Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9948 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5691-2005 proposto da:

FALLIMENTO S.A.S. CAMPUS LIBRI di FEMORE PIERO MICHELE & C.

in

persona del Curatore Dr. D.M., F.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 272/274,

presso l’avvocato MOLE’ MARCELLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COLLU LUISELLA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ARNALDO MONDADORI EDITORE SPA in persona dell’Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso l’avvocato POZZI MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VALENZANO GIOACCHINO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 920/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato MOLE’ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente, l’Avvocato FILIPPO GIAMPAOLO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso,

previa eventuale correzione della motivazione, e condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione all’avvenuta presentazione di istanza di fallimento da parte della s.p.a. Arnaldo Mondadori Editore (nel seguito: Mondadori) nei confronti della Campus Libri s.a.s. di Femore Pietro Michele &

C., questa formulò il 10 giugno 2002 una proposta di soluzione stragiudiziale dell’insolvenza, nel rispetto del principio di parità, con il versamento a tutti i creditori della percentuale del 20% dei loro crediti, a stralcio e transazione delle loro pretese. Il perfezionamento dell’accordo sarebbe stato subordinato alla sua accettazione da parte di tutti i creditori, e alla ricezione di tutte le relative accettazioni si sarebbe potuto dar corso al pagamento delle somme concordate. La Mondadori accettò la proposta, desistette dall’istanza di fallimento e il (OMISSIS) incassò la somma concordata (L. 92.059.368, pari al 20% di L. 4 93.715.858).

La Campus fu tuttavia dichiarata fallita ad istanza di altro creditore, e la Mondadori, a seguito di richiesta di restituzione del pagamento, versò la somma transatta con la curatela fallimentare (87.000.000). A seguito di ciò la Mondadori propose domanda d’insinuazione tardiva per l’intero suo credito di L. 493.715.858 (Euro 254.982,96), detratto solo quanto trattenuto definitivamente per l’intervenuta transazione con il fallimento.

Il curatore si oppose, dichiarandosi disposto ad ammettere al passivo solo l’importo restituito dalla Mondadori. Il tribunale di Torino, con sentenza 30 maggio 2003, accolse la domanda d’insinuazione tardiva nei limiti richiesti dalla curatela fallimentare.

Sull’appello della Mondadori, la Corte d’appello di Torino, con sentenza 10 giugno 2004, in riforma della sentenza di primo grado, ammise l’opponente al passivo del fallimento per l’intero credito. La corte ritenne che l’esecuzione del contratto condizionato, prima del verificarsi della condizione sospensiva, in tanto potesse ritenersi idonea a trasformare il negozio condizionato in negozio puro (vale a dire incondizionato), in quanto il creditore, nel ricevere il pagamento, fosse consapevole della perdurante pendenza della condizione, non potendosi ammettere la modifica di un negozio giuridico – seppure per comportamenti concludenti – se non in forza di una consapevole volontà degli interessati. Nella specie non vi era prova del negozio modificativo in questione e anzi vi erano elementi che facevano presumere che Mondadori ignorasse la mancata verificazione della condizione. Di conseguenza la remissione parziale del debito era rimasta sospensivamente condizionata al perfezionamento dell’accordo stragiudiziale: poichè la condizione era mancata già prima del fallimento, avendo qualche creditore presentato la relativa istanza invece di aderire al concordato, la falcidia accordata da Mondadori non si era realizzata.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il fallimento, con atto notificato in data 1 marzo 2005, affidato a tre motivi.

Resiste la s.p.a. Arnaldo Mondadori Editore con controricorso notificato il 7 aprile 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura l’affermazione della corte territoriale, secondo cui il principio di diritto, per cui non può ritenersi tuttora efficace una condizione sospensiva apposta ad un contratto, al quale le parti abbiano dato completa esecuzione, non pregiudicherebbe la questione della rilevanza della volontà dei contraenti al momento dell’esecuzione del contratto. Il ricorrente denuncia a questo riguardo la violazione dell’art. 1353 c.c..

