Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9948 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 9948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12047/2014 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI, 13,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Dott. B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato

LORENZO MAZZEO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 D.M.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Castellamare di Stabia A.C. e la Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la Cattolica”), dei quali chiese la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale ascritto a responsabilità del convenuto.

A.C. si costituì, contestò la domanda attorea e ne chiese il rigetto. In subordine, chiese che nell’ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, fosse manlevato dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la Cattolica.

Domandò altresì che, quale che fosse stato l’esito della lite sulla domanda principale, la Cattolica fosse condannata alla rifusione in suo favore delle spese sostenute per resistere all’avversa pretesa, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3.

2. Con sentenza 3 dicembre 2008 n. 6536 il Giudice di Pace ritenne sussistere un concorso di colpa tra i due conducenti, ed accolse entro questo limite la domanda attorea. Nulla statuì sulla domanda proposta da A.C. nei confronti del proprio assicuratore.

La sentenza venne appellata in via principale da D.M.C., che si dolse dell’accoglimento solo parziale della sua pretesa; ed in via incidentale da A.C., che lamentò – per quanto qui ancora rileva – l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna della Cattolica a rifondergli le spese di resistenza.

3. Con sentenza 2 luglio 2013 n. 425 il Tribunale di Torre Annunziata accolse l’appello principale; liquidò in Euro 750 il danno patito da D.M.C.; condannò A.C. e la Cattolica in solido a pagare all’avvocato dell’attore, Stanislao Uliano, le spese del doppio grado, liquidate in Euro 2.400 più accessori; rigettò l’appello incidentale.

A fondamento di quest’ultima decisione il Tribunale espose i seguenti argomenti:

(a) “solo l’assicurato, e non già il proprietario del mezzo danneggiante ha diritto al rimborso”, da parte dell’assicuratore, delle spese di resistenza ex art. 197 c.c., comma 3, (così la sentenza d’appello, p. 9, 1^ capoverso);

(b) in ogni caso, l’art. 1917 c.c., comma 3, non s’applica alle “spese rimborsate dall’assicurato al danneggiato vittorioso” (ibidem, 2^ capoverso);

(c) l’art. 1917 c.c., comma 3, s’applica solo quando il danneggiato convenga in giudizio il responsabile, e questi chiami in causa il proprio assicuratore, ma non quando il danneggiato citi direttamente in giudizio sia il responsabile, sia l’assicuratore di questi (ibidem, pp. 9-10).

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.C., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la Cattolica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. La Cattolica ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato notificato anche a D.M.C., attore nel giudizio di primo grado.

L’eccezione è infondata: il presente giudizio, per la parte ancora in vita in questa sede, ha ad oggetto una controversia contrattuale tra assicurato e assicuratore, avente ad oggetto una domanda di condanna all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, e rispetto alla quale il terzo danneggiato è estraneo.

1.2. La Cattolica ha altresì eccepito la prescrizione del diritto vantato dall’assicurato.

Sostiene che l’assicurato causò il danno il (OMISSIS), e che la richiesta di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore avvenne solo l’8 gennaio 2007, con la comparsa di costituzione nel primo grado del presente giudizio. La formulazione dell’eccezione è conclusa dall’affermazione secondo cui “data la natura ex lege dell’eccezione, il rilievo è proponibile anche in questa sede”.

L’eccezione è tuttavia inammissibile, in quanto non risulta mai proposta nei gradi di merito.

1.3. Le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla Cattolica appaiono così insensate da non meritare una confutazione ad hoc: esse dovranno perciò ritenersi implicitamente rigettate per effetto delle considerazioni che seguono.

2. Il motivo unico di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, A.C. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 24 e 111 cost.; artt. 1917 e 1932 c.c.; artt. 91, 92 e 100 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata, negando all’assicurato il diritto ad ottenere dal proprio assicuratore la rifusione delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato tanto in primo quanto in secondo grado, sarebbe erronea in diritto perchè:

(a) l’assicurato ha il diritto costituzionalmente garantito di difendersi in giudizio;

(b) l’art. 1917 c.c., comma 3, con previsione inderogabile pone le spese di resistenza sostenute dall’assicurato “in ogni caso” a carico dell’assicuratore;

(c) l’art. 1917 c.c., comma 3, attribuisce all’assicurato il diritto a ripetere dal proprio assicuratore le spese di resistenza “a prescindere dall’interesse” a resistere alla domanda proposta dal danneggiato.

2.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla sentenza impugnata debba essere corretta.

Essa infatti contiene tre errori di diritto.

