Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9943 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26335-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato MORANDI ESTER

FERRARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CARCAVALLO

LIDIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANNICO GIUSEPPINA, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Presidente Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 171/2019 aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da R.S. avverso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l’accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione. Il Tribunale aveva rilevato che la pronuncia di inammissibilità resa in sede di prima fase dell’Atp (motivata dalla assenza del requisito contributivo), aveva impedito l’espletamento dell’indagine medico legale con ciò anche determinando l’inammissibilità del ricorso proposto in sede ordinaria, che, nella struttura del procedimento in questione, presuppone sempre l’espletamento, nella prima fase, dell’accertamento medico legale.

Avverso detta decisione aveva proposto ricorso la Rischiatelli affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso anche chiarito da successiva memoria.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,414,442,445-bis e 696 bis c.p.c. e della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il Tribunale, erroneamente ritenuto preclusiva la assenza della preliminare ctu (da svolgersi nella prima fