Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9947 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 9947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2741/2014 proposto da:

V.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PETRELLA,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., FI.AL., FI.GI., TORO

ASSICURAZIONI SPA, LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201283/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MICHELE PETRELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 7^ motivo

di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1994 V.G. e B.G. (che decederà nelle more del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dall’erede V.G.) convennero dinanzi al Tribunale di Bologna Fi.Al., Fi.Gi. e F.G., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti al proprio immobile sito in (OMISSIS).

Dedussero che l’immobile era stato danneggiato da una frana, e che la frana era stata concausata sia dalla condotta dai sigg.ri Fi., per avere essi convogliato le acque reflue provenienti dal proprio fondo sul ciglio della scarpata sovrastante l’immobile danneggiato; sia da F.G., per non avere provveduto alla manutenzione dell’area boschiva esistente sul proprio fondo a dislivello e sovrastante quello dei danneggiati.

I convenuti si costituirono e chiamarono in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile.

2. Il Tribunale di Bologna con sentenza 30.1.2005 n. 679 accolse la domanda nei confronti di Fi.Al. e Gi., liquidando il danno in Euro 2.800.

3. La sentenza venne appellata:

– in via principale da V.G. e B.G., i quali lamentarono sia il rigetto della domanda nei confronti di F.G., sia della sottostima del danno;

– in via incidentale da Fi.Al. e Gi., che censurarono l’accoglimento della domanda nei loro confronti;

– in via incidentale da F.G., che impugnò la compensazione delle spese.

4. Con sentenza 6.8.2013 n. 1283 la Corte d’appello di Bologna:

– confermò la statuizione di condanna di Fi.Al. e Gi. ma escluse la risarcibilità del danno morale, ritenuto invece sussistente dal primo giudice;

– condannò gli attori a pagare a F.G. ed al suo assicuratore (la società Toro) le spese di entrambi i gradi di giudizio.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.G., con ricorso fondato su otto motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

1.1. Secondo la regola stabilita dall’art. 276 c.p.c., comma 2, andrà esaminato per primo il terzo motivo col quale viene posta una questione di ordine processuale e pregiudiziale.

Sarà quindi esaminato il quarto motivo, il cui accoglimento renderebbe superfluo l’esame dei motivi primo, secondo, quinto, settimo ed ottavo.

Per ultimo sarà esaminato il sesto motivo, attinente il quantum.

2. Il terzo motivo.

2.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 115, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe commesso un duplice errore processuale:

(a) ha posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda nei confronti di F.G. “eccezioni rilevate d’ufficio”;

(b) ha ritenuto non provate circostanze che in realtà erano incontestate tra le parti.

2.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia affatto coerente con la sua intitolazione.

Il ricorrente infatti, pur prospettando formalmente un “vizio di violazione di legge”, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e pur richiamando del tutto genericamente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza lamenta la violazione delle regole sul principio dispositivo e sull’onere della prova, così prospettando il differente vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame del secondo motivo.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 21-23 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, del divieto di rilevabilità d’ufficio delle eccezioni riservate alle parti: e dunque il motivo è ammissibile.

2.3. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato.

Per quanto attiene al vizio di extrapetizione, basterà ricordare che l’esistenza o l’inesistenza dei fatti costitutivi della responsabilità aquiliana è sempre rilevabile d’ufficio, come tutti i fatti la cui eccezione non è espressamente riservata dalla legge alla parte (come stabilito dalle Sezioni Unite di questa corte: Sez. U., Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013).

Relativamente alla censura di violazione del principio di non contestazione, il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, lamenta che la Corte d’appello avrebbe ritenuto non dimostrata, da parte dell’attore, la circostanza che sul fondo di F.G. e sulla parete di questo a confine col fondo del ricorrente, esistessero alberi di alto fusto, e che mai fossero stati tagliati.

Deduce che tali circostanze non erano state mai contestate, e la Corte d’appello pertanto non poteva esigerne la prova dall’attore.

Tuttavia deve in contrario rilevarsi che la Corte d’appello ha escluso la responsabilità di F.G. sul presupposto che la frana non fosse stata causata dal mancato taglio degli alberi cresciuti sulla scarpata. Sicchè, rispetto a questa ratio decidendi, nulla rilevava la prova che quegli alberi fossero non fossero d’alto fusto, nè che il loro

taglio fosse avvenuto o meno.

