Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9947 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier

43, presso l’avv. Lizza Egidio, che con l’avv. Guido Principe lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 51600/07 in data 11.9.2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 31.3.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. rilevava quanto segue: ” D.M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 9.000,00 in suo favore, con riferimento a giudizio per onorario professionale protrattosi dal 26.10.1988 al 20.10.2005 (quindi per quasi diciassette anni), la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per nove anni, essendo addebitabile al comportamento delle parti un periodo di cinque anni.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

In particolare, con i motivi di impugnazione il ricorrente ha rispettivamente denunciato: 1) violazione di legge, per aver la Corte detratto dal computo dell’indennizzo il periodo di cinque anni, addebitato al comportamento delle parti; 2) vizio di motivazione in relazione alla decisione adottata sub 1); 3) violazione dell’art. 113 c.p.c. per aver la Corte emesso la decisione censurata sub 1) in esecuzione di una valutazione equitativa. Cio’ premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente fondato con riferimento alla doglianza sub 2), essendo privo di motivazione l’addebito alla parte del periodo di cinque anni”, rilievi sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie e che il Collegio condivide.

Ne consegue che il ricorso va accolto, il decreto impugnato cassato e, decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il Ministero va condannato al pagamento di Euro 13.800,00 (somma determinata in ragione del riconoscimento di un ulteriore indennizzo per i cinque anni equitativamente addebitati al comportamento delle parti), oltre interessi legali dalla domanda in favore di D.M.A. ed alle spese dei giudizi di merito e di legittimita’, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 13.800,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di D.M.A..

Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’, da distrarre le prime in favore degli avv. Principe e Fratto e le seconde in favore dell’avv. Principe, spese che liquida, per il merito, in Euro 1.250,00 (di cui Euro 600,00 per onorari e Euro 600,00 per competenze) e, per il giudizio di legittimita’, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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