Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9950 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 27/05/2020), n.9950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34053/2018 proposto da:

A.L.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria

Monica Bassan del Foro di Padova, giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2512/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2512/2018 depositata il 10-09-2018 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da A.L.K., alias A.L.K., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per ragioni politiche, avendo partecipato alla lotta tra due fazioni che sostenevano diversi capi quartiere in vista della nomina del capo della circoscrizione. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Togo, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso, la cui notifica a parte ricorrente entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non risulta depositata.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Il ricorrente censura la valutazione di non credibilità delle sue vicende personali effettuata dal Giudice territoriale, che aveva valorizzato, quale unico motivo di inattendibilità, la confusione fatta dal ricorrente nell’indicare i nomi dei due leader politici. Deduce che, invece, tutta l’esposizione dei fatti da lui resa è coerente nel denunciare le persecuzioni subite e gli scontri avvenuti nel villaggio a seguito dell’elezione del capo circoscrizione. Rileva che erroneamente era stata sminuita la rilevanza delle vicende narrate, considerate come meri scontri tra bande rivali, mentre si trattava di elezioni politiche locali e la Corte territoriale non aveva adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria. Richiama il quadro normativo di riferimento e richiama il rapporto sui diritti umani del 2016 da cui risulta che nelle carceri togolesi vi sono condizioni pericolose per la vita dei detenuti. Sostiene, quindi, che la motivazione del diniego della protezione sussidiaria sia immotivata perchè non tiene conto della situazione delle carceri togolesi e della documentazione citata.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis (protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche, in caso di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. cit.) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Togo) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Richiamando la normativa di riferimento e fonti da cui risulta un clima di crescente tensione politica e sociale in Togo, il ricorrente si duole della valutazione effettuata dalla Corte territoriale sulla situazione generale del suo Paese, anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nonchè sui fattori di integrazione sociale e lavorativa, come da sentenza n. 4455/2018 di questa Corte. Si duole dell’omessa indagine sul periodo trascorso in Libia, da cui consegue la dedotta vulnerabilità del ricorrente stesso, pur non rientrando egli nella categoria delle vittime di gravi violenze psicologiche e fisiche per i maltrattamenti subiti in Libia (pag. n. 13 ricorso).

3. In via preliminare occorre rilevare che non risulta documentata dal Ministero la rituale notifica a mezzo posta del controricorso, atteso che è stata depositata solo la ricevuta di spedizione indirizzata all’avvocato Maria Monica Massan, e non all’avvocato Maria Monica Bassan, difensore costituito del ricorrente. Non avendo l’intimato provveduto a dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica del controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., la costituzione del Ministero deve ritenersi inammissibile.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche la valutazione sulla situazione del Paese di origine, rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), si risolve in un accertamento di fatto, censurabile nei limiti di cui si è detto (Cass. n. 30105/2018).

4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato il racconto del richiedente, ha evidenziato in dettaglio le plurime incongruenze e contraddizioni riscontrate (pag. n. 5 e n. 6 della sentenza impugnata), ed ha rimarcato, in particolare, anche la contraddittorietà del racconto su un dato fondamentale, ossia sull’indicazione del soggetto che il richiedente affermava di aver sostenuto tra i due contendenti, non essendo giustificabile, nè essendo stata plausibilmente giustificata la confusione su una circostanza così importante. Il dovere di cooperazione istruttoria non deve essere attivato sulla coerenza esterna della vicenda personale se le allegazioni sono generiche e inattendibili (Cass. n. 16275/2018 e Cass. n. 14283/2019). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo.

Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità ed alla valutazione del suo Paese, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Il Giudice di merito ha espresso, con motivazione idonea (Cass. SU n. 8053/2014), il proprio convincimento, non solo, si ribadisce, indicando in dettaglio le parti del racconto ritenute generiche ed implausibili, ma anche descrivendo compiutamente la situazione generale del Paese sulla base delle fonti indicate nella sentenza.

4.3. Inammissibile è anche la censura relativa al diniego della protezione umanitaria.

I Giudici di merito hanno motivatamente escluso la sussistenza di fattori soggettivi e oggettivi di vulnerabilità, anche con riguardo al periodo trascorso in Libia dal ricorrente, il quale si limita a richiamare, genericamente, la normativa di riferimento e la condizione generale del suo Paese, fornendone, inammissibilmente, una ricostruzione fattuale diversa da quella descritta nella sentenza impugnata, nonchè rimarca il fattore della sua integrazione nel territorio italiano, che, tuttavia, diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità, come chiarito da questa Corte proprio con la pronuncia citata in ricorso (Cass. n. 4455/2018).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la rilevata irritualità della costituzione del Ministero.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA