Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9943 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6929-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO, 27, presso

lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 40, presso lo studio dell’avvocato GAETANO GUTTEREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA CARRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8037/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che Equitalia Sud propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione F.d.A. avverso le cartelle esattoriali oggetto di ipoteca, per una serie di imposte relative agli anni fra il 1993 ed il 2002;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il deposito tardivo dei documenti da parte di Equitalia sarebbe stato ostativo alla loro utilizzabilità ai fini della decisione, stante la tassatività del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: indipendentemente dalla questione sull’irrituale presentazione di documenti in primo grado, Equitalia aveva proceduto al nuovo deposito degli stessi documenti in appello, ai sensi del odioo

art. 58. Di questo la sentenza impugnata non avrebbe fatto alcuna menzione;

che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 58, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, commi 1 e 2, nonchè degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3: la mancata considerazione dei documenti prodotti in appello avrebbe violato il principio per cui i documenti possono essere liberamente prodotti in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che i due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica sono fondati;

che il controricorrente non contesta che Equitalia abbia proceduto, in appello, ad un nuovo deposito dei documenti già depositati con la memoria di costituzione in primo grado e dichiarati tardivi dalla CTP;

che, invero, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2 citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011);

che, in particolare, non è decisivo il profilo attinente alla tardività della produzione in primo grado, dal momento che sono invero da ritenere “nuovi”, ai fini della disposizione in argomento, anche i documenti che in primo grado siano stati prodotti irritualmente (v. per tutte, Sez. 5, n. 20103 del 16/11/2012; Sez. 5, n. 23616 del 11/11/2011). La ripetuta facoltà di produzione di nuovi documenti in appello, sganciata, oltre tutto, dal limite di cui all’art. 345 c.p.c. (non riprodotto nel testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58), impedisce di considerare maturata una decadenza in pregiudizio dell’appellante;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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