezione di prescrizione proposta dalla
società ricorrente, rilevando che, trattandosi di danni
professionali, non aventi carattere retributivo, il relativo diritto si
prescrive in dieci anni e non già in cinque anni come sostenuto
dalla ricorrente.
Nel contestare tale affermazione, Telecom rileva che “la
sentenza di primo grado” è incorsa in errore, per avere ritenuto
che la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla
professionalità fosse “corrispondente alla differenza esistente tra
il livello 4 e il livello 5”; che tale somma era “in realtà dovuta in
forza di una sentenza che aveva riconosciuto il livello 5 al
lavoratore”; che l’inadempimento discendeva dalla mancata
corresponsione al lavoratore delle retribuzioni “secondo

nuovamente in discussione in questa sede.

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l’inquadramento posseduto”; che, conseguentemente, le somme
in questione erano dovute a titolo retributivo.
Ma tutte /k(Sre questioni, delle quali non 1\./è traccia nella
sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto sottoporre al
giudice d’appello. Viceversa, non risulta che esse abbiano
formato oggetto di tale giudizio, né tanto meno, la ricorrente

Ne consegue che esse non possono trovare ingresso in
questa sede.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio a favore del lavoratore, liquidate come in dispositivo,
mentre vanno compensate le spese fra le due società.
P. Q. M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di Agostino
Vincenzo, in € 100,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensì
professionali, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra la
ir ,4 L. p< - ricorrente e la società Ceva Logistics(g.r.l. Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2014. allega che esse siano state dedotte ed in quali termini.

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