3. Il quarto motivo.

3.1. Anche col quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 115 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di merito aveva concluso le proprie indagini sulle cause della frana affermando che essa fu concausata dall’appesantimento del terreno che costituiva la scarpata al confine tra i fondi V. e F.; che l’appesantimento era dovuto all’imbibizione di acqua; che l’appesantimento fu aggravato dalla presenza di alberi d’alto fusto, mai tagliati, e che la terra su cui erano cresciuti era costituita da uno strato sottile.

Soggiunge che la Corte d’appello non ha condiviso l’opinion del consulente, affermando “essere notorio” che le radici degli alberi compattano e consolidano il terreno.

Così decidendo, conclude il ricorrente, la Corte d’appello ha violato l’art. 115 c.p.c., perchè ha adottato una nozione di “fatto notorio” non ammessa.

3.2. Il motivo è fondato.

Il “fatto notorio” di cui all’art. 115 c.p.c., è costituito da una circostanza che fa parte del bagaglio indefettibile di una persona di media cultura, in un dato tempo e luogo (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 17906 del 10/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014; Sez. 6-5, Ordinanza n. 2808 del 06/02/2013).

Nel nostro caso, il consulente tecnico d’ufficio non negò in linea generale che le radici degli alberi abbiano l’effetto di compattare il terreno su cui insistono, ma negò che tale effetto potesse prodursi nel caso di specie, per essere il terreno costituito da roccia ricoperta da uno strato sottile di terra.

La Corte d’appello, per superare tale affermazione, ha affermato essere notorio che le radici degli alberi trattengano e compattino “qualsiasi superficie terrosa, per quanto limitata essa sia”.

La prima parte della proposizione da ultimo trascritta richiama un fatto notorio, la seconda no.

E’ certamente da ritenersi fatto rientrante nella cultura media di qualsiasi individuo che la presenza di alberi compatta il terreno in cui si radicano. Non è, invece, nozione di fatto rientrante nella comune esperienza stabilire se tale effetto si produca quale che sia la natura del terreno, quali che ne siano le condizioni di imbibizione e di pendenza, quale che sia la natura degli alberi che vi insistono.

Queste ultime nozioni non fanno parte della cultura generale dell’uomo medio, ma presuppongono conoscenze agrarie ed idrogeologiche particolari. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe potuto discostarsi dall’opinione del consulente contrapponendo ad essa una motivata argomentazione scientifica, ma non richiamandosi al fatto notorio.

La sentenza deve dunque essere cassata sotto questo profilo, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna.

4. I motivi primo, secondo, quinto, settimo ed ottavo restano assorbiti dalla statuizione che precede.

Con essi, infatti, il ricorrente ha impugnato:

– l’esclusione del nesso di causa tra la condotta omissiva di F.G. e la frana (primo e secondo motivo);

– la graduazione della responsabilità di F.G. (quinto motivo);

– la regolazione delle spese (settimo ed ottavo motivo).

Tali questioni saranno esaminate dal giudice di rinvio.

5. Il sesto motivo.

6.1. Col sesto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2059 c.c.; artt. 112 e 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno morale, sul presupposto che la richiesta non fosse stata formulata con l’atto di citazione. Spiega che l’esistenza di questo tipo di danno era stata in realtà dedotta all’udienza del 30.11.2000, nel corso del giudizio di primo grado.

6.2. Il motivo è infondato.

E’ vero che la citazione introduttiva del presente giudizio avvenne nel 1994, e quindi in epoca anteriore all’introduzione delle preclusioni istruttorie, avvenuta solo con la L. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il 1 maggio 1995 (L. n. 353 del 1990, art. 92, come modificato dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, art. 6, convertito dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673).

Tuttavia, anche prima della suddetta riforma, se era consentito alla parte modificare la domanda, non le era però consentito introdurre nel giudizio fatti nuovi, e la violazione di tale regola anche in quel regime processuale era rilevabile d’ufficio, nè il mero silenzio di controparte valeva come accettazione della modifica (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 11508 del 16/11/1998).

La domanda di risarcimento del danno morale si fonda ovviamente sull’esistenza d’una sofferenza morale, che costituisce un “fatto”, e che deve essere allegato con l’atto introduttivo del giudizio: sia oggi, sia prima del 1 maggio 1995.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha reputato nuova la domanda di risarcimento di quel tipo di danno.

7. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il quarto motivo ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese;

(-) rigetta il terzo ed il sesto motivo di ricorso;

(-) dichiara assorbiti i restanti motivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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