Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9950 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9950 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 25911-2012 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 00488410010, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO
RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e
2014

difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

590

contro

MAIOLI ORAZIO C.F. MLARZ065R17H294E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo

Data pubblicazione: 08/05/2014

studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CUMANI GRAZIA, giusta delega
atti;
– controricorrente nonchè contro

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. P.I. 13017100150 ;

Nonché da:
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. P.I. 13017100150, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciata in ROMA, VIA ii -i-AsAvKir,CRER
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contro

MAIOLI ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
PETROCELLI MARCO GUSTAVO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CUMANI GRAZIA;
– controricorrent£ cL IC4e- incidentale non chè contro

TELECOM ITALIA SPA 00471850016;
– intiznattt,

avverso la sentenza n. 180/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 21/05/2012i R-G- -4- 4-0/g-42 ? i
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

– intimata –

udito 1 ‘ Avvocator- R A .-k
Cu

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
le,42 *1.9 mOL

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONEA

R.G. n. 25911/12
Ud. 18 febbr. 2014

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 21
maggio 2012, ha confermato la decisione di primo grado che,
accogliendo il ricorso proposto da Maioli Orazio, aveva dichiarato
che non era configurabile la cessione di un ramo d’azienda ex
art. 2112 cod. civ. nel trasferimento, a decorrere dal 10 marzo
2003, da Telecom Italia S.p.A. a TNT Logistics Italia S.p.A (poi
CEVA Logistics Italia s.r.1.) della struttura logistica denominata
“Domestic – Wirelin – Acquisti – Logistica”, e che tale
trasferimento non aveva determinato il passaggio del ricorrente
alle dipendenze della società cessionaria, con conseguente
permanenza del suo rapporto di lavoro con la società cedente.
Ha altresì dichiarato inammissibile l’appello incidentale
proposto dal lavoratore, che aveva lamentato la compensazione,
tra le parti, delle spese processuali.
Ha osservato la Corte di merito che il ramo d’azienda
trasferito non era preesistente alla cessione; che esso non era
dotato di autonoma funzionalità; che in realtà, con la cessione,
Telecom aveva operato lo smembramento di un unico servizio,
dal momento che prima del trasferimento esisteva un’unica
struttura che si occupava di tutti i settori relativi alla logistica,
sicché doveva ritenersi che il ramo ceduto fosse stato individuato
come tale soltanto al momento del trasferimento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre Telecom Italia
S.p.A., sulla base di due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, il lavoratore e CEVA
Logistics Italia s.r.1., la quale propone ricorso incidentale fondato
su un solo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti

ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2.

Con il primo motivo, la ricorrente principale,

denunziando violazione dell’art. 2112, comma 5, cod. civ., rileva

un trasferimento del ramo d’azienda in quanto lo stesso non era
preesistente e non costituiva una articolazione funzionalmente
autonoma.
Tale affermazione, secondo la ricorrente, muove dall’erroneo
presupposto che la struttura denominata “logistica” dovesse
essere necessariamente trasferita per intero, laddove la scelta di
Telecom di dare vita ad un ramo d’azienda con le suddette
caratteristiche era insindacabile e costituiva una prerogativa
esclusiva dell’impresa ai sensi dell’art. 41 Cost. Il requisito della
preesistenza previsto dal legislatore, ad avviso della ricorrente,
doveva ritenersi nella specie soddisfatto, non essendo rilevante
che il cedente avesse mantenuto alcune funzioni del ramo
trasferito. Tale requisito ricorreva non solo dal punto di vista
temporale, ma anche da quello organizzativo, posto che il ramo
di azienda ceduto era da tempo esistente in Telecom ed era
idoneo a proseguire la funzione logistica autonomamente.
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale, nel
denunziare omessa ed insufficiente motivazione circa fatti
decisivi per il giudizio, deduce che la Corte di merito non ha
considerato che il ramo ceduto aveva le stesse caratteristiche che
aveva in Telecom e che erano state trasferite alla cessionaria
tutte le attività afferenti a tale ramo, e cioè i sei centri di raccolta
ed i centouno micro magazzini. Della struttura ceduta, come era
emerso dalla prova testimoniale, facevano parte il personale
addetto alla “logistica fisica”, il personale addetto ad attività
impiegatizie, una parte del personale della logistica di Rete,
connessa all’attività di gestione dei depositi in conto terzi, e la

che il giudice d’appello ha ritenuto che non fosse configurabile

3

“logistica logica” di Clienti residenziali territoriali. In sostanza
erano state trasferite tutte le attività di logistica che facevano
parte del ramo ceduto. Si trattava, dunque, di un ramo
preesistente, avente una completa e totale autonomia, come
accertato da una consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla
Corte d’appello di Palermo in un giudizio analogo al presente.

Italia s.r.l. (già TNT Logistics S.p.A.), denunziando violazione e
falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., censura la sentenza
impugnata per avere escluso che il ramo d’azienda fosse
preesistente alla cessione. Viceversa, come è emerso dalle
risultanze processuali, si è trattato di un trasferimento avente
ad oggetto una struttura già esistente e funzionante, ceduta
nella sua integrità e dotata di autonomia ed attività di impresa.
Anche la ricorrente incidentale richiama la consulenza
tecnica d’ufficio disposta dalla Corte d’appello di Palermo in una
controversia analoga, sulla scorta della quale è stato ritenuto
che il ramo d’azienda ceduto costituiva un complesso idoneo allo
svolgimento, in autonomia organizzativa e funzionale, dell’attività
produttiva.
5.

