Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9947 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 15/04/2021), n.9947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2795/2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO

FUCINI N. 63, presso lo studio dell’Avvocato Carla Montanari, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Bartolomeo Spaziani;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA ROMOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

e contro

T.A., L.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato IVANO TOZZI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

CA.NE., EREDI DI C.U.D., EREDI DI

CA.MA.TE., EREDI DI CA.SE., CA.EN.,

CA.MA., C.E., C.R., C.T., BO.SC.;

– intimati rispetto ad entrambi i ricorsi –

avverso la sentenza n. 3890/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 2/1/2019, avverso la sentenza n. 3890/2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 6/6/2018 e non notificata, il sig. C.C. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il sig. B.S. resiste con controricorso notificato il 7/1/2019 e, contestualmente, propone ricorso incidentale deducendo tre motivi. Con controricorso notificato l’1/2/2019 resistono al ricorso incidentale i sig.ri L.D. e T.A.. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria in cui deduce la improcedibilità del ricorso per mancato deposito.

2. Per quanto d’interesse, il sig. B.S. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i sig.ri C.C., T.A. e L.D. chiedendo: a) in via principale, di accertare che il contratto di compravendita immobiliare, relativo ad un immobile sito in (OMISSIS), stipulato in data 16/3/2006 tra C.C., in proprio e in qualità di tutore di C.U.D. e di procuratore speciale dei coeredi di C.A. (parte venditrice), ed i coniugi T. e L. (parte acquirente), era stato compiuto in frode alla legge; di conseguenza, chiedeva che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti; b) in via subordinata, di accertare la simulazione del contratto di compravendita e dichiararne l’inefficacia e/o la nullità; c) in ogni caso, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, anche professionale e morale, derivato dall’illecita condotta dei medesimi.

3. L’attore deduceva di aver stipulato con il sig. C., in data 12/7/1997, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il medesimo immobile e produceva copia dei bonifici bancari eseguiti tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) a titolo di caparra per un importo complessivo di Lire 120.000.000,00; esponeva di aver preso possesso dell’immobile, con il consenso del procuratore dei coeredi C., provvedendo da quel momento al pagamento di tutte le spese di gestione, anche straordinarie, dell’immobile; nonchè, di aver sollecitato più volte il C. alla stipula del definitivo, senza buon esito, talchè si era risolto a convenire il promittente dinanzi al Tribunale di Roma, in altro giudizio, al fine di ottenere la qualifica di contratto di compravendita del compromesso, nonchè in via subordinata di ottenerne l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, in via ulteriormente gradata, la condanna al risarcimento dei danni subiti. Adduceva che, al momento della trascrizione della domanda giudiziale, aveva appreso della trascrizione, antecedente, dell’atto di compravendita del 16/3/2006 e che, per tale ragione, adiva il Tribunale di Roma nel presente giudizio per far valere la nullità o inefficacia dell’atto negoziale, stipulato in frode alla legge. Si costituiva il C.C. per sostenere di aver stipulato il preliminare spendendo esclusivamente il suo nome, ancorchè già munito di procura speciale a vendere degli altri coeredi di C.A. ma in attesa, invece, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare per l’interdetto C.U.D., avvenuta solo con provvedimento del 12/9/2003, e che, a quel punto, era necessario ridefinire le condizioni contrattuali del preliminare, in ragione della sproporzione di valore del bene all’atto del preliminare rispetto a quello di mercato del 2004. Si costituivano altresì i coniugi T. – L., parte acquirente, per chiedere il rigetto delle domande attoree e, contestualmente, proponevano domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre parti del contratto di compravendita del 16/3/2006, eredi di C.A., quali venditori per il tramite del procuratore speciale C.C.. Si costituivano esclusivamente C.N. e il nuovo tutore dell’interdetto. All’esito del giudizio, il Tribunale rigettava tutte le domande delle parti, condannando l’attore B. e Ca.Ne. alle spese, in solido, in favore degli acquirenti convenuti T. – L..

4. Nel frattempo, il parallelo giudizio civile per inadempimento contrattuale dell’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile e conseguente risarcimento del danno veniva sospeso per pregiudizialità con questo qui in discussione.

