Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9950 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 15/04/2021), n.9950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22723/2018 R.G. proposto da:

S.F., nella qualità di erede di S.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n. 44, presso lo

studio dell’avv. Francesco Mangazzo, rappresentato e difeso

dall’Avv. Felice Laudadio;

– ricorrente –

contro

SI.Ro., e SI.Gi., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale dei quattro venti 150, presso lo studio dell’avv. Laura

Lucidi, rappresentati e difesi dall’avv. Marina De Siena;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2968/2017 della Corte di appello di Napoli,

depositata il 28/6/2017.

Udita la relazione svolta in pubblica udienza del 4 dicembre 2020 dal

Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

Udito il P.G. e i difensori;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il ricorso incidentale, i controricorsi e le

memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

 

Fatto

I FATTI

1. S.F. ricorre, nella asserita qualità di erede del padre A., sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza del 28 giugno 2017, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che – accogliendo solo parzialmente il gravame proposto dal suo dante causa avverso la sentenza del 17 luglio 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – ha confermato nell’an la decisione di accoglimento della domanda, proposta da Si.Gi. e Ro., di risarcimento dei danni conseguenti alla gestione di una società di fatto esistente tra S.A. e il defunto padre degli attori, Si.An., riducendo l’entità della condanna alla minor somma di Euro 1.157.568,56, rispetto a quella, attribuita in prime cure, di Euro 1.219.970,52.

2. In punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce che i germani Si. avevano convenuto in giudizio il suo genitore per sentirlo condannare a risarcire tutti i danni, incluso quello di natura non patrimoniale (in relazione al quale, peraltro, il primo giudice ne ritenne ormai spirato il termine di prescrizione, con statuizione passata in giudicato in difetto di impugnazione), in conseguenza della fraudolenta condotta tenuta da S.A. nella gestione, dal 1985 al 1995, di una società di fatto intercorsa con Si.An., avente ad oggetto la gestione di un’attività alberghiera.

3. Gli attori in prime cure lamentarono che la società era stata gestita in modo arbitrario e prevaricatorio dal S., il quale, nella qualità di amministratore, si era, tra l’altro, pervicacemente rifiutato di rendere il conto della gestione.

4. Costituitosi in giudizio, il convenuto, eccepita in limine litis la prescrizione del preteso credito risarcitorio e la litispendenza con altro precedente giudizio anch’esso introdotto dinanzi al Tribunale sammaritano – peraltro interrotto per il decesso del procuratore costituito del S. e concluso, in difetto di tempestiva riassunzione, con declaratoria di estinzione, confermata dal giudice di appello con decisione rimasta immune al sindacato di legittimità svolto da questa Corte – chiese, nel merito, il rigetto della domanda.

4.1. Il giudice di prime cure, dichiarato prescritto il solo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, condannò il convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 1.219.970,52, all’esito della disposta CTU contabile relativa al periodo 1983-1993. Quale ausiliario, venne nominato lo stesso tecnico che aveva già svolto analoga consulenza nel giudizio estinto disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo istruttorio sollevata dal S., “in quanto diretto a supplire a lacune defensionali degli attori”.

5. Di tale circostanza, nonchè del fatto che il consulente fosse stato autorizzato ad avvalersi della documentazione già in suo possesso (ma non versata agli atti del giudizio da parte attrice) per averla “recuperata dal materiale della prima consulenza”, il convenuto soccombente si dolse, tra l’altro, nel giudizio di appello, censurando, in particolare, l’omissione “di ogni doverosa verifica in contraddittorio circa la provenienza, la conformità, la conferenza o meno, ovvero la effettiva allegazione del documentale al fascicolo rg. n. 964/1993, mai oggetto di formale provvedimento di acquisizione”, stigmatizzando ancora il fatto che tale documentazione utilizzata dall’ausiliario “fosse stata resa nota solo unitamente il deposito della CTU”.

5.1. Il gravame venne accolto solo in parte dal giudice di appello, che ridusse nella misura già indicata l’importo della condanna al risarcimento dei danni.