Entrambi i ricorsi, i cui motivi vanno trattati

congiuntamente in ragione della loro connessione, sono
infondati.
Questa Corte ha più volte affermato che per “ramo
d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (sia nel testo
anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della Direttiva
CE n. 50/98, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile

ratione tempo ris alla fattispecie in esame), come tale suscettibile
di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata
per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica
organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento, conservi la sua identità. Il che presuppone una
preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente
esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale CEVA Logistics

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occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti
del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come
forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra
loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome,
unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non
dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già

n. 2489 nonché, in controversie pressoché analoghe alla
presente, sempre relative a cessione di rami d’azienda da
Telecom S.p.A. a TNT Logistic S.p.A., Cass. 4 dicembre 2012 n.
21711; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013
n. 22627; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22742).
Ne discende che si applica la disciplina dettata dall’art.
2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico
settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente
finalizzato

ex ante

all’esercizio dell’attività di impresa, con

autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al
momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o
potenziale.
La recente sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo
2014 n. C-458/12 conferma quanto detto. Da essa risulta infatti
che: a) non si ha trasferimento di ramo d’azienda qualora il ramo
non preesista alla cessione (dispositivo, n. 1; considerato n.
b) in tal caso spetta all’ordinamento nazionale di garantire il
lavoratore (dispositivo, n. 1; considerato n. 39).
In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano
fare parte del ramo d’azienda anche i dipendenti che prestano la
loro attività per la produzione di beni e servizi del ramo, e quindi
anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al
cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c. senza necessità di un loro
consenso.
Resta fermo, tuttavia, che il lavoratore può far valere in
giudizio la non configurabilità del trasferimento di un ramo
d’azienda nell’ipotesi in cui manchino i presupposti previsti dalla

costituito (v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 1 febbraio 2008

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legge e, quindi, l’inefficacia della cessione del contratto di lavoro
in assenza del suo consenso, tenuto conto del pregiudizio che
thOlioliminti. to.nu
può derivargli da una cessione operata ad un soggetto

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solvibile e che comunque non gli assicuri la continuità del
rapporto.
6. I richiamati principi di diritto sono stati correttamente

La Corte di merito ha innanzitutto escluso che il ramo
d’azienda ceduto fosse preesistente alla cessione, rilevando che
in realtà si era trattato dello smembramento di un unico servizio,
dal momento che prima della cessione non esistevano diversi
rami funzionalmente autonomi concernenti la logistica, ma
un’unica struttura che si occupava di tutti i settori della stessa.
Il ramo ceduto era stato individuato ed identificato come tale
soltanto al momento del trasferimento. Questo non aveva
riguardato, contrariamente a quanto assunto da Telecom,
l’intera funzione di “logistica operativa” (strutture operative
territoriali) e di “logistica logica” (attività impiegatizie di
supporto), con la sola esclusione delle attività di carattere
strategico, ma era rimasta in Telecom, senza passare a TNT, una
parte consistente dell’attività logistica (logistica di Rete, logistica
logica residenziale generale, Centri di lavoro unici, presidio delle
attività relative alla rottamazione) e dell’attività operativa, che
continuò ad essere gestita dalla cedente.
Inoltre, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, il
ramo ceduto non costituiva una articolazione funzionalmente
autonoma, idonea ad essere utilmente collocata sul mercato. Ed
infatti, oltre alle attività rimaste in Telecom, relative al ramo
ceduto, la società cedente aveva riservato a sè anche le decisioni
inerenti alla logistica operativa; provvedeva all’acquisto dei
materiali, stabilendo in quale magazzino dovessero essere
depositati; emetteva gli ordini di consegna; esercitava “una
ingerenza tale da andare oltre le dedotte scelte strategiche”.

applicati dalla sentenza impugnata.

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In definitiva, secondo il giudice d’appello, l’istruttoria svolta
aveva evidenziato che la cessione non aveva riguardato una
articolazione aziendale stabilmente organizzata, preesistente e
funzionalmente autonoma, ma un complesso di attività, beni e
rapporti giuridici eterogenei, individuati in funzione del
trasferimento di alcune parti della complessiva struttura

Alla stregua di tali accertamenti, non efficacemente
contestati dai ricorrenti e che, in quanto logici e congruamente
motivati, non sono censurabili in questa sede, i motivi in esame
devono essere rigettati, dovendosi aggiungere che la consulenza
tecnica d’ufficio richiamata dai ricorrenti, disposta dalla Corte
d’appello di Palermo in una controversia asseritamente analoga
alla presente, oltre a non spiegare alcun effetto nel presente
giudizio, non risulta prodotta unitamente ai ricorsi.
7. Il principio di diritto da affermare è il seguente:
– Nel rapporto obbligatorio il debitore è, di regola, indifferente al
mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento
della persona del debitore può ledere l’interesse del creditore. In
base a questo principio – espresso negli artt. 2740, 1268, comma
1, 1272, comma 1, 1273, comma 1, 1406 cod. civ. – deve
considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora
il lavoratore, titolare di credito verso il datore, non abbia prestato
il consenso di cui all’art. 1406 cit. L’art. 2112 cod. civ., che
permette all’imprenditore il trasferimento dell’azienda, con
successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza
necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al
detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale
oggetto del trasferimento, un’azienda o un suo ramo, da
intendere come entità economica organizzata in maniera stabile
e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.
8. I ricorrenti, per il criterio legale della soccombenza, vanno
condannati al pagamento delle spese del presente giudizio a
favore di Maioli Orazio, liquidate come in dispositivo.

logistica dell’impresa.

7

P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore
di Maioli Orazio, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2014.

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