Il primo è affermare che nell’assicurazione della responsabilità civile solo il proprietario, e non anche il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro, abbia la qualifica di “assicurato”, ai sensi dell’art. 1904 c.c..

L’assicurazione della responsabilità civile automobilistica è infatti una tipica assicurazione per conto di chi spetta o ambulatoria, per effetto della quale qualunque persona che, col consenso del proprietario, si ponga alla guida del veicolo assicurato, beneficia della copertura del rischio di responsabilità civile.

Il secondo errore commesso dal Tribunale è consistito nel sorreggere la propria decisione con l’affermazione – corretta ma non pertinente nel nostro caso – secondo cui l’art. 1917 c.c., comma 3, non riguarda la spese di soccombenza. Ciò è esatto, ma nel presente giudizio per quanto già detto A.C. chiese di essere tenuto indenne dalle spese di resistenza, non da quelle di soccombenza.

Il terzo errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata è consistito nell’affermare che il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenza sussisterebbe solo quando egli, convenuto dal terzo, chiami in causa l’assicuratore, e non quando il terzo convenga ab origine in giudizio tanto l’assicurato, quanto l’assicuratore. Tale affermazione è manifestamente erronea, dal momento che – da un lato – l’art. 1917 c.c., comma 3, non pone alcuna distinzione al riguardo; e dall’altro che le spese di resistenza sostenute dall’assicurato restano tali, e devono essere rifuse dall’assicuratore all’assicurato, sia quando quest’ultimo chiami in causa l’assicuratore, sia quando non lo chiami.

2.3. Nondimeno, come accennato, il ricorso non può essere accolto.

Questa Corte, decidendo una fattispecie analoga, ha già stabilito che “nell’assicurazione della responsabilità civile il diritto dell’assicurato alla rifusione, da parte dell’assicuratore, delle spese sostenute per resistere all’azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio” (Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015).

Il suddetto principio sembra applicabile anche al caso oggi in esame. L’assicurato infatti, in virtù del generale dovere di correttezza e buona fede, di cui è indice normativo l’obbligo di salvataggio previsto dall’art. 1914 c.c., non può aggravare la posizione dell’assicuratore con iniziative che, al momento in cui vengono tenute, non appaiano idonee ad arrecargli alcun concreto vantaggio.

Nel caso di specie, come già osservato, il sinistro aveva causato un danno stimato dal Tribunale in 750 Euro; l’assicuratore si era costituito ed aveva contestato la responsabilità del proprio assicurato (lo afferma lo stesso ricorrente, a p. 2 del proprio ricorso); non è stato mai non solo dimostrato, ma nemmeno dedotto, che l’assicuratore si fosse disinteressato della lite, od avesse esposto a rischio il comune interesse dell’assicurato, od ancora si fosse malaccortamente difeso.

In mancanza della dimostrazione che, al momento della costituzione in giudizio, la condotta dell’assicuratore potesse apparire potenzialmente pregiudizievole per l’operato dell’assicurato, correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di rifusione delle spese di resistenza, in quanto avventatamente sostenute.

2.4. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha formulato ulteriori argomenti a sostegno della propria impugnazione, deducendo di avere plurimi e legittimi interessi a contrastare la domanda risarcitorio contro di lui proposta da D.M.C.. Aveva, in particolare, interesse, a evitare la formazione d’un giudicato per lui pregiudizievole, e ad evitare l’aumento del premio dovuto al proprio assicuratore, in virtù della formula tariffaria del bonus-malus.

Quest’ultimo rilievo appare inammissibile, perchè non risulta dedotto nei precedenti gradi del giudizio, nè nel ricorso. E non è esaminabile in questa sede in quanto esigerebbe un accertamento di fatto (la presenza e il contenuto della clausola bonus malus nel contratto di assicurazione).

L’altro argomento ( A.C. aveva interesse a difendersi in proprio per evitare un giudicato sfavorevole), già adombrato nel ricorso, non appare decisivo.

Il punctum pruriens del presente giudizio, infatti, non è se A.C. avesse o non avesse interesse a difendersi in proprio, ma se tale interesse fosse o non fosse adeguatamente tutelato dalla costituzione in giudizio del suo assicuratore.

E poichè, per quanto detto, non risulta nè è stato dedotto che la società Cattolica, al momento della costituzione in giudizio, non appariva in grado di proteggere adeguatamente gli interessi dell’assicurato, la scelta di quest’ultimo di costituirsi personalmente appare negligentemente compiuta.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna A.C. alla rifusione in favore di Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.200,00, di cui 200,00, per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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