Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9945 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35519-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO

GASTALI N. 2, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTRO LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO PIERPAOLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS), in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA N. 28, presso

lo studio dell’avvocato COSCO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPADAFORA GIUSEPPE;

– controricorrente –

e contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIO 36 presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI LORETTA che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANATA PIERFRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1940/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con sentenza del 4.6.2019 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso di C.F., creditore per l’importo di Euro 66.067,96 in forza di sentenza n. 193 del 2017 della Corte di appello di Catanzaro, ha dichiarato il fallimento della impresa individuale di (OMISSIS), rimasto contumace;

con sentenza del 10.10.2019 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) in contraddittorio con C.F. e il Fallimento (OMISSIS), con aggravio di spese del grado;

a tal fine la Corte calabrese ha ritenuto che il reclamante non avesse dimostrato il non superamento del limite di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. c), al momento della dichiarazione di fallimento e che molteplici indici sintomatici comprovassero lo stato di insolvenza dell’impresa;

avverso la predetta sentenza del 10.10.2019, notificata in pari data dalla Cancelleria, con atto notificato l’11.11.2019 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo tre motivi, al quale hanno resistito con controricorsi notificati rispettivamente il 10.12.2019 e il 21.12.2019 il Fallimento (OMISSIS) e C.F., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

con istanza del 19.1.2021 il ricorrente ha sollecitato la fissazione di udienza; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

Che:

la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10.10.2019 e notificata in pari data, sicchè il termine per il ricorso in cassazione ex art. 18 L. Fall., comma 14, scadeva il 9.11.2019, sabato, e quindi era prorogato ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al lunedì 11.11.2019;

il ricorso è quindi tempestivo;

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1 e 10 L. Fall., poichè (OMISSIS) non poteva essere dichiarato fallito non versando più nella condizione soggettiva di imprenditore, visto che la ditta individuale aveva cessato ogni attività sin dal 3.5.2010, data in cui era stata conferita nella (OMISSIS) s.r.l., mentre la partita IVA era stata chiusa il 30.11.2010;

il primo motivo, basato sulla cessazione attività d’impresa in forma individuale, appare innanzitutto inammissibile perchè relativo a una questione nuova non proposta con motivo di reclamo;

dalla sentenza impugnata infatti risulta che il (OMISSIS) con l’unico motivo di reclamo aveva lamentato l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, e art. 5 L. Fall.;

in ogni caso l’assunto svolto dal ricorrente è anche manifestamente infondato perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 – 1, n. 17377 del 20.08.2020, Rv. 658715 – 01; Sez. 1, n. 8092 del 21.04.2016, Rv. 639316 -01; Sez. 1, n. 24549 del 01.12.2016, Rv. 641893 – 01) il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell’art. 10 L. Fall., prende a decorrere esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il verificarsi in un momento anteriore;

nello stesso ricorso si afferma che la ditta individuale (OMISSIS) non era mai stata cancellata dal Registro delle imprese sino al febbraio 2019 quando il ricorrente era stato convocato dalla Guardia di Finanza e aveva appreso della procedura concursuale già in corso (ricorso, pag.2, primo capoverso, secondo alinea);

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. c), e omesso esame di fatti decisivi (inesistenza di attività della ditta, comprovata dalle denunce dei redditi; inesistenza di attivo patrimoniale già conferito alla (OMISSIS) s.r.l. nel 2010; ammontare dei debiti non superante i 70.000 Euro);

il motivo appare inammissibile in ragione della promiscua deduzione di mezzi eterogenei di ricorso, perchè il ricorrente mescola all’interno dello stesso motivo sia la doglianza di “violazione o falsa applicatone di norme di diritto”, sia quella di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudkio che è stato oggetto di discussione tra le parti un Igtto controverso e decisivo per il giudizio”;

un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito propone cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di Legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23.6.2017 n. 15651; Sez.6, 4.12.2014 n. 25722; Sez. 2, 31.1.2013 n. 2299; Sez.3, 29.5.2012 n. 8551; Sez.1, 23.9.2011 n. 19443; Sez.5, 29.2.2008 n. 5471);

appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti:l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sent. n. 19443 del 23.09.2011, Rv. 619790 – 01);

è pur vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è anche ritenuto che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione de:l motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 09.08.2017 n. 19893; Sez.un. 6.5.2015, n. 9100);iln particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 17931 del 24.7.2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. “effettività” della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi;

non sarebbe violato il canone di specificità dell’impugnazione, il quale, pur inducendo a ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti l’interpretazione di norme giuridiche e la ricostruzione dei fatti di causa, non ne preclude la formulazione in unico contesto, a condizione che, come nella specie, l’illustrazione del motivo consenta d’individuare con chiarezza le questioni prospettate e di procedere, se necessario, ad un esame separato delle stesse (Sez. Un., 6.05. 2015, n. 9100; Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790; Sez. 6, 17. 03.2017, n. 7009);

nella fattispecie, tuttavia, tale operazione di scissione non può essere compiuta senza troppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni del ricorrente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge da quelle relative a un asserito vizio motivazionale;

in ogni caso il motivo è affetto da ulteriore vizio di inammissibilità, sia perchè versato nel merito per richiedere una nuova valutazione dei presupposti di fatto per la dichiarazione di fallimento, così come accertati dal giudice del merito, sia perchè non appare neppure pertinente rispetto alla ratio decidendi, basata sull’onere probatorio non assolto, più specificamente quanto al requisito quantitativo dell’esposizione debitoria di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. c);

secondo giurisprudenza consolidata, l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1 L. Fall., comma 2, grava sul debitore (Sez. 1, n. 625 del 15.01.2016, Rv. 638150 – 01; Sez. 6 – 1, n. 25188 del 24.10.2017, Rv. 647013 – 01);

a tale riguardo il ricorrente si limita a prospettare genericamente le proprie difficoltà probatorie, e invoca per contrastare l’assunto della Corte di appello secondo la quale i debiti raggiungevano la cifra di Euro 603.320,75, con riferimento alla comunicazione del Curatore in fase di reclamo, una diversa indicazione numerica (Euro 496.446,06) citata in modo generico, senza riferimento specifico agli atti processuali e comunque non trascritta;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 5 L. Fall., in difetto dello stato di insolvenza e vista la capienza del patrimonio immobiliare del (OMISSIS) a coprire l’unico debito; anche questo motivo appare inammissibile e riversato nel merito;

il ricorrente chiede infatti alla Corte di Cassazione una rivalutazione degli elementi di prova sulla base dei quali il giudice del merito ha accertato lo stato di insolvenza con ampia motivazione, esposta alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata;

la Corte di appello ha dato conto dell’inattività dell’impresa, dell’ingente esposizione debitoria, dell’inesistenza di crediti, dell’assenza di cespiti, di numerose formalità iscritte sui beni immobili del (OMISSIS), dell’infruttuosità della procedura esecutiva avviata dal C., della depauperazione patrimoniale attuata dal (OMISSIS) con il trasferimento di alcuni immobili alla moglie in sede di separazione coniugale, dell’insufficienza dei redditi personali e della non dimostrata attitudine dei cespiti immobiliari, di cui non era indicato e provato il valore attuale, a coprire l’estinzione tempestiva dei debiti ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento, delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate a favore di ciascuno di essi nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro, 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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