Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9944 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 13/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.B.G., elettivamente domiciliato in Roma via Tacito 50,
presso lo studio degli avv.ti Paolo Iorio e Alessandro Ronga, dai
quali è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al
ricorso e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative
al processo al fax n. 081/8904767 e alla p.e.c.
alessandroronga.pec.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
C.D., elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Antonio e Marco Scotti Galletta, giusta procura speciale a
margine del controricorso, che dichiarano di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo e agli indirizzi di p.e.c.
marcoscottigalletta.avvocatinapoli.legalmail.it e
antonioscottigalletta.avvocatinapoli.legalmail.it e al n. di fax
081/414947;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2941/2015 della Corte di appello di Napoli,
emessa il 22 aprile 2015 e depositata il 26 giugno 2015, n. R.G.
690/2015.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2623/2014 ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi D.B.G. e C.D. con addebito al marito cui ha imposto un assegno mensile di mantenimento di 2.100 Euro, da destinare quanto a 1.600 Euro ai tre figli, di cui Euro 600 alla figlia maggiore studentessa universitaria, e quanto a 500 Euro alla C.. Ha disposto l’affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre. Alla base della quantificazione dell’assegno il buon tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza matrimoniale, la professione di avvocato del D.B., le operazioni immobiliari e le movimentazioni bancarie documentate e il reddito denunciato di 5.500 Euro mensili nel medio periodo.
2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2941/2015, ha accolto parzialmente l’appello del D.B. e ha ridotto al 70% il suo contributo per le spese straordinarie.
3. Ricorre per cassazione D.B.G. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, n. 6, nonchè violazione ed errata applicazione di norme di diritto nello specifico art. 156 c.c., comma 2; b) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, n. 6, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
4. Si difende con controricorso C.D..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che
5. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo esso si risolve nella mera affermazione che la Corte di appello non ha tenuto conto delle ridotte capacità patrimoniali dimostrate con la documentazione prodotta. Si tratta con evidenza di una censura inidonea a prospettare la rubricata violazione di legge, sfornita di autosufficienza e relativa al merito della decisione impugnata che, peraltro, ha espressamente tenuto conto della recente riduzione del reddito del D.B. e ciononostante ha ritenuto sostenibile la somma mensile determinata nel primo grado.
6. Con il secondo motivo si deduce la stessa circostanza relativa alla diminuzione del reddito, sia sotto il profilo della violazione dello stesso art. 5, che dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, che non viene indicato chiaramente, così contravvenendo alla indicazione necessaria dei requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 delle Sezioni Unite civili. Come si è detto, la Corte di appello ha tenuto conto della recente riduzione di reddito del D.B. e pertanto il motivo, anche nella sua insufficiente prospettazione, investe semmai la valutazione delle prove compiuta dalla Corte di appello ed è pertanto irrituale ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.200 Euro di cui 100 Euro per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017