Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9949 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9949 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 1084-2012 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 00488410010, in persona del
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA,. L.G. FARAVELLI 22, presso

lo

studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO
RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, MORRICO ENZO, che la
2014

rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

585

contro

LEONE MARCO C.F.

LNEMRC63C13A271M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184-190, presso

Data pubblicazione: 08/05/2014

lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. (già TNT LOGISTIC ITALIA

– intimata –

Nonché da:
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. C.F. 13017100150, in
persona

del

legale

rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO
KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato IASONNA
STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
NOVEBACI CLAUDIO, giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

LEONE MARCO C.F.

LNEMRC63C13A271M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184-190, presso
lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016;
– intimata –

avverso la sentenza n. 719/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/10/2011 r.g.n. 4/2011;

s.p.a.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
uditi gli Avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO e ROMEI
ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato DISCEPOLO MAURIZIO;

R.G. n. 1084/12
Ud. 18 febbr. 2014

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 12
ottobre 2011, ha confermato la decisione di primo grado che,
accogliendo il ricorso proposto da Leone Marco, aveva dichiarato
che non era configurabile la cessione di un ramo d’azienda ex
art. 2112 cod. civ. nel trasferimento, a decorrere dal 1° marzo
2003, da Telecom Italia S.p.A. a TNT Logistics Italia S.p.A (poi
CEVA Logistics Italia s.r.1.) della struttura logistica denominata
“Domestic – Wirelin – Acquisti – Logistica”, e che tale
trasferimento non aveva determinato il passaggio del ricorrente
alle dipendenze della società cessionaria, con conseguente
permanenza del suo rapporto di lavoro con la società cedente.
Ha osservato la Corte di merito che il ramo d’azienda
trasferito non era preesistente alla cessione; che esso non era
dotato di autonoma funzionalità; che, in realtà, con la cessione,
Telecom aveva operato lo smembramento di un unico servizio,
dal momento che prima del trasferimento esisteva un’unica
struttura che si occupava di tutti i settori relativi alla logistica,
sicché doveva ritenersi che il ramo ceduto fosse stato individuato
come tale soltanto al momento del trasferimento. Inoltre, il
lavoratore, addetto presso il micro magazzino di Ancona alla
gestione, catalogazione, entrata ed uscita dei materiali e alla
rottamazione dei rifiuti, anche dopo il trasferimento in TNT aveva
continuato a svolgere, nello stesso magazzino, le precedenti
mansioni, continuando ad utilizzare i medesimi programmi
informatici e la “rete dati” della Telecom.
Per la cassazione di tale decisione ricorre Telecom Italia
S.p.A., sulla base di tre motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Resistono, con distinti controricorsi, il lavoratore e CEVA
Logistics Italia s.r.1., la quale propone ricorso incidentale fondato
su due motivi. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti ex

sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale Telecom Italia
S.p.A, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.
1325, 1372 e 1406 cod. civ. nonché insufficiente motivazione,
deduce che il lavoratore, dopo aver contestato in un primo
momento la cessione del contratto di lavoro, ha successivamente
manifestato, per oltre cinque anni, con comportamenti
concludenti, la volontà di accettare la nuova situazione di fatto
venutasi a determinare, beneficiando di avanzamenti di carriera
e di aumenti retributivi. Il rilevante ritardo nell’esercizio
dell’azione giudiziaria doveva ritenersi sufficiente al fine della
dimostrazione della chiara e certa volontà del lavoratore di volere
rinunziare al diritto successivamente fatto valere.
3.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale,

denunziando violazione dell’art. 2112, comma 5, cod. civ., come
modificato dall’art. 1, primo comma, D. Lgs. n. 18 del 2001,
rileva che il giudice d’appello ha ritenuto che non fosse
configurabile un trasferimento del ramo d’azienda in quanto lo
stesso non era preesistente e non costituiva una articolazione
funzionalmente autonoma.
Tale affermazione, secondo la ricorrente, muove dall’erroneo
presupposto che la struttura denominata “logistica” dovesse
essere necessariamente composta da tutte le sottostrutture che
in qualche modo erano riconducibili alla funzione logistica,
laddove la scelta di Telecom di dare vita ad un ramo d’azienda
con le suddette caratteristiche era insindacabile e costituiva una
prerogativa esclusiva dell’impresa ai sensi dell’art. 41 Cost. Il

