Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9949 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 9949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15943/2014 proposto da:

E.E., C.G., C.A.,

C.L., CI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA

REGGIO D’ACI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO LODESERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FE FRIULI ESTINTORI SRL, in persona del legale rappresentante

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO VITTOR giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CO.MA.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 904/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MARIA LETIZIA SPASARI per delega;

udito l’Avvocato BRUNA AGUGLIA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) C.M. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale.

Nel 2009 i genitori ( C.G. ed E.E.) ed i fratelli della vittima ( C.A., Ci.Gi. e C.L.) convennero dinanzi al Tribunale di Udine, sezione di Palmanova, i soggetti indicati come responsabili del sinistro: ovvero Co.Ma. (conducente), la società FE Friuli Estintori s.r.l. (proprietario), e la società Allianz s.p.a. (assicuratore della r.c.a.) del veicolo Fiat Ducato targato (OMISSIS), col quale si era scontrato il mezzo condotto dalla vittima.

2. Con sentenza 5 marzo 2012 n. 2, il Tribunale di Udine rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 10 dicembre 2015 n. 904, rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che il mezzo condotto dalla vittima avesse invaso l’opposta corsia di marcia, e che tale manovra scorretta non potesse essere nè prevista, nè evitata, dall’altro conducente Co.Ma..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.G., E.E., C.A., Ci.Gi. e C.L., con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito la Allianz.

Ambo le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso”.

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire l’esclusiva responsabilità del sinistro a C.M..

Assumono che la Corte d’appello avrebbe seguito un iter logico contraddittorio; che avrebbe “tralasciato di considerare alcuni decisivi elementi di prova”; che avrebbe “omesso di considerare nella loro interezza le prove raccolte, piuttosto che apprezzare gli elementi evidenziata dagli appellanti”; che vi sarebbe, in definitiva, un palese iato tra le prove raccolte (rapporto della polizia, testimonianze, consulenza tecnica d’ufficio) e la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d’appello.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato.

Stabilire la dinamica d’un sinistro stradale è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto.

Nè l’art. 116 c.p.c., può dirsi violato per il solo fatto che il giudice abbia valutato le prove in modo difforme da quello invocato dalla parte: questa Corte ha già stabilito che quella norma è violata dal giudice di merito non già quando abbia valutato le prove in un modo piuttosto che in un altro, ma solo quando il giudice di merito valuti una prova con criterio diverso da quello previsto dalla legge per quel tipo di prova: ad esempio, attribuisca valore di prova legale alla scrittura privata non autenticata, ovvero neghi valore di fidefacienza all’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Ne consegue che, da un lato, i ricorrenti hanno prospettato un vizio (l’insufficienza della motivazione) non più previsto come motivo di ricorso per cassazione; dall’altro, e in ogni caso, si sono doluti di un tipo di errore (la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti) che comunque non sarebbe stato sindacabile in questa sede.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.G., E.E., C.A., Ci.Gi. e C.L., in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G., E.E., C.A., Ci.Gi. e C.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA