Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 995 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 17/01/2020), n.995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4150-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MATARAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1363/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Sondrio rigettava la domanda proposta da R.D. nei confronti dell’INPS di accertamento della illegittimità della iscrizione alla Gestione Separata e di condanna dell’INPS alla restituzione della somma complessiva di Euro 57546,08 versata a copertura della contribuzione indicata;

la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1363, depositata il 25.7.2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero – professionale svolta dall’ingegnere R. in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria, e condannato l’INPS alla restituzione delle somme versate in relazione al periodo successivo al 6.7.2011;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

ha resistito, con controricorso, R.D.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e allo Statuto INARCASSA, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.L. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quante iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata pressC l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite; segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., n.14445 del 2019);

la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto l’oggetto del giudizio riguarda solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del pagamento dei relativi contributi, la causa va decisa nel merito, con il rigetto integrale della domanda proposta dall’ingegnere R.D.;

la novità della questione al momento dell’instaurazione della lite comporta la compensazione delle spese dell’intero processo (cfr. Cass. n. 32166 del 2018);

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.D.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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