Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9949 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 27/05/2020), n.9949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32979/2018 proposto da:

A.M.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica

Bassan, del Foro di Padova, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1073/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1073/2018 depositata il 02-05-2018 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da A.M.J. (alias A.M.J.), cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dal padre, dalle matrigne e dagli abitanti del suo villaggio, in quanto aveva rifiutato di affiliarsi alla Poro Society. La Corte territoriale, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Sierra Leone, descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Censura la valutazione di non credibilità effettuata dalla Corte territoriale, assumendo che il giudizio sia stato espresso in base a opinioni personali del Collegio, mentre la vicenda personale era stata sempre esposta in maniera coerente e con dovizia di particolari e la Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni sulla setta Poro Society. Richiama diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte e lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa.

2. Con il secondo motivo lamenta “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis (protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche, in caso di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. cit.) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Sferra Leone) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Ribadisce il ricorrente la propria vulnerabilità in quanto perseguitato dalla setta che aveva ucciso i suoi fratelli, richiama un documento dell’Associazione Perilmondo Onlus da cui si evince la pericolosità della Società Poro e si duole della mancata considerazione della sua integrazione sociale in Italia, richiamando la sentenza n. 4455/2018 di questa Corte.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche la valutazione sulla situazione del Paese di origine, rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), si risolve in un accertamento di fatto, censurabile nei limiti di cui si è detto (Cass. n. 30105/2018).

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato il racconto del richiedente ed ha evidenziato le plurime incongruenze e contraddizioni riscontrate (pag. n. 4 sentenza impugnata). Il dovere di cooperazione istruttoria non deve essere attivato sulla coerenza esterna della vicenda personale se le allegazioni sono generiche e inattendibili (Cass. n. 16275/2018 e Cass. n. 14283/2019). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo.

Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità ed alla valutazione del suo Paese, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Il Giudice di merito ha espresso, con motivazione idonea (Cass. SU n. 8053/2014), il proprio convincimento, indicando in dettaglio le parti del racconto ritenute generiche ed implausibili (pag. n. 4 sentenza impugnata) e descrivendo la situazione generale del Paese sulla base delle fonti indicate nella sentenza.

4. Inammissibile è anche la censura relativa al diniego della protezione umanitaria.

4.1. I Giudici di merito hanno motivatamente escluso la sussistenza di fattori soggettivi e oggettivi di vulnerabilità e il ricorrente si limita a richiamare, genericamente, la normativa di riferimento e la condizione generale del suo Paese, anche con riguardo alla violazione di diritti umani, nonchè rimarca il fattore della sua integrazione nel territorio italiano, che, tuttavia, diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità, come chiarito da questa Corte proprio con la pronuncia citata in ricorso (Cass. n. 4455/2018).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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