Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9948 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 27/05/2020), n.9948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32976/2018 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica

Bassan del Foro di Padova, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2379/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2379/2018 depositata il 29-08-2018 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposta da S.F. (alias S.F.), cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha dato atto che con l’appello era censurato solo il diniego della protezione umanitaria in ragione delle condizioni di salute del richiedente, il quale assumeva di essere affetto da depressione non adeguatamente curabile nel proprio Paese di origine. La Corte territoriale ha in ogni caso proceduto a rivalutare, ritenendola non credibile, la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere di etnia (OMISSIS) e di essere fuggito per il timore di essere ucciso da persone di etnia (OMISSIS), dopo l’insorgere di una lite per un terreno e dopo l’uccisione di suo padre e dei suoi fratelli da parte dei (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Mali e della regione di provenienza del ricorrente – Kayes – descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis (protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche, in caso di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. cit.) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Mali) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Deduce di aver contestato con l’atto di appello l’errata motivazione del Giudice di primo grado sulla situazione generale del Paese di provenienza, richiama fonti internazionali circa le condizioni carcerarie in Mali, rappresentando, in caso di rimpatrio, il grave pericolo a cui verrebbe esposto qualora fosse detenuto in carcere, nonchè circa la grave situazione generale, anche di crisi alimentare e umanitaria, e per violazione dei diritti umani esistente nel suo Paese. Lamenta altresì l’omessa considerazione del periodo di sette mesi che ha trascorso in Libia, subendo torture e pestaggi, nonchè costretto a lavorare senza ricevere alcun compenso, e quindi ridotto in schiavitù.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Le doglianze sono, in gran parte, estranee al percorso motivazionale della sentenza impugnata e, nella restante parte, genericamente formulate o dirette a prospettare una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

2.2. Il ricorrente non censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’appello riguardava solo il diniego della protezione umanitaria in ragione delle sue condizioni di salute, avendo l’appellante sostenuto di essere affetto da depressione non adeguatamente curabile nel suo Paese di origine (pag. 4 sentenza). La Corte territoriale, esaminando in dettaglio la documentazione prodotta in appello, esclude, motivatamente, la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente per motivi di salute e cura (pag. n. 7 della sentenza impugnata). La Corte d’appello, in ogni caso, ritiene altresì non credibile la vicenda personale narrata dal ricorrente, rilevando palesi contraddittorietà (pag. n. 7 della sentenza impugnata). La Corte territoriale esamina la situazione del Mali e della regione di Kayes, da cui proviene il richiedente, escludendo la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata, con indicazione delle fonti di conoscenza, nonchè escludendo che la situazione del Paese sia tale, per instabilità politica, controllo dell’ordine pubblico e sociale, carestie, disastri naturali o ambientali, da esporre il ricorrente ad un grave rischio per la sua incolumità personale.

Ciò posto, il ricorrente non precisa quale fosse il contenuto delle censure svolte dallo stesso in appello, limitandosi solo genericamente a richiamare i motivi d’appello “che qui si intendono integralmente trascritti” (pag. n. 4 ricorso).

Per quanto concerne la situazione della Libia, non menzionata nella sentenza impugnata, il ricorrente non indica quando, come e dove, nel corso del giudizio di primo e secondo grado, abbia chiesto la valutazione della situazione del Paese di transito, ma si limita genericamente a richiamare quanto ha riferito in sede di audizione avanti alla Commissione (cfr. Cass. n. 27568/2017 sulla necessità che il ricorrente, qualora proponga una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – non solo alleghi l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indichi in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione).

Si duole, inoltre, il ricorrente della mancata indagine sul rischio di danno grave che correrebbe nel suo Paese “qualora fosse detenuto in carcere” (pag. n. 5 ricorso), senza spiegare per quale motivo dovrebbe essere arrestato e senza minimamente censurare la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale gsirrat2 espressa dalla Corte territoriale.

Infine, il ricorrente diffusamente riporta notizie che assume rinvenute dalle fonti di conoscenza citate in ricorso circa l’instabilità politica e le condizioni preoccupanti del Paese, così prospettando una ricostruzione fattuale in contrasto con quella effettuata, motivatamente, dai Giudici di merito, che è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 30105/2018).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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