6. Avverso la decisione della Corte partenopea ricorre per cassazione S.F., nell’asserita qualità di figlio ed erede di S.A..

6.1. Hanno resistito con controricorso Si.Gi. e Ro., chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto.

6.2 Preliminarmente, i controricorrenti eccepiscono il difetto di prova in ordine alla qualità di erede di S.A. in capo all’odierno ricorrente, non essendo all’uopo sufficiente la dichiarazione, dallo stesso allegata, di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, resa con rogito notarile.

6.2.1. Difatti, nel corpo del rogito, l’odierno ricorrente aveva reso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale era specificata la data e il luogo del decesso di S.A., nonchè la circostanza che il de cuius sarebbe morto ab intestato, mentre i chiamati all’eredità sarebbero stati, insieme con lui, la coniuge del defunto, C.B., e i figli S.A.M., G., M., R. e S..

6.2.2. Ma la prova della qualità di erede non potrebbe essere fornita, a detta dei controricorrenti, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in tal senso, Cass. Sez. Un. 29 maggio 2014, n. 12065).

7. Fissata adunanza camerale in data 24 luglio 2020 per la discussione del ricorso, il collegio ha ritenuto opportuno la rirnessione del procedimento alla pubblica udienza, al fine di affrontare la questione della validità della prova della qualità di erede e dell’eventuale necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, provvedendo in tal senso con ordinanza interlocutoria n. 20152 del 2020.

I MOTIVI DEL RICORSO.

1. In disparte la questione processuale preliminare in ordine alla mancata prova della qualità di erede sollevata dai resistenti (prova che risulta, peraltro, attualmente e legittimamente allegata agli atti – sia pur successivamente al deposito del ricorso e all’indomani dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte di cui in narrativa – mediante la produzione della necessaria documentazione depositata dal contro ricorrente ex art. 372 c.p.c., comma 1, come risulta dalla memoria depositata in atti in data 1.12.2020 – che evidenzia, tra l’altro, come gli altri coeredi abbiano rinunciato all’eredità del de cuius – onde il difetto di interesse all’eventuale integrazione del contraddittorio), è convincimento del collegio – in adesione alla più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte – che la inammissibilità del ricorso per cassazione si ponga in termini di vicenda processuale di carattere pregiudiziale anche rispetto alla questione di rito sollevata dai controricorrenti, in applicazione del principio secondo cui, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, la Corte è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (così, tra le più recenti, Cass., 2, ord. 18 aprile 2019, n. 10839; in argomento, funditus, Cass. S.U. 26742 e 26743 del 2014).

1.2. A fronte di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, difetti, diviene priva di qualsiasi interesse la questione sollevata dagli odierni controricorrenti in punto di prova della qualità di erede da parte del S..

Il ricorso viene, pertanto esaminato nel merito.

2. Con il primo motivo viene denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,115,116,183,184 c.p.c. (quest’ultimo vigente ratione temporis), artt. 191 e 310 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c., oltre alla nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., per violazione del contraddittorio e del giusto processo.

2.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui – sul presupposto che gli attori avessero prodotto, sin dalla loro costituzione in giudizio, la relazione depositata dal CTU nel giudizio Rg. n. 964/1993, nella quale si dava atto della documentazione consultata dall’ausoliario, perchè rinvenuta in atti ovvero acquisita presso il liquidatore della società, relazione alla quale erano allegate le tabelle riproducenti il contenuto di diversi documenti contabili esaminati dal consulente – il giudice di appello ritenne di poter attribuire alla CTU valore di piena prova, specificando ancora, in sentenza, che, “quand’anche non volesse giungersi a tale conclusione”, certamente doveva ritenersi che essa “possa assumere valore documentale quantomeno con riguardo ai fatti e ai dati riscontrati dal professionista e nella stessa riportati”.

2.2. Si assume che tale statuizione violi:

– l’art. 87 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con il previgente testo dell’art. 184 c.p.c., che vieta, una volta definito il “themaprobandum”, di depositare durante lo svolgimento delle indagini peritali;

– l’art. 191 c.p.c., che vieta al consulente di raccogliere prove documentali, consentendogli solo di richiedere chiarimenti o informazioni alle parti,

– l’art. 184 c.p.c., “vigente ratione temporis”, che prevedeva uno sbarramento oltre il quale non era più possibile alcuna produzione documentale;

– l’art. 310 c.p.c., comma 2, che prevede l’inefficacia degli atti e documenti del giudizio dichiarato estinto;

– l’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., che fissano il principio del contraddittorio in ogni fase del processo, compresa quella dell’indagine tecnica;

– gli artt. 24 e 111 Cost., che enunciano il principio del giusto processo.

3. Con il secondo motivo viene ancora denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la violazione degli artt. 115,116,183,184 c.p.c. (vigente ratione temporis), artt. 191 e 310 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c..

3.1. Sulla base dei medesimi rilievi già oggetto del primo motivo, il ricorrente sostiene che le conclusioni raggiunte dal CTU debbano intendersi, conseguentemente, “viziate da costante disapplicazione delle norme meglio indicate”.

3.2. Ciò varrebbe, in particolare, per l’affermazione, poi recepita dalla sentenza impugnata – che ravvisava “il danno da minor utile nell’anno 1991 per la cattiva gestione dell’albergo” – affetta dagli stessi profili di criticità, al pari dei passaggi motivazionali della decisione Corte territoriale (basati, nuovamente, sulle risultanze della CTU), che reputava conseguentemente irrilevanti “le contestazioni relative ad altri pagamenti, quali quelli che sarebbero stati effettuati dal Sig. G.”, o la questione dei “crediti verso la USL”

3.3. Tali rilievi risulterebbero viziati non solo per le ragioni illustrate con il primo motivo, ma anche per “violazione delle regole processuali in tema di acquisizione delle prove e di valida formazione delle stesse in corso di giudizio, nonchè dei principi che informano il corretto apprezzamento da parte del giudice”, giacchè “non esiste agli atti di causa, nè è allegata all’elaborato peritale, alcuna prova nè dei versamenti del G., nè delle USL”.

4. Con il terzo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione degli artt. 115,116,183,184 c.p.c. (vigente ratione temporis), artt. 191 e 310 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti.

4.1. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello relativo alla chiusura dell’albergo, in quanto – si sostiene – la sospensione dell’attività, che la Corte territoriale aveva addebitato a condotte di mala gestio del S., “andava avanti già da un anno”, essendo stata ritenuta non rilevante l’intervenuta nomina dell’amministratore giudiziario.

4.2. Si contestano, in particolare, le argomentazioni del giudice di appello, “che obliano il dato costituito dalla sentenza n. 296/07 resa dal Tribunale sammaritano e confermata dalla Corte partenopea con la pronuncia n. 1988/14”, che escludeva ogni responsabilità del S. per fatti connessi alla gestione dell’albergo, successivamente all’insediamento dell’Amministratore giudiziario. Nel secondo di tali provvedimenti, difatti, veniva affermato “che la asserita condotta del S. di continuazione in godimento a fini esclusivi e personali dell’immobile anche nel periodo di gestione del liquidatore giudiziale (…) non può assumere come comportamento ostativo ad una partecipazione degli attori al godimento del bene essendo stati comunque tale godimento e disponibilità temporaneamente sottratti ai soci per consentire la liquidazione giudiziale”.

5. Con il quarto motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 61 e segg., artt. 184 e 191 c.p.c. e segg.; omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti.

5.1. La critica mossa alla sentenza impugnata è quella di aver utilizzato, a fini di prova, la relazione del consulente incaricato in sede penale, consulenza che (unitamente ai documenti ad essa allegati) era stata depositata dagli attori con la memoria ex art. 184 c.p.c..

5.2. A detta del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare – donde il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – che la relazione era stata acquisita in fase di indagini preliminari (all’esito delle quali il reato contestato al S. venne dichiarato estinto per prescrizione), senza essere oggetto di riscontro in sede dibattimentale, ovvero nella sede naturale di formazione della prova. Si osserva ancora che i capi di imputazione concernevano fatti di falso in bilancio e appropriazione indebita relative agli anni 1989, 1990 e 1991, mentre l’oggetto del giudizio civile verteva su fatti del tutto diversi, ovvero il rendimento dei conti societari dagli anni dal 1983 a 1993.

5.3. Tali circostanze apparivano, pertanto, preclusive ad ogni legittima utilizzazione della relazione, anche solo come argomento di prova e/o come prova atipica.

6. Con quinto motivo infine, il ricorrente si duole – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – dell’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, per radicale omissione valutativa di questioni puntualmente dedotte in appello.

6.1. La Corte territoriale avrebbe omesso di scrutinare talune censure oggetto di appello, e segnatamente quelle con cui si contestava la rilevanza probatoria della sentenza n. 452/08 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e del decreto che disponeva il giudizio (circostanze meglio specificate alle pagine 10 e 11 dell’atto di appello).

7. Resistono con controricorso Si.Gi. e Ro., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto.

7.1. Esaminata (e disattesa), in premessa, l’eccezione relativa al difetto di prova in ordine alla qualità di erede in capo all’odierno ricorrente S.F., l’inammissibilità del ricorso (e segnatamente del primo motivo) deriverebbe, a detta dei resistenti, dalla violazione dell’art. 366 c.p.c. – i.e. del principio di autosufficienza – presentando l’atto di impugnazione “gravi lacune nella rappresentazione dei fatti, provvedimenti e istanze dei difensori” (oltre che dei loro comportamenti e di quello delle parti e degli ausiliari nominati). E ciò soprattutto in relazione all’omessa indicazione sia dei due ordini di esibizione – impartiti al liquidatore della società alberghiera e poi allo stesso S. – della documentazione contabile relativa agli anni dal 1983 al 1993, sia dell’autorizzazione concessa dal giudice al consulente (solo dopo che anche il secondo dei due ordini era rimasto inevaso) ad utilizzare copia degli atti già nella disponibilità dell’ausiliario, per averli il medesimo richiesti in visione al S., ed allo stesso restituiti, in occasione dell’espletamento dell’incarico conferitogli nel giudizio Rg. 964/1993.

7.1.1. Sulla base dei medesimi rilievi, si sottolinea la temerarietà dell’affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe preso visione di tale documentazione solo in occasione del deposito della consulenza, così argomentando la richiesta – subordinata a quella di declaratoria di inammissibilità – di rigetto del primo motivo di ricorso. Il tutto, peraltro, non senza evidenziare la tardività delle contestazioni del S. quanto all’utilizzazione, da parte del consulente, di documenti, a suo dire, unilateralmente reperiti, giacchè non proposta nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

7.2. Quanto al secondo motivo, si sottolinea come la Corte territoriale abbia correttamente dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., la censura dell’appellante in relazione all’avvenuto riconoscimento, in favore di essi controricorrenti, del danno da minor utile per l’anno 1991, con conseguente irrilevanza delle contestazioni oggetto del motivo.

7.3. In ordine ai restanti motivi, i controricorrenti, nel sottolineare come le censure formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non tengano conto dell’avvenuta riformulazione della norma e della conseguente riduzione del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale, evidenziano come la motivazione in ordine alla valutazione della consulenza redatta in sede penale si ponga ben al di sopra del limite del cd. “minimo costituzionale”.

I MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è inammissibile in ciascuno dei suoi motivi.

1. Il primo motivo.

1.1. In disparte il rilievo dei controricorrenti sull’incompletezza della ricostruzione dei presupposti che hanno portato il giudice di prime cure al conferimento dell’incarico al consulente – e quest’ultimo a richiedere l’autorizzazione a consultare le copie degli atti già nella sua disponibilità in ragione dell’espletamento della precedente consulenza – la sentenza impugnata risulta esente da censure nella parte in cui ha affermato che la CTU espletata in altro giudizio, tra le stesse parti, può essere posta dal giudice a fondamento della propria decisione, giacchè tempestivamente allegata dagli attori fin dal momento della loro costituzione in giudizio.

1.2. La decisione si conforma al consolidato orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente evidenziato come il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva; il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purchè la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell’allegazione (così, in motivazione, Cass., 2, 14 maggio 2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Lav. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843).

1.3. A tale, condivisibile principio il collegio intende dare continuità, adattandosi perfettamente al caso di specie, ove si consideri che la relazione del CTU è stata prodotta dagli attori sin dall’atto di costituzione in giudizio, così rispettandosi la condizione della rituale esibizione alla parte interessata. Nè poteva considerarsi di ostacolo alla sua utilizzazione l’avvenuta estinzione del giudizio in cui la consulenza venne disposta, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, che hanno ritenuto utilizzabile, ex art. 310 c.p.c., comma 3, una C.T.U. raccolta in un precedente giudizio tra le stesse parti, benchè successivamente estintosi. (Cass. S.U., 8 aprile 2008, n. 9040).

1.4. Scevra da vizi logico-giuridici e correttamente motivata risulta poi la sentenza impugnata nella parte in cui, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha ritenuto superflua la rinnovazione della CTU – ciò che rende irrilevanti la censure di nullità che la investono quoad tempus, esimendo la Corte dal dover prendere posizione sull’affermazione dei controricorrenti circa la non tempestività delle eccezioni formulate dal convenuto in ordine alla pretesa nullità dell’atto (la questione dei limiti temporali di proponibilità dell’eccezione di nullità relativa alla CTU è stata, come noto, rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 1990 del 2020).

2. Il secondo motivo.

2.1. Quanto alla censura di violazione delle regole processuali in tema di acquisizione delle prove e di valida formazione delle stesse in corso di giudizio, nonchè dei principi che ne informano il corretto apprezzamento, va in questa sede riaffermato il consolidato principio secondo cui l’eventuale, cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (tra le molte conformi, Cass., 3, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass., 3, 12 ottobre 2017, n. 2394C); Cass., 3, 12 aprile 2017, n. 9356; Cass., 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass., 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458; Cass., 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).

2.2. Quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, va osservato che l’atto di appello risulta proposto posteriormente all’11 settembre 2012, con conseguente applicazione, ratione temporis, dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. – norma che preclude, in caso di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), salvo che il ricorrente non soddisfi (e non è il caso di specie) l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (in termini, tra le molte conformi, Cass., 1, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Lav., 6 agosto 2019, n. 20994).

3. Il terzo motivo.

3.1. Si censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello illegittimamente “obliato” il fatto processuale costituito dalla sentenza n. 296/07 del Tribunale di S. Maria e confermata dalla Corte partenopea n. 1988/14, che escludeva ogni responsabilità del S. per fatti connessi alla gestione dell’albergo successivamente all’insediamento dell’Amministratore giudiziario.

3.2. Valgano, in proposito, le medesime considerazioni svolte nell’esaminare il secondo motivo di gravame, volta che la censura, nella parte in cui tende al sindacato sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, non trova spazio nelle previsioni di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), restando per altro verso preclusa all’esame di questa Corte nella parte in cui lamenta l’omessa valutazione di un fatto (recte, nella specie, di un documento), giusta disposto dell’art. 348-ter c.p.c., u.c..

4. A non diverse conclusioni conduce la disamina del Quarto motivo, volto a censurare l’omessa valutazione di una serie di condizioni asseritamente ostative all’utilizzazione della consulenza disposta in sede penale.

5. Il Quinto motivo.

5.1. Sotto la veste dell’omesso esame del “fatto”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), esso, in realtà, lamenta la mancata pronuncia su censure rivolte alla sentenza impugnata (e, quindi, in parte qua, sui motivi di gravame), in patente contrasto con il consolidato principio secondo cui la omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” (in termini, Cass., 3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930).

PQM

La Corte;

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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