Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9946 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 13/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

M.J., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro

Corda, giusta procura speciale in calce al ricorso che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

070/6853301 e alla p.e.c. avvalessandrocordapec.it;

(Ammesso G.P. Delib. ord. Avv. CAGLIARI 31/5/16);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12

(ags.rm-mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2016 della Corte di appello di Cagliari,

emessa il 4 marzo 2016 e depositata in data 11 marzo 2016, n. R.G.

332/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.J., cittadino pakistano, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari con la quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta in quanto egli, a causa della sua omosessualità, considerata crimine punibile con la detenzione a vita nel suo paese di origine, si trovava esposto a una condizione di persecuzione e al rischio di una ingiusta detenzione. Ha contestato l’appellante la valutazione del Tribunale secondo egli avrebbe riferito nel corso del procedimento circostanze generiche, contraddittorie e inverosimili e ha insistito per il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 174/2016, ha confermato la decisione di primo grado rilevando che l’appellante non aveva censurato analiticamente la motivazione ma aveva contestato solo alcune delle affermazioni del Tribunale circa la non credibilità della sua prospettazione.

3. Ricorre per cassazione M.J. deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente la prospettazione del suo orientamento sessuale e la grave criminalizzazione della omosessualità costituiscono un rischio grave e concreto di subire una ingiusto carcerazione al suo rimpatrio forzato e avrebbero dovuto costituire un presupposto sufficiente per la Corte di appello al fine di concedere la richiesta protezione sussidiaria o, comunque, quella umanitaria. Al contrario la Corte di appello si era soffermata, alla stregua di quanto già aveva fatto il Tribunale, su contraddizioni o imprecisioni irrilevanti nel racconto che era stato portato all’attenzione dei giudicanti senza tenere conto del principio dell’onere della prova attenuato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in materia di protezione internazionale. Inoltre il ricorrente lamenta l’ingiustizia della disposta revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio per effetto della pronuncia di inammissibilità dell’appello.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 6-1 ordinanza n. 15981 del 20 settembre 2012) secondo cui ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale.

5. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Cagliari che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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