Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9946 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.E.S.A.F. e C.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Velletri 35, presso l’avv.

Casale Marsilio, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Cooperativa Edilizia Centro Storico in liquidazione a r.l. in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere Marzio 1, presso l’avv. Vinello Luca, che con l’avv.

Paganuzzi Francesco la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2879/09 del

13.11.2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanzaa del 31.3.2011

dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Casale per i ricorrenti e Vianello per la Cooperativa;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. rilevava quanto segue: ” A.E.S.A.F. e C.C. hanno proposto ricorso per cassazione (resistito con controricorso), sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, riformando la decisione di primo grado, li aveva condannati a rilasciare alla cooperativa Centro Storico l’alloggio da loro occupato.

Piu’ precisamente, per la parte di interesse, la Corte territoriale aveva rilevato: a) che la delibera di esclusione era stata debitamente comunicata ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) che gli interessati non avevano formulato alcuna riserva in ordine all’avvenuta ricezione della detta comunicazione, ne avevano poi proposto opposizione avverso la citata delibera; c) che dall’inefficacia del contratto preliminare di assegnazione derivava dunque la fondatezza della domanda della Cooperativa.

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno poi rispettivamente denunciato: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per il fatto che l’efficacia dell’esclusione avrebbe dovuto essere subordinata all’iscrizione della relativa delibera nel libro dei soci, della quale peraltro non sarebbe stata fornita prova; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermata efficacia della delibera di esclusione, che viceversa sarebbe irregolare e irrituale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo che la delibera di esclusione non avrebbe comportato l’automatica decadenza dall’assegnazione dell’immobile; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, per la mancata rilevazione del difetto di interesse della cooperativa ad ottenere il rilascio dell’immobile, essendo la societa’ in liquidazione.

Cio’ premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato in quanto:

1) la questione relativa alla pretesa inefficacia della delibera di esclusione per la sua mancata registrazione nel libro dei soci, oltre che infondata nel merito (la prescritta condizione di efficacia vale nei confronti dei terzi), e’ inammissibile perche’ nuova (primo motivo); 2) la Corte ha correttamente rilevato la tardivita’ dell’eccezione sollevata, che avrebbe dovuto essere dedotta nel termine assegnato ai sensi dell’art. 180 c.p.c., e l’ha comunque ritenuta infondata nel merito, con motivazione censurata con il richiamo a documentazione asseritamente comprovante la pregressa contestazione in ordine all’avvenuta ricezione della comunicazione della delibera in questione, documentazione tuttavia citata senza l’indicazione del relativo contenuto, e quindi in modo inammissibilmente generico (secondo motivo); 3) la doglianza relativa all’automatismo fra l’esclusione dalla societa’ e la decadenza dell’assegnazione risulta nuova e si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (C. 09/16304, C. 08/6197, C. 08/2749) (terzo motivo); 4) la carenza di interesse della cooperativa e’ stata rilevata soltanto in questo giudizio di legittimita’ e comunque l’eccezione va disattesa, essendo onere del liquidatore porre in essere tutte le operazioni necessarie per la realizzazione del patrimonio sociale (quarto motivo)”, rilievi sui quali il Procuratore Generale e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie e che il Collegio condivide, salva la precisazione, per quanto riguarda la rappresentazione del secondo motivo di impugnazione, che la denunciata irregolarita’ non riguarda la delibera in se (come indicato nella relazione) ma la sua conseguente comunicazione. Il ricorso, conclusivamente, deve essere dunque rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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