Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9943 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.M., C.A. e G. elettivamente
domiciliati in Roma, via Mantegazza 24, presso L. Gardin,
rappresentati e difesi dall’avv. Toma Emilio giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale, che lo rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari emesso nel
procedimento n. 624/07 in data 6.3.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10.2.2010 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 6.3.2008 la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile il ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto il 22.10.2007 da V.M., C.A. e G., con riferimento all’eccessiva durata di un processo pensionistico davanti alla Corte dei Conti.
Tale processo era stato iniziato da Vo.Gi. il 21.7.83, era stato poi riassunto dagli eredi il 10.6.96, quindi definito il 31.12.2004, e la Corte territoriale aveva provveduto nel senso sopra indicato ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 ritenendo decorsi i sei mesi dalla data di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto (detto termine sarebbe infatti venuto a scadere il 30.9.2006).
Avverso la decisione i V. proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito dal Ministero dell’Economia con atto di costituzione, con il quale sostanzialmente contestavano la fondatezza della decisione poichè: a) la sentenza della Corte dei Conti di Bari sarebbe stata appellata innanzi alle Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti; b) l’appello sarebbe stato pendente alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione; c) la sentenza emessa dal primo giudice non sarebbe stata dunque definitiva ed il termine semestrale di decadenza non sarebbe ancora iniziato a decorrere. La censura, avente ad oggetto la denuncia di un vizio processuale ravvisato nella rilevazione di una decadenza per effetto del ravvisato decorso di un arco temporale superiore al semestre dalla data di definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto, è fondata.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato, si evince infatti che la sentenza della Corte dei Conti in sede distrettuale è stata depositata in data 31.12.2004; che avverso la detta sentenza n. 1003/04 i ricorrenti hanno interposto impugnazione davanti alla Sezione Centrale della Corte dei Conti, con appello iscritto al n. 23477/05;
che, contrariamente a quanto sostenuto, alla data del deposito del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (22.10.2007) la sentenza di primo grado sopra citata non risultava passata in giudicato, circostanza questa che fa escludere che nella specie sia effettivamente intervenuta la decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001.
Ne consegue quindi che il ricorso deve essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di Bari per la delibazione del merito della controversia, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010