Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 995 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11029/2015 proposto da:

Tempini S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Marchio Francesco, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Salvatore Gerardo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Best Ceramiche di B.P., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.

140, presso lo studio dell’avvocato Lucattoni Pierluigi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Muratori Casali Pier

Alessandro, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Ceramiche Serra S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 672/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La corte d’appello di Bologna, con sentenza del 4 marzo 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Tempini s.p.a. avverso la sentenza impugnata del tribunale di Modena che aveva rigettato le sue domande di parziale annullamento della decisione arbitrale pronunciata dal prof. P. – tecnico del settore al quale i soggetti interessati avevano conferito l’incarico di effettuare valutazioni sulla integrità del materiale ceramico -, di risoluzione del contratto di fornitura del materiale ceramico rivelatosi difettoso stipulato dalla Tempini con la Best Ceramiche di B.P. (che si era approvvigionata dalla produttrice Ceramica Alba Due s.p.a., poi divenuta Ceramiche Serra s.p.a.) e di risarcimento del danno.

2.- All’esito dello svolgimento dell’incarico, con relazione d’arbitrato dell’11 novembre 1994, il prof. P. riteneva sussistenti i vizi denunciati dall’acquirente e distribuiva nel modo seguente tra le parti l’onere di rifacimento dei pavimenti: la produttrice Ceramica Alba Due, responsabile per i due terzi del totale, doveva corrispondere alla Tempini Lire 51.579.603; la Best Ceramiche, responsabile per un sesto, doveva corrispondere L. 12.894.901; a carico della Tempini rimaneva l’onere per il residuo corrispondente a L.. 12.894.901.

3.- La Tempini imputava al prof. P. di avere distribuito in modo, a suo dire, stravagante tra la Best Ceramiche e la Ceramica Alba Due (poi divenuta Ceramiche Serra spa) l’obbligazione risarcitoria a suo favore, non considerando che tra essa acquirente e la produttrice delle piastrelle non si era mai instaurato alcun rapporto contrattuale.

4.- La corte d’appello ha condiviso l’impostazione giuridica del giudice di primo grado, ritenendo, alla luce di una pluralità di elementi indiziari convergenti, che l’incarico affidato al prof. P. non era circoscritto allo svolgimento di un’indagine di natura tecnica, ma era riconducibile all’istituto dell’arbitrato irrituale, con conseguente sussistenza in capo al suddetto professionista del potere di risolvere, quale compositore amichevole, la controversia di natura giuridica in essere tra le tre parti.

5.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tempini in liquidazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

La Best Ceramiche di B.P. si è costituita in giudizio con controricorso, mentre la Ceramiche Serra non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle censure contenute nell’atto di appello con cui la Tempini aveva lamentato la omessa e/o erronea

pronuncia del tribunale di Modena sulle domande risolutoria e risarcitoria da essa proposte.

1.1.- Il motivo è infondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata, la corte territoriale non ha omesso di pronunciarsi sulle predette censure, pur dando atto che il giudice di primo grado non aveva emesso una decisione espressa, ma le ha ritenute inammissibili e comunque infondate. La corte ha osservato che il mandato conferito dalle parti al prof. P. non era limitato a fornire una soluzione su questioni tecniche, ma era esteso a risolvere, come un amichevole compositore, la controversia di natura giuridica in essere tra le parti e, di conseguenza, come riferito anche nel corpo del motivo, la Tempini era priva di interesse a proporre una impugnazione non rispondente al modello legale tipico. La stessa ricorrente ha premesso (a pag. 5 del ricorso) che il tribunale di Modena aveva rigettato le sue domande “avendo le parti affidato la risoluzione della controversia ad un arbitrato irrituale ed avendo con ciò le stesse rinunciato alla tutela giurisdizionale, la domanda proposta dalla Tempini era improponibile in quanto finalizzata a far decidere in sede giurisdizionale la controversia invece devoluta all’arbitro”.

Questa conclusione è conforme a diritto, atteso che l’arbitrato irrituale (come anche la perizia contrattuale) è impugnabile esclusivamente attraverso le tipiche azioni di annullamento per vizi della volontà negoziale e di risoluzione del contratto per inadempimento dell’arbitro al mandato o delle parti al dictum arbitrale (cfr. Cass. n. 6830 del 2014, n. 29772 del 2008, n. 5678 del 2005), mentre la Tempini, impropriamente prescindendo dalla decisione arbitrale, aveva chiesto di risolvere il contratto di base stipulato con la Best Ceramiche per inadempimento e di ottenere la consequenziale tutela risarcitoria.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame concernente la domanda risarcitoria.

2.1.- Esso è inammissibile. La ricorrente si mostra consapevole del fatto che la corte territoriale, pur rilevando la non specificità del gravame, ha in realtà risposto alla proposta doglianza, evidenziando la non rispondenza dell’impugnazione al modello legale e, tuttavia, si è limitata in questa sede a riproporre le deduzioni già respinte dal giudice di primo grado, senza esaminare e criticare con argomenti attendibili la ratio decidendi esposta dal primo giudice, e ribadita dalla corte d’appello, concernente la improponibilità delle domande.

3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, avendo la corte di merito omesso ogni riferimento alla controversia giudiziaria instaurata dinanzi al tribunale di Reggio Emilia tra il produttore Ceramica Alba Due e la Best Ceramiche, in relazione alla fornitura di materiale ceramico di cui è causa.