art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa

requisito della preesistenza previsto dal legislatore, ad avviso
della ricorrente, doveva ritenersi nella specie soddisfatto, non
essendo rilevante che il cedente avesse mantenuto alcune
funzioni del ramo trasferito. Tale requisito ricorreva non solo dal
punto di vista temporale, ma anche da quello organizzativo,
posto che il ramo di azienda ceduto era da tempo esistente in

autonomamente.
4.

Con il terzo motivo la ricorrente principale, nel

denunziare omessa ed insufficiente motivazione su fatti decisivi
per il giudizio, deduce che la Corte di merito non ha considerato
che il ramo ceduto aveva le stesse caratteristiche che aveva in
Telecom e che erano state trasferite alla cessionaria tutte le
attività afferenti a tale ramo, e cioè i sei centri di raccolta ed i
centouno micro magazzini. Della struttura ceduta, come era
emerso dalla prova testimoniale, facevano parte il personale
addetto alla “logistica fisica”, il personale addetto ad attività
impiegatizie, una parte del personale della logistica di Rete,
connessa all’attività di gestione dei depositi in conto terzi, e la
“logistica logica” di Clienti residenziali territoriali. In sostanza
erano state trasferite tutte le attività di logistica che facevano
parte del ramo ceduto. Si trattava, dunque, di un ramo
preesistente, avente una completa e totale autonomia, come
accertato da una consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla
Corte d’appello di Palermo in un giudizio analogo al presente.
5.

Con il primo motivo del ricorso incidentale CEVA

Logistics Italia s.r.l. (già TNT Logistics S.p.A.), denunziando
violazione dell’art. 100 c.p.c., critica la sentenza impugnata per
avere ritenuto sussistente l’interesse ad agire del ricorrente.
Rileva che, per effetto del trasferimento a TNT, alcun
pregiudizio ha subito il lavoratore, avendo conservato il
trattamento economico e normativo e la stabilità del rapporto di
lavoro, senza alcun mutamento sfavorevole sulla configurazione
dello stesso.

Telecom ed era idoneo a proseguire la funzione logistica

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6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società
anzidetta, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art.
2112 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere escluso
che il ramo d’azienda fosse preesistente alla cessione. Viceversa,
come è emerso dalle risultanze processuali, si è trattato di un
trasferimento avente ad oggetto una struttura già esistente e
attività di impresa.
Anche la ricorrente incidentale richiama la consulenza
tecnica d’ufficio disposta dalla Corte d’appello di Palermo in una
controversia analoga, sulla scorta della quale è stato ritenuto
che il ramo d’azienda ceduto costituiva un complesso idoneo allo
svolgimento, in autonomia organizzativa e funzionale, dell’attività
produttiva.
7. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte, il decorso del
tempo, più o meno lungo che sia, è un fatto di per sé neutro,
che può trovare una sua qualificazione giuridica, un suo
significato negoziale se, in positivo o in negativo, siano accertati
fatti incompatibili con il diritto fatto valere.
E’ stato altresì precisato che la valutazione del significato e
della portata del complesso degli elementi di fatto da cui
desumere comportamenti concludenti aventi rilevanza giuridica,
compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono
censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o
errori di diritto (cfr. Cass. 4 agosto 2011 n. 16932; Cass. 11
marzo 2011 n. 5887; Cass. 18 novembre 2010 n. 23319).
Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che il
lavoratore ha manifestato la sua contrarietà alla cessione del
contratto di lavoro per iscritto ed in termini inequivoci con
lettera raccomandata trasmessa anche alla Telecom il 17 aprile
2003, con la quale, nel sostenere esplicitamente che non poteva
configurarsi una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 cod.
civ. per mancanza dei presupposti previsti da tale norma, ha

