Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9945 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SITE & FINARDI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

c.d.a. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONOMI

IGNAZIO, OMETTO MICHELE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D., MILANO ASSICURAZIONI SPA, B.G.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 11828/06 R.G. del TRIBUNALE di BERGAMO

del 22/02/2 010, depositato il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

e’ presente l’Avvocato Federica Manzi, (delega avvocato Andrea

Manzi), difensore della ricorrente;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“La S.I.T.E. s.p.a., ora S.I.T.E. & FINARDI s.p.a, avendo conferito all’ing. B.A. vari incarichi, per direzione lavori, progettazione e altro, fra cui alcuni relativi “all’intervento convenzionato sito in (OMISSIS)”, essendo emerse gravi responsabilita’ in relazione al suo operato professionale, lo conveniva dinanzi al tribunale di Bergamo, chiedendo la risoluzione dei contratti relativi alle prestazioni professionali commissionategli e il risarcimento dei danni. Il convenuto si costituiva formulando eccezioni di rito, eccependo la prescrizione e la decadenza, nonche’ l’infondatezza delle domande, anche in forza d’intervenuta transazione. Venivano chiamati in causa l’arch. B.C. e la Milano Assicurazioni s.p.a..

Interrottasi la causa per il decesso del Ba., veniva riassunta e successivamente il giudizio veniva sospeso con ordinanza 22 febbraio 2010 del tribunale di Bergamo, comunicata il 22 febbraio 2010. Secondo tale ordinanza il giudizio doveva essere sospeso stante la pregiudizialita’ della causa n. 1046/98 (ormai in grado di appello), vertente fra la CEB s.r.l., la S.I.T.E. ed altri soggetti, avente ad oggetto, in parte, gli stessi vizi delle opere realizzate posti a base delle domande formulate nel giudizio che veniva sospeso.

La S.I.T.E. & FINARDI s.p.a. ha impugnato detto provvedimento dinanzi a questa Corte con regolamento di competenza notificato il 9 marzo 2010 all’ing. B., alla Milano Assicurazioni ed alla sig.ra L.D. (erede dell’ing. Ba.), formulando due motivi con i quali si denunciano la violazione dell’art. 295 c.p.c. e vizi motivazionali. Le controparti non hanno depositato difese.

Ritenuto che con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., mancando nel caso di specie, fra la causa in oggetto e quella in relazione alla quale questa e’ stata sospesa il nesso di pregiudizialita’ giuridica necessario, secondo l’interpretazione giurisprudenziale della norma, perche’ possa farsi luogo alla sospensione, e mancando altresi’ la parimenti necessaria identita’ soggettiva fra le parti dei giudizi, cosi’ mancando la possibilita’ di giudicati contrastanti che costituisce la “ratio” in relazione alla quale la sospensione e’ prevista;

Considerato che fra le due cause non c’e’ identita’ soggettiva fra le parti, essendo assenti in quella in relazione alla quale e’ stata disposta la sospensione tutti i convenuti nel giudizio sospeso e cio’ e’ sufficiente a rendere errata la sospensione, non potendo formarsi un giudicato che possa fare stato nei loro confronti nel giudizio sospeso (Cass. 18 marzo 2009, n. 6554; 25 luglio 2006, n. 16960) e quindi mancando il necessario rapporto di pregiudizialita’ (Cass. 30 giugno 2005, n. 13950; 15 luglio 2005, n. 15017);

che il ricorso, pertanto, appare fondato;

propone la fissazione del ricorso in camera di consiglio e il suo accoglimento”.

considerato che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso le motivazioni e la proposta del relatore;

che le parti intimate vanno condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e condanna in solido le parti intimate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura di Euro milleduecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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