3.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, essendo estranea alla tipologia di vizio denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la denuncia di mancato esame di circostanze che non sia specificato se e in che termini siano decisive, nel senso che, ove esaminate, avrebbero portato a una diversa soluzione della vertenza, con l’effetto di invalidare con giudizio di certezza e non di generica probabilità l’efficacia probatoria di altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 21223 del 2018). In particolare, la ricorrente non ha neppure allegato che la considerazione della pendenza della lite tra rivenditore e produttore sarebbe stata idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa, essendosi limitata ad affermare genericamente che quella circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata dalla corte d’appello.

4.- Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla doglianza svolta in appello con la quale la Tempini aveva rimproverato al prof. P. eccesso di potere per avere debordato dai compiti affidatigli, avendo affermato che la produttrice Ceramica Alba Due (anzichè la Best Ceramiche) doveva pagare a Tempini i due terzi del totale del costo di ripristino dei pavimenti, nonostante che tra i due soggetti non si fosse instaurato nessun rapporto contrattuale.

4.1.- Il motivo è infondato, avendo la corte osservato che era stato conferito al tecnico il potere di risolvere la lite tra le parti quale amichevole compositore e in tal modo rigettato implicitamente, ma inequivocabilmente, la doglianza dell’odierna ricorrente circa il dedotto superamento dei limiti dell’incarico conferitogli, sicchè nessuna omessa pronuncia è ravvisabile al riguardo.

5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1711 c.c., per avere la corte territoriale, da un lato, trascurato il criterio letterale di interpretazione contrattuale, non emergendo dall’esame del quesito sottoposto al tecnico alcun minimo cenno o riferimento all’eventuale attribuzione allo stesso di poteri decisori in ordine ai rapporti contrattuali esistenti tra le parti e, dall’altro, fatto erronea applicazione del criterio interpretativo sussidiario del comportamento complessivo delle parti, nonostante l’inequivocità delle espressioni utilizzate nel quesito.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni, per avere valorizzato ai fini decisori elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

5.1.- I motivi in esame, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

L’interpretazione resa dai giudici di merito in termini di arbitrato irrituale dell’incarico conferito al prof. P., come risulta dal quesito trascritto nella parte narrativa del ricorso (“Accerti e determini se le piastrelle posate nel cantiere di cui sopra presentino o meno dei difetti e vizi e, nell’ipotesi affermativa, accerti l’origine, la natura e la causa dei medesimi, al fine di stabilire quale delle parti sia o meno responsabile di quanto accaduto”), non è affatto implausibile proprio alla luce del criterio letterale di interpretazione dei contratti. Ed infatti, si ha arbitrato irrituale o libero quando la volontà delle parti è diretta a conferire all’arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva che può richiedere anche l’accertamento di circostanze di natura tecnica – o un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratti conclusi dalle stesse, poichè queste si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. Cass. n. 10705 del 2007, n. 13436 del 2005).

L’indagine sull’esistenza in concreto di un arbitrato irrituale o di una diversa pattuizione negoziale (perizia contrattuale, arbitraggio ecc.), così come quella diretta a stabilire se l’arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell’incarico ricevuto, si risolve nell’individuazione del contenuto, della estensione e dei limiti del mandato conferito tramite la determinazione dell’effettiva volontà dei mandanti e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito che è insindacabile in Cassazione, se – come nella specie è dimostrato dall’incarico conferito al tecnico di stabilire quale delle parti fosse “responsabile” nella vicenda controversa – immune da errori di diritto e motivato congruamente (cfr. Cass. n. 13436 del 2005, n. 4954 e 3609 del 1999, n. 136 del 1970).

La ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale avrebbe utilizzato il criterio sussidiario del comportamento complessivo delle parti, nonostante l’inequivocità delle espressioni letterali utilizzate nel testo del quesito al prof. P..

Tuttavia, premesso che la ricorrente Tempini si limita a contestare del tutto genericamente l’esistenza di un arbitrato irrituale senza nemmeno specificare quale diversa qualificazione giuridica si debba riconoscere al predetto incarico, la corte territoriale non ha violato il principio di gerarchia dei criteri interpretativi del contratto ma ha fatto applicazione del prioritario criterio letterale, sebbene a conferma della soluzione raggiunta si sia avvalsa di elementi ulteriori desumibili dal comportamento delle parti e dell’arbitro (come l’invito del tecnico alle parti ad addivenire ad un accordo transattivo, i riferimenti ad una discussione su chi dovesse farsi carico dei costi sostenuti dalla Tampini, alla disponibilità di quest’ultima a produrre i documenti giustificativi dei costi, alla valutazione dell’arbitro circa il carattere occulto e non palese dei vizi).

Pertanto, la censura svolta dalla ricorrente che lamenta la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale travisa la ratio decidendi, oltre ad essere non specifica, non indicando neppure quale sia l’elemento semantico del contratto (cioè del quesito al prof. P.) che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso.

E’ giurisprudenza costante che nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione quale in definitiva è quella proposta nei motivi di ricorso in esame fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (cfr., tra le tante, Cass. n. 11038 del 2006).

Inammissibile è anche la doglianza in tema di prova presuntiva, formulata nel sesto motivo, riferita all’incensurabile apprezzamento concernente la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 1234 del 2020), fermo restando che la doglianza non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (cfr. Cass. n. 5279 del 2020).

6.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 6000,00 per compensi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA