Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9945 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5002-2008 proposto da:
F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SALUZZO 8, presso l’avvocato NATALE FERNANDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
18/09/2007; n. 56828/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 18 settembre 2007 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile, per scadenza del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 un ricorso per equo indennizzo, proposto dal sig. F.A. il 12 dicembre 2005, con cui l’attore si era lamentato dell’eccepiva durata di una causa civile celebratasi dinanzi al Tribunale di Benevento e conclusa con decisione divenuta definitiva il 30 aprile 2005.
Avverso tale provvedimento il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione dolendosi del fatto che la corte d’appello non abbia considerato applicabile nel presente caso la sospensione dei termini durante il periodo feriale.
L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa corte ha ripetutamente avuto modo di chiarire (sulla scorta di un principio generale già affermato in diverse occasioni dalla Corte costituzionale) che fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, ogni qual volta l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per far valere il diritto stesso.
Ne consegue che detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. 11 marzo 2009, n. 5895; e Cass. 19 gennaio 2005, n. 1094).
Non essendovi ragione per modificare tale orientamento nel presente caso, l’impugnato decreto deve essere cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, demandandole anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010