Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9947 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9947 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 15861-2011 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581,
(già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo
2014
438

studio dell’avvocato VESCI GERARDO che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FREDDO LETIZIA C.F. FRDLTZ49D60D883A, elettivamente

Data pubblicazione: 08/05/2014

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso
lo studio dell’avvocato CIPRIANI FABIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8399/2010 della CORTE

4058/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;

udito

il P.M. in

persona del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2010 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5 dicembre 2010 la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2005 con la
quale era stata rigettata l’opposizione proposta da Rete Ferroviaria Italiana,
già Ferrovie dello Stato, avverso il decreto ingiuntivo emesso il 9 febbraio
Letizia delle retribuzioni relative al rapporto di lavoro fra le parti in virtù
del pregresso riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
tre l’Ente Ferrovie dello Stato s.p.a. e la stessa Freddo incaricata dello
svolgimento dei servizi di cui all’art. 26 della legge n. 1236 del 1959. La
Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che le spettanze
a cui si riferisce il decreto ingiuntivo opposto non possono più essere messe
in discussione stante la definitività della pronuncia giudiziaria che ha
riconosciuto la sussistenza del relativo rapporto di lavoro subordinato. La
Corte d’appello di Roma ha anche escluso che la lavoratrice abbia
manifestato l’intenzione di rinunciare ad avvalersi della pronuncia
giudiziale che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con l’Ente Ferrovie, in quanto aveva già
ottenuto, con diversi decreti ingiuntivi, analoghe spettanze riferite a diversi
periodi temporali, dimostrando, in tal modo, di voler fare valere i propri
diritti.
Rete Ferroviaria Italiana ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la Freddo.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

i/

2004 con il quale era stata condannata al pagamento in favore di Freddo

Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1 e 3 della legge 1369 del 1960, nonché della legge n. 1236 del 1959, del
d.m. n. 10947 del 1971, della legge 220 del 1982, nonché dell’art. 116 cod.
proc. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art.

non avrebbe considerato il fatto decisivo costituito dal contenzioso sorto
successivamente al periodo a cui si riferiscono le spettanze retributive di
cui al decreto in giuntivo opposto, e che ha determinato il riconoscimento
del rapporto di lavoro subordinato fra la Freddo e Ferrovie dello Stato per
cui il successivo rapporto con la società La Perla s.r.l. sarebbe liberamente
scelto dalla lavoratrice e sarebbe incompatibile con le spettanze lavorative
in questione riferite al medesimo periodo di cui al rapporto con tale società.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
1180 cod. civ.; omessa, insufficiente motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che il giudice dell’appello non avrebbe tenuto conto della
circostanza per cui l’obbligazione contributiva e retributiva sarebbe stata
comunque validamente assolta dal datore di lavoro interposto o
interponente.
Il primo motivo è infondato. La ricorrente pone a fondamento del proprio
assunto in modo inammissibile pronunce relative a diversi giudizi relativi
al rapporto fra le medesime parti ma riferiti a periodi diversi ed anteriori,
utilizzando elementi certamente inutilizzabili al caso in esame ove si
controverte sulla dovutezza di retribuzioni riferite a periodi successivi al
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fra le parti e, soprattutto,
successivi alla cessazione del rapporto della Freddo alle dipendenze della
ditta appaltatrice dalla quale avrebbe percepito la retribuzione che, a detta
della ricorrente, sarebbe incompatibile con la pretesa azionata con il

360 n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il giudice dell’appello

presente giudizio. Si rileva, d’altra parte, l’assoluta genericità di quanto
dedotto dalla ricorrente, in quanto non risulta né dalla sentenza impugnata
né dallo stesso ricorso che Rete Ferroviaria Italiana abbia dedotto fin dal
primo grado di giudizio, nell’atto di opposizione, che la Freddo abbia
lavorato alle dipendenze di ditta appaltatrice nel medesimo periodo a cui si

mansioni, percependo le relative retribuzioni, circostanze essenziali e che,
in base a quanto desumibile dalla sentenza, non risultano proposte
all’attenzione del primo giudice. Parte opponente, ed attuale ricorrente,
avrebbe dovuto quindi indicare in che termini e quando detta circostanza
sia stata dedotta in causa e, soprattutto, avrebbe dovuto precisare gli esatti
limiti temporali del rapporto alle dipendenze di appaltatori. Viceversa,
come detto, la ricorrente ha fondato le proprie difese su deiverse pronunce
giudiziali intervenute fra le parti e relative a periodi diversi da quelli
rilevanti nella presente controversia. Mancando tali indicazioni essenziali
l’assunto di Rete Ferroviaria Italiana resta generico o, comunque, non
provato, come statuito dal giudice dell’appello con pronuncia su
valutazione di circostanza di fatto non censurabile in sede di legittimità se
congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame.
Il secondo motivo è assorbito ed è comunque infondato in mancanza della
prova che le retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo opposto si riferiscono
ad un periodo per il quale la Freddo ha lavorato alle dipendenze di terzi
percependo la relativa retribuzione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;

riferiscono le retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo opposto, con le stesse

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in E
100,00 per esborsi ed E 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014.

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