Con il secondo motivo il medesimo fallimento denuncia il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza nell’accertamento della volontà delle parti al momento dell’esecuzione del contratto: nel caso in esame la condotta di Mondadori costituiva manifestazione inequivocabile della volontà di eseguire l’accordo concluso con la Campus indipendentemente dall’avverarsi della condizione.

Con il terzo motivo, allegando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. il fallimento deduce che, nelle circostanze di causa, ricorrevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza per attribuire ad essi valenza di presunzione della conoscenza da parte della Mondadori della perdurante pendenza della condizione.

I tre motivi, prospettando sotto profili diversi la medesima questione di diritto, possono essere esaminati insieme. Occorre premettere che, secondo quanto accertato dal giudice di merito, con il pagamento a favore dell’odierna resistente del credito falcidiato, le parti avevano dato integrale esecuzione al contratto in precedenza stipulato, il quale contemplava il pagamento – subordinatamente al perfezionamento dell’accordo con tutti i creditori – del credito nella percentuale concordata, a stralcio e transazione delle pretese.

In tale situazione deve trovare applicazione il principio altra volta enunciato da questa corte, per il quale, caratterizzandosi la condizione sospensiva per il fatto di determinare fino al suo avveramento l’inefficacia del contratto cui si riferisce, l’operatività della condizione medesima viene meno quando, prima del suo avveramento, le parti abbiano dato al contratto completa e spontanea esecuzione (Cass. 27 settembre 1991 n. 10148).

Discostandosi da questo principio, la corte territoriale ne ha subordinato l’applicazione ad un’indagine sulla volontà delle parti al momento dell’esecuzione delle prestazioni, diretta ad accertare che esse, conoscendo il mancato avveramento della condizione a quella data, volessero modificare il contratto, sopprimendo la condizione sospensiva; e ciò, nella supposizione che, in difetto di tale volontà, quella clausola continuerebbe a condizionare l’efficacia del contratto. In tal modo il giudice di merito, per un verso, è incorso nell’errore di cercare valenza negoziale in atti, quali il pagamento o l’adempimento della prestazione convenuta, che si qualificano come atti esecutivi di preesistenti obbligazioni, e quindi meri atti giuridici; e per l’altro ha supposto che, al fine di determinare la cessazione dell’efficacia sospensiva della condizione, si richiedesse una volontà negoziale modificatrice del contratto, senza avvedersi che l’adempimento delle obbligazioni prima della verificazione della condizione sospensiva impedirebbe in ogni caso obiettivamente alla condizione del contratto di mantenere la sua valenza sospensiva, giacchè la sua verificazione non potrebbe più avere l’effetto di obbligare ad una prestazione già eseguita, laddove, proprio nel caso del suo mancato avveramento, come nella fattispecie giudicata, l’ipotizzato effetto di imporre la restituzione della somma pagata postulerebbe una volontà negoziale diretta a sostituire ad una condizione sospensiva una condizione risolutiva.

L’impugnata statuizione deve pertanto essere cassata in applicazione del principio di diritto, che l’adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali, prima della verificazione della condizione sospensiva pattuita, priva la condizione medesima dell’efficacia sua propria, ed estinguendo le obbligazioni adempiute esaurisce la forza vincolante del contratto.

All’accoglimento del ricorso segue dunque la cassazione dell’impugnata sentenza, e la causa può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi ulteriori indagini di fatto, con il rigetto dell’opposizione proposta dalla s.p.a. Arnaldo Mondadori Editore al decreto di esecutività dello stato passivo della Campus Libri s.a.s.

di Femore Pietro Michele & C..

Le spese dei diversi gradi del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. allo stato passivo del fallimento della Campus Libri s.a.s. di Femore Pietro Michele & C.; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dei diversi gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari e Euro 1.000,00 per diritti; per l’appello in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 6.400,00 per onorari e Euro 1.600,00 per diritti; e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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