5. Avverso la sentenza, il sig. B. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Si costituivano gli appellati C.C. e i coniugi T. – L., mentre tutti gli altri appellati rimanevano contumaci. Con la sentenza in questa sede impugnata, il giudice di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello del B.. In specie, per quanto ancora rileva, ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del comportamento assunto dal promittente venditore in relazione al preliminare del 1997, condannando quest’ultimo (e non anche le parti acquirenti che potevano vantare una trascrizione anteriore a loro favorevole) al pagamento della somma di Euro 357.205,52 oltre interessi legali. Di contro, ha ritenuto infondate le domanda ex art. 2901 c.c. e di simulazione, perchè non provate e inammissibile, invece, la domanda di accertamento della nullità dell’atto di compravendita del 2006 per nullità degli atti presupposti (per essere nel frattempo venuto meno il mandato plurimo ricevuto dal C. da parte degli altri coeredi per morte di alcuni di essi).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente incidentale, nella memoria depositata, deduce la tardività del deposito in cancelleria del ricorso principale. In atti vi è certificazione di cancelleria rilasciata al detto ricorrente incidentale, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale al 28 gennaio 2019 e di notifica del ricorso avvenuta il 2 gennaio 2019. Conseguentemente, il ricorso incidentale è stato iscritto dal resistente, successivamente al decorso del termine per il deposito del ricorso principale, con certificato negativo di mancato deposito di quest’ultimo e, dunque, in assenza di tempestiva iscrizione del medesimo. Peraltro, si deve rilevare che, con riguardo al ricorso principale, risulta una nota di deposito del 31 gennaio 2019, successiva all’iscrizione cui ha proceduto parte resistente, che risulta, evidentemente, del tutto tardiva e che tra l’altro manca della relata di notifica nei confronti dei coeredi rimasti contumaci.

2. Va quindi rilevato che il C. aveva l’onere di depositare il suo ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, con decorrenza dall’ultima notificazione e che, invece, tale incombente non risulta adempiuto tempestivamente. Il ricorso principale pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

2.1. Il ricorso incidentale, invece, è stato notificato il 7 gennaio 2019 e depositato il 28 gennaio 2019, e quindi in tempo utile per considerarlo autonomamente in quanto tempestivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, intervenuta il 6 gennaio 2018 ed avuto riguardo al c.d. termine lungo, al lordo della sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto 2018.

3. Resta dunque da esaminare il ricorso incidentale dell’attore, rimasto soccombente nel giudizio di merito quanto alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c..

3.1. Il ricorso, fermo che non può dichiararsi inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in ragione della sorte del ricorso principale, giacchè è stato proposto l’ultimo giorno utile, è inammissibile con riferimento a tutti e tre i motivi su cui si fonda, in quanto essi sono basati sull’evocazione di una serie di risultanze istruttorie e del giudizio di merito, riguardo alle quali non si rispetta l’art. 366 c.p.c., n. 6, in taluni casi sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta dell’atto, con precisazione in questo secondo caso della parte di riferimento di quanto indirettamente riprodotto, oppure sotto quello della localizzazione in questo giudizio di legittimità dell’atto stesso, in altri sotto entrambi i piani. Inoltre, ulteriore ragione di inammissibilità si rinviene nella circostanza che i motivi suppongono la soluzione anche di questioni inerenti alla ricostruzione della quaestio facti.

3.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c. e art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte d’Appello ritenuto infondata l’azione revocatoria ordinaria sul presupposto della mancanza di un interesse ad agire dell’attore, in ragione del rilievo che l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. (promossa separatamente dall’attore in altro giudizio, poi sospeso) non avrebbe avuto alcuna possibilità giuridica di essere accolta avendo avuto il contratto preliminare ad oggetto un bene parzialmente altrui. Di contro, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art. 2901 c.c., indagando sia il comportamento successivo delle parti sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole posto che la sottoscrizione del preliminare da parte del C. era intesa come comprensiva dei poteri rappresentativi degli altri coeredi, tanto che quest’ultimo si era impegnato ad attivare l’iter per l’interdizione dell’incapace ed ottenere l’autorizzazione giudiziale onde procedere alla stipula del definitivo, fornendo agli altri coeredi il rendiconto della prima caparra ricevuta. A tal fine, si invoca la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, riporta Cass., n. 4164/2015), in base alla quale il promittente del preliminare è obbligato alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza e, per la restante parte, a procurarne il trasferimento di proprietà.