funzionante, ceduta nella sua integrità e dotata di autonomia ed

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impugnato detta cessione, chiedendo di essere reintegrato alle
dipendenze di Telecom. Tutto cìò, ad avviso della Corte, era in
ipotesi di acquiescenza o

di

comportamento concludente in ordine alla prestazione

del

contrasto con qualsiasi

consenso alla cessione del contratto.
Trattandosi di valutazioni di merito supportate da una

giuridici, non suscettibili di sindacato in questa sede, il motivo
in esame va rigettato.
8. Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo del
ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale,
che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro
connessione.
Questa Corte ha più volte affermato che per “ramo
d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (sia nel testo
anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della Direttiva
CE n. 50/98, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile

ratione temporis alla fattispecie in esame), come tale suscettibile
di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata
per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica
organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento, conservi la sua identità. Il che presuppone una
preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente
esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in
occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti
del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come
forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra
loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome,
unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non
dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già
costituito (v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 1 febbraio 2008
n. 2489 nonché, in controversie pressoché analoghe alla
presente, sempre relative a cessione di rami d’azienda da
Telecom S.p.A. a TNT Logistic S.p.A., Cass. 4 dicembre 2012 n.

motivazione adeguata, non contraddittoria e priva di vizi logici e

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21711; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013
n. 22627; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22742).
Ne discende che si applica la disciplina dettata dall’art.
2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico
settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente
finalizzato

ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con

momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o
potenziale.
La recente sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo
2014 n. C-458/12 conferma quanto detto. Da essa risulta infatti
che: a) non si ha trasferimento di ramo d’azienda qualora il ramo
non preesista alla cessione (dispositivo, n. 1; considerato n. 321;
b) in tal caso spetta all’ordinamento nazionale di garantire il
lavoratore (dispositivo, n. 1; considerato n. 39).
In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano
fare parte del ramo d’azienda anche i dipendenti che prestano la
loro attività per la produzione di beni e servizi del ramo, e quindi
anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al
cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c. senza necessità di un loro
consenso.
Resta fermo, tuttavia, che il lavoratore può far valere in
giudizio la non configurabilità del trasferimento di un ramo
d’azienda nell’ipotesi in cui manchino i presupposti previsti dalla
legge e, quindi, l’inefficacia della cessione del contratto di lavoro
in assenza del suo consenso, tenuto conto del pregiudizio che
può derivargli da una cessione operata ad un soggetto non
solvibile e che comunque non gli assicuri la continuità del
rapporto.
9. I richiamati principi di diritto sono stati correttamente
applicati dalla sentenza impugnata alla fattispecie in esame.
La Corte di merito ha innanzitutto escluso che il ramo
d’azienda ceduto fosse preesistente alla cessione, rilevando che
in realtà si era trattato dello smembramento di un unico servizio,

autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al

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dal momento che prima della cessione non esistevano diversi
rami funzionalmente autonomi concernenti la logistica, ma
un’unica struttura che si occupava di tutti i settori della stessa.
Il ramo ceduto era stato individuato ed identificato come tale
soltanto al momento del trasferimento. Questo non aveva
riguardato, contrariamente a quanto assunto da Telecom,

territoriali) e di “logistica logica” (attività impiegatizie di
supporto), con la sola esclusione delle attività di carattere
strategico, ma era rimasta in Telecom, senza passare a TNT, una
parte consistente dell’attività logistica (logistica di Rete, logistica
logica residenziale generale, Centri di lavoro unici, presidio delle
attività relative alla rottamazione) e dell’attività operativa, che
continuò ad essere gestita dalla cedente.
Inoltre, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, il
ramo ceduto non costituiva una articolazione funzionalmente
autonoma, idonea ad essere utilmente collocata sul mercato. Ed
infatti, oltre alle attività rimaste in Telecom, relative al ramo
ceduto, la TNT non aveva una autonoma disponibilità dei
magazzini e dei locali aziendali; utilizzava le procedure di cui la
Telecom aveva conservato la gestione; i lavoratori trasferiti
avevano continuato ad utilizzare i sistemi operativi ed informatici
di Telecom, con uso degli stessi macchinari e nei medesimi uffici;
la consegna e distribuzione dei materiali avveniva da parte di
TNT senza disponibilità di automezzi, ma attraverso contratti di
trasporto stipulati da Telecom con i terzi.
In definitiva, secondo il giudice d’appello, l’istruttoria svolta
aveva evidenziato che la cessione non aveva riguardato una
articolazione aziendale stabilmente organizzata, preesistente e
funzionalmente autonoma, ma un complesso di attività, beni e
rapporti giuridici eterogenei, individuati in funzione del
trasferimento di alcune parti della complessiva struttura
logistica dell’impresa.

l’intera funzione di “logistica operativa” (strutture operative

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Alla stregua di tali accertamenti, non efficacemente
contestati dai ricorrenti e che, in quanto logici e congruamente
motivati, non sono censurabili in questa sede, i motivi in esame
devono essere rigettati, dovendosi aggiungere che la consulenza
tecnica d’ufficio richiamata dalle società ricorrenti, disposta dalla
Corte d’appello di Palermo in una controversia asseritamente

presente giudizio, non risulta prodotta unitamente al ricorsi.
10. Infondato è, infine, il primo motivo del ricorso
incidentale.
Come già rilevato sub n. 8, il lavoratore, nell’ipotesi in cui
non sia configurabile un trasferimento di ramo d’azienda, ha un
interesse giuridicamente apprezzabile alla declaratoria di
inefficacia di tale trasferimento e della cessione del contratto di
lavoro, in assenza di consenso, tenuto conto del pregiudizio che
può derivargli dalla sostituzione del precedente datore di lavoro
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con un altro eatt solvibile e non in grado di assicurargli le stesse
garanzie in tema di stabilità e continuità del rapporto di lavoro.
Né questo interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e
del cessionario stabilita dal capoverso dell’art. 2112 cod. civ., la
quale ha per oggetto solo i crediti che il lavoratore aveva al tempo
del trasferimento e non anche quelli futuri.
11. I principi di diritto da affermare sono i seguenti:
– Nel rapporto obbligatorio il debitore è, di regola, indifferente al
mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento
della persona del debitore può ledere l’interesse del creditore. In
base a questo principio – espresso negli artt. 2740, 1268, comma
1, 1272, comma 1, 1273, comma 1, 1406 cod. civ. – deve
considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora
il lavoratore, titolare di credito verso il datore, non abbia prestato
il consenso di cui all’art. 1406 cit. L’art. 2112 cod. civ,, che
permette all’imprenditore il trasferimento dell’azienda, con
successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza
necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al

analoga alla presente, oltre a non spiegare alcun effetto nel

9

detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale
oggetto del trasferimento, un’azienda o un suo ramo, da
intendere come entità economica organizzata in maniera stabile
e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.
Di conseguenza sussiste l’interesse del lavoratore ad accertare in
giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un

di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso. Né questo
interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessionario
stabilita dal capoverso dell’art. 2112, la quale ha per oggetto solo
i crediti del lavoratore ceduto “esistenti” al momento del
trasferimento e non quelli futuri, onde ben può considerarsi un
pregiudizio a carico del lavoratore ceduto nel caso di cessione
CAPItmeire.vott . ernim
dell’azienda a soggetto c0=1
– Esattamente il giudice di merito esclude la ravvisabilità di un
ramo d’azienda, oggetto di cessione ai sensi dell’art. 2112 cod.
civ., in un servizio di magazzinaggio assunto dall’impresa
cessionaria senza autonoma disponibilità dei locali aziendali,
detenuti in precario, e senza attribuzione di software, di propria
strumentazione informatica e amministrazione, sì che i lavoratori
trasferiti utilizzano i sistemi informatici del cedente, nei suoi
uffici e con i suoi macchinari.
12. I ricorrenti, principale ed incidentale, per il criterio
legale della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle
spese del presente giudizio a favore di Leone Marco, liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore
di Leone Marco, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2014.

complesso di beni oggetto del trasferimento e perciò l’inefficacia

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