Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9943 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 27/05/2020), n.9943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.Y., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sassi,

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte

di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il

27.8.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato il 27 agosto 2018, ha rigettato la domanda proposta da C.Y., cittadino del (OMISSIS) e scappato dal Senegal, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (costui aveva riferito di essere fuggito dal Senegal, nella regione di Casamance, dopo che i ribelli avevano ucciso il padre).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione C.Y. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis D.Lgs. e del

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha rigettato la propria domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato senza una vera motivazione, ha omesso una qualsivoglia analisi e valutazione dei motivi del ricorso, violando l’obbligo di cooperazione istruttoria.

Espone che in caso di ritorno nel paese d’origine sarebbe esposto al concreto rischio di essere ucciso, avendo i ribelli già ucciso il padre, ed essendo un fatto notorio che la regione di Casamance è caratterizzata da un conflitto trentennale.

Lamenta, inoltre, il ricorrente che invece, inopinatamente, il Tribunale, in carenza di una qualsiasi istruttoria, ha ritenuto il Senegal un paese sicuro.

Lamenta, inoltre, il ricorrente che il ricorrente, pur provenendo dal Senegal, ha, in realtà, la cittadinanza del Mali, circostanza evidenziata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e completamente omessa dal Tribunale di Campobasso, che non ha minimamente preso in considerazione la situazione socio-politica di quest’ultimo Stato. Sul punto, il ricorrente evidenzia la situazione di instabilità del Mali che trova riscontro nelle informazione del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Affari Esteri e nel rapporto 2016-2017 di Amnesty International.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio inerente la situazione in Senegal e in Mali.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, nel valutare la sua condizione di vulnerabilità per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ha effettuato la valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente esistente nel paese d’origine – caratterizzata dalla violazione dei diritti fondamentali – e quella del paese d’accoglienza.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2.

Contesta la manifesta infondatezza del proprio ricorso, ritenuta dal giudice di merito, evidenziandone, viceversa, la piena fondatezza.

4. Il primo motivo è fondato.

Va osservato che questa Corte ha già affermato che l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine del richiedente o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass. n. 31676 del 06/12/2018), Non a caso, infatti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ai commi 3 e 4, fa esclusivo riferimento, nell’indicare i parametri per l’esame della domanda di protezione internazionale, alla legislazione ed alla situazione generale del solo Paese d’origine, e ciò per l’evidente considerazione che, in caso di rigetto della domanda di protezione, il richiedente non può essere rimpatriato in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza. Ne consegue che il richiedente non può essere inviato in un paese di transito, salvo l’esistenza di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (vedi sempre la citata Cass. n. 31676/2018).

Nel caso di specie, nonostante, il ricorrente sia un cittadino del Mali, la sentenza impugnata ha svolto tutte le proprie considerazioni sulla situazione socio-politica del Senegal, così incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3.

Ne consegue che deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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