3.3. Il motivo è inammissibile in quanto: a) relativamente alla censura inerente al comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto, indica dei documenti dei quali fornisce la localizzazione, ma omette di indicare la parte di essi che sorreggerebbe la censura, così violando l’art. 366 c.p.c., n. 6 e così articolando la stessa come richiesta di procedere al riesame delle non meglio specificate implicazioni di detto documento, si risolve in una sollecitazione a questa Corte a procedere alla loro rivalutazione come se fosse giudice del merito e, tra l’altro, con mandato a cercare nei documento ciò che potrebbe sorreggere la censura; b) relativamente alla censura sulla comune intenzione delle parti, si omette di indicare quali sarebbero le clausole o quale sarebbe il contenuto contrattuale che sotto tale profilo sarebbe stato male apprezzato in iure; c) nella parte finale, a pag. 29 involge apprezzamenti sulla quaestio facti e non denuncia vizi in iure se non come risultanti da essi.

3.4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” sull’assunto che la Corte d’Appello, con riguardo all’azione revocatoria, abbia omesso di indagare sull’anteriorità o la posteriorità del credito vantato dall’attore, soffermandosi esclusivamente sul presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, intesa come consilium fraudis, e dunque come volontà specifica di ledere un altrui diritto. Nel caso di specie, sussisterebbe in thesi anzitutto il presupposto oggettivo della revocatoria ordinaria (eventus damni), in quanto il credito del B. nei confronti del C. (equivalente all’intero corrispettivo di vendita e anteriore al contratto definitivo stipulato poi dal C. con i L. – T.) sarebbe provato dalla documentazione versata in atti, talchè sarebbe stato onere del C. provare che il suo patrimonio residuo fosse comunque idoneo a soddisfare le ragioni del creditore. Sussisterebbe anche l’elemento soggettivo della scientia fraudis in capo ai terzi acquirenti, individuato nella semplice consapevolezza di ledere un altrui diritto, perchè: a) per un verso, il C. era a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie del promittente acquirente, dati i numerosi pagamenti effettuati a titolo di caparra e/o acconti in seguito alla stipula del preliminare; b) per altro verso, anche i terzi acquirenti conoscevano, o avrebbero agevolmente potuto conoscere, di arrecare pregiudizio agli interessi del B. che all’epoca occupava l’immobile e che i medesimi avevano acquistato con liquidità propria e posteriormente al nascere del suo credito senza averlo neanche visionato prima dell’acquisto.

3.5. Il motivo è inammissibile sia perchè nuovamente – a pag. 31 e poi a pag. 34 e 35 – evoca risultanze del giudizio di merito senza adempiere agli oneri riproduttivi del relativo contenuto (con le medesime conseguenze esiziali già indicate per gli atti relativi al motivo precedente) e quanto alla perizia tecnica di parte (evocata a pag. 31) senza localizzarla in questo giudizio di legittimità e ciò nemmeno ai sensi di quanto indicato da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 (cioè indicando di far riferimento all’eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo), sia perchè e comunque le doglianze svolte sollecitano prima una rivalutazione della quaestio facti e solo all’esito di essa svolgono argomenti in iure. L’evocazione dell’art. 2697 c.c., è svolta, sotto tale profilo, senza il rispetto di quanto indicato, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016.

3.6. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte d’Appello ritenuto non provata la responsabilità extracontrattuale dei coniugi T. – L. e, dunque, rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti dal B. e cagionati dai medesimi, in solido con il C.. Vi si rileva che la Corte territoriale ha motivato il rigetto adducendo la mancata prova della “cosciente cooperazione all’inadempimento dell’alienante” da parte degli acquirenti, quandanche sarebbe stata sufficiente anche la loro semplice conoscenza. Difatti, se il giudice avesse fatto corretta applicazione dell’art. 2043 c.c., avrebbe riscontrato un comportamento indubbiamente colposo in capo agli acquirenti per aver acquistato il bene senza effettuare i doverosi controlli, soprattutto sapendo che si accingevano a comprare un immobile occupato “sine titulo” dal B..

3.7. Il motivo, essendo brevemente argomentato nella supposizione di quanto si è postulato nei motivi precedenti inutilmente a proposito della ricostruzione della quaestio facti, soffre la medesima sorte dei detti motivi.

4. Conclusivamente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale, stante l’inammissibilità di tutti i suoi motivi. Le spese del giudizio di cassazione, stante la reciproca soccombenza nel rapporto fra ricorrente principale e ricorrente incidentale si possono compensare. Il ricorrente incidentale va invece condannato alle spese in favore di L.D. e T.A., atteso che essi hanno svolto attività difensiva espressamene rivolta contro il suo ricorso incidentale. Le spese si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna il ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore di L.D. e T.A., liquidate in Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, il 15% per le spese generali e gli oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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