Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9950 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4101/2014 proposto da:

P.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI D’ERME giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del Dott. A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2158/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario

B.L., nel merito il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO MORETTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1991 il minore P.A., mentre attraversava la strada, venne investito e ferito da un autoveicolo condotto da C.A., di proprietà di B.L. ed assicurato per i rischi della circolazione dalla società Commercial Union Insurance s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Aviva Italia s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Aviva”).

2. Dopo che l’investitore fu condannato in sede penale, nel 2003 P.A. convenne dinanzi al Tribunale di Latina C.A., B.L. e la Aviva, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

3. Con sentenza n. 705 del 2009 il Tribunale accolse la domanda, ma attribuì alla vittima un concorso di colpa del 50%.

La Corte d’appello di Roma, adita da P.A., con sentenza 16.4.2013 n. 2158 rigettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la Aviva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni pronunciate nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017, ha chiesto preliminarmente che fosse ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo investitore, B.L..

Anche la Aviva, nel proprio controricorso, ha eccepito preliminarmente il difetto di integrazione del contraddittorio, per non essere stato notificato il ricorso per cassazione a B.L..

1.2. Tali richieste non sono fondate.

Il presente giudizio civile trae origine da un precedente giudizio penale, conclusosi con sentenza definitiva sull’an debeatur, ed al quale B.L. rimase estraneo:

Deve, dunque trovare applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo cui quando il danneggiato da un sinistro stradale abbia esercitato l’azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell’autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest’ultimo L. n. 990 del 1969, ex art. 23, il giudicato formatosi sull’an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte Viti necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno (Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 12/05/2003).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1226 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno liquidato il danno biologico temporaneo in base a valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle milanesi.

2.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, debba avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri – insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto – su cui poggia la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c..

Nella perdurante mancanza di criteri oggettivi, l’unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. “criterio a punto variabile”, adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Pertanto il giudice che intenda – come pure gli è consentito adottare criteri alternativi, ha l’onere di spiegare per quali ragion l’applicazione del criterio c.d. “milanese”, nel caso a lui sottoposto, non sortirebbe risultati equitativi.

Nel caso di specie, è incontroverso che il Tribunale non abbia applicato il criterio milanese, senza indicarne le ragioni.

La Corte d’appello ha giustificato tale decisione osservando che è facoltà del giudice discostarsi dai valori indicati dalla c.d. tabella milanese, allo scopo di “personalizzare” il risarcimento, ovvero adattarlo alle specificità del caso concreto.

Ma se ciò è esatto in teoria, fu nel caso concreto scorretto in pratica, giacchè nè il Tribunale, nè la Corte d’appello hanno accertato alcuna particolarità che giustificasse la liquidazione del danno in misura inferiore a quella standard.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1223 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che l’assicuratore del responsabile aveva pagato un acconto nove anni dopo il sinistro, e che per tenere debito conto di tale pagamento nella liquidazione del danno, la Corte d’appello ha:

(a) devalutato l’acconto alla data del sinistro;

(b) sottratto l’acconto devalutato dal credito devalutato;

(c) calcolato la mora sulla differenza.

In questo modo – sostiene il ricorrente – la Corte d’appello ha finito per sottostimare il danno da mora, in quanto per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l’intero capitale a produrre “interessi” compensativi, i quali per tale periodo di tempo si sarebbero perciò dovuti conteggiare sull’intero credito risarcitorio, e no sulla somma residuata dopo la detrazione dell’acconto.

3.2. Il motivo è fondato.

Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).

Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell’illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di:

(a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l’abbia già liquidato in moneta attuale;

(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

3.3. Ai fini della soluzione del problema pratico dello scomputo degli acconti, quel che rileva è la ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95, cit..

Tale ratio consiste ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, simulare quel che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se fosse stato tempestivamente soddisfatto.

E’ dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:

(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale dovutogli;

(b) solo dopo il pagamento dell’acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto.

Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);

(b) detrarre l’acconto dal credito;

(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:

(c’) sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto;

(c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014).

3.4. Nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente di questa Corte, secondo cui “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l’acconto versato; detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c. d. interessi compensativi). (Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011).

Tale criterio non appare infatti sostenibile, perchè incoerente con la ratio e lo scopo deli principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno.

4. La sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel liquidare nuovamente il danno si atterrà ai seguenti principi di diritto:

(a) “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle c. d. tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità tali – che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione che consiglino od impongano lo scostamento dai valori standard del risarcimento”;

(b) la liquidazione del danno da ritardato adempimento d’una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito; (b) detraendo l’acconto dal credito; (c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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