Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9944 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21406-2004 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. GERARDO DI (OMISSIS)

(c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato

ROMANELLI GUSTAVO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MANGIA ROCCO, giusta procura retro estesa al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALCANTIERI S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 22721-2004 proposto da:

ITALCANTIERI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LEOPOLDO FREGOLI 8, presso l’avvocato SALONIA ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAMOLO GABRIELE, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. GERARDO DI (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato ROMANELLI GUSTAVO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANGIA ROCCO, giusta

procura retro estesa al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1043/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Durante le conclusioni del procuratore generale è presente l’avv.

TOSELLI GIAMPAOLO per delega avv. MANGIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 aprile 1999, l’Azienda ospedaliera Ospedale S. Gerardo di (OMISSIS) (nel seguito: ospedale) citò L’Italcantieri s.p.a. davanti al tribunale di Monza, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Monza per il pagamento della somma di L. 175.047.661, oltre agli accessori, delle quali L. 119.838.561 dovute per l’adeguamento del prezzo d’appalto stipulato fra le parti a seguito della ritardata consegna dei lavori, e L. 55.209.100 dovute per i maggiori oneri cantieristici connessi alla disponibilità disgiunta di parti dell’area, in conseguenza della successiva consegna frazionata dei lavori (parte il 12 dicembre 1995 e parte in data 1 ottobre 1996).

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza 30 novembre 2000 il tribunale, ritenuto che la pretesa non riguardasse l’adeguamento del prezzo ma un compenso revisionale, per il quale sarebbe stata necessaria la tempestiva iscrizione nel registro di contabilità, revocò il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 9 aprile 2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò l’ospedale al pagamento della somma di Euro 28.513,12, oltre agli interessi legali. La corte territoriale osservò che, a norma dell’art. 10 del D.P.R., il ritardo nella consegna dei lavori dava all’appaltatore la facoltà di recedere dal contratto, e che, non essendo stata esercitata tale facoltà, l’appaltatore non aveva diritto al risarcimento dei danni, neppure in caso di costituzione in mora dell’appaltante e di iscrizione di riserva nel verbale di tardiva consegna dei lavori. Era invece dovuta la minor somma per maggiori oneri di cantiere in conseguenza della consegna frazionata dei lavori, non essendovi per essi l’onere di iscrizione nel registro di contabilità a norma degli artt. 54, 64 e 107.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’ospedale con atto notificato in data 1 ottobre 2004, affidato a due motivi d’impugnazione, illustrati anche con memoria.

Resiste Italcantieri s.p.a. con contro-ricorso e ricorso incidentale per due motivi, notificato il 27 ottobre 2004, e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, l’ospedale censura la decisione di riconoscere all’appaltatore le somme richieste a seguito dei maggiori oneri sostenuti per l’istallazione frazionata del cantiere in conseguenza del ritardo nella consegna dei lavori, in violazione della disciplina contenuta nel D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 10.

Con il secondo motivo del ricorso principale si censura il medesimo capo di sentenza di cui al motivo precedente sotto il profilo del vizio di motivazione, non avendo la corte territoriale esposto le ragioni per le quali ha ritenuto le pretese dell’appaltatore, in questo caso, sottratte all’onere della tempestiva riserva.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società appaltatrice critica a sua volta la sentenza impugnata per falsa applicazione di norme di diritto, per avere escluso che la richiesta di adeguamento del valore dell’appalto sia disciplinata dalla materia delle riserve, riconducendolo al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10. I tre motivi, intrinsecamente collegati, devono essere esaminati insieme. La corte territoriale ha innanzi tutto accertato che nella fattispecie, trattandosi di consegna frazionata dei lavori, deve applicarsi la giurisprudenza di questa corte in ordine agli appalti pubblici, che equipara questa ipotesi a quella della ritardata consegna, e ne ha tratto la conseguenza che, non avendo esercitato l’impresa appaltatrice la facoltà di recesso, nulla era dovuto a titolo di adeguamento del prezzo. Successivamente, occupandosi degli oneri aggiuntivi per il frazionamento del cantiere, la corte ha ritenuto che la somma a quel titolo richiesta fosse dovuta, indipendentemente dall’annotazione tempestiva delle relative riserve.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, negli appalti pubblici ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), in ordine ai quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori, sono configurabili due ipotesi: se la consegna parziale, per gli effetti che produce, è tale da doversi equiparare a mancata consegna, è applicabile la disciplina dell’art. 10 del capitolato la quale, per il caso che il contratto preveda il frazionamento della consegna dei lavori, prevede lo spostamento del termine di consegna dell’opera, sicchè l’appaltatore può avvalersi della facoltà di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando così a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; se, invece, il frazionamento nella consegna dei lavori è scarsamente rilevante nell’economia del rapporto, l’appaltatore potrà, al massimo, pretendere un prolungamento del termine di completamento dell’opera, e, se del caso, il ristoro dei maggiori oneri relativi alla parte consegnata in ritardo, previa formulazione delle opportune riserve (Cass. 19 marzo 1980 n. 1818; 10 novembre 2008 n. 26916).

Il principio richiamato ha un solido fondamento nella chiara formulazione della norma applicabile. L’art. 10 del capitolato generale, infatti, prevedendo che, qualora la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell’amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, e che nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso dall’amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonchè ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute entro limiti prefissati, mentre laddove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, chiaramente subordina il diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo alla duplice condizione dell’esercizio da parte dell’appaltatore della sua facoltà di recesso, e di mancato accoglimento dell’istanza medesima.

Una volta escluso che nella fattispecie la consegna frazionata assumesse il rilievo di una mancata consegna, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale in considerazione del fatto che l’appaltatrice non aveva esercitato la facoltà di recesso, dovevano però trovare applicazione le regole generali che disciplinano l’esecuzione del contratto d’appalto pubblico.

Il principio generale applicabile in materia è, infatti, quello già enunciato ripetutamente da questa corte, per il quale, in tema di appalti assoggettati a disciplina pubblicistica, l’appaltatore, che in relazione a situazioni sopravvenute intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l’onere di inserire nella contabilità formali riserve, entro il momento della prima iscrizione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, onde segnalare alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13399). Non ha perciò fondamento l’assunto che, in questo caso, l’impresa d’appalto potesse essere dispensata dall’onere della formulazione della riserva, come è stato ritenuto in fattispecie di pretese diverse dai compensi aggiuntivi per situazioni sopravvenute, estranee alla necessità di documentazione cronologica della fase esecutiva del contratto di appalto, e precisamente per gli interessi per ritardo nel pagamento degli acconti, del saldo o della revisione dei prezzi (Cass. 30 maggio 1997 n. 4851), non essendo gli interessi dei compensi aggiuntivi, ma solo il risarcimento del danno da ritardo nel pagamento dei compensi dovuti (nel senso della necessità della riserva nel caso in esame, cfr. le già citate 19 marzo 1980 n. 1818; 10 novembre 2008 n. 26916).

In base a tali premesse, mentre è fondato l’appello principale, deve respingersi la censura formulata sullo stesso punto dalla ricorrente incidentale.

Deve ancora essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale.

Con esso, censurando la decisione della corte territoriale nella parte in cui nega il suo diritto all’adeguamento del prezzo in conseguenza della ritardata consegna dei lavori, la società appaltatrice denuncia il vizio di omessa motivazione sulle critiche formulate con l’atto d’appello alla sentenza del tribunale, per aver ritenuto nulla la deliberazione del direttore generale dell’Ussl circa la spettanza dell’adeguamento, sul presupposto che il vizio dell’atto amministrativo possa incidere sul diritto dell’impresa appaltatrice.

Salvo quanto si dirà di seguito circa l’atto amministrativo invocato, il motivo è generico ed inammissibile. La corte territoriale ha motivato la decisione sul punto basandosi sulla disciplina dettata dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10 richiamato nel contratto stipulato fra le parti, che esclude il diritto al risarcimento dei danni dell’appaltatore non recedente, e non sull’invalidità della deliberazione dell’Ussl, di riconoscimento del diritto dell’impresa, alla quale si fa riferimento con il mezzo in esame. Denunciando un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente aveva l’onere di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, il punto sarebbe stato decisivo, nonostante la diversa ragione addotta nell’impugnata sentenza per rigettare la sua pretesa.

L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza e, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, altresì la decisione nel merito della domanda di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal frazionamento dell’area di cantiere in conseguenza della consegna frazionata dei lavori.

A questo riguardo, il supposto riconoscimento del credito invocato dall’Italcantieri s.p.a., contenuto nella deliberazione del direttore generale dell’USSL, deve ritenersi illegittimo perchè in violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 10 alla stregua delle precedenti considerazioni che hanno portato alla cassazione dell’impugnata sentenza, non avendo l’impresa appaltatrice esercitato la facoltà di recesso. Al vizio dell’atto, che ne comporta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, non può opporsi che il riconoscimento del vizio medesimo inciderebbe sul diritto della società appaltatrice, come questa sostiene. Al contrario, è la pretesa dell’appaltatrice a poggiare interamente su un atto amministrativo viziato, la cui applicazione sacrificherebbe il diritto dell’ente appaltante di pagare il corrispettivo contrattuale nei limiti dovuti in base alla legge e al contratto. La controversia fra pubblica amministrazione committente e società appaltatrice, con riguardo ai diritti derivanti dall’esecuzione del contratto, investe infatti posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorchè coinvolga l’esame incidentale degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito, e pertanto deve essere risolta applicando gli atti medesimi in quanto siano conformi alle leggi.

Anche la domanda in questione, proposta in causa dalla società appaltatrice, deve essere pertanto rigettata.

Le spese dei diversi gradi di giudizio seguono la soccombenza. Esse sono liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 1.150,00 per diritti, ed Euro 4.100,00 per onorari; per l’appello in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 1.074,00 per diritti, ed Euro 3.900,00 per onorari; e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari. Alle somme indicate devono aggiungersi le spese generali e gli accessori come per legge.

PQM

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito rigetta la domanda dell’Italcantieri s.p.a., di attribuzione dei maggiori oneri di cantiere; condanna la Italcantieri al pagamento delle spese dei diversi gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 5.500,00 per ciascuno dei due gradi di merito, e in Euro 3.200,00 per il giudizio di legittimità, di cui Euro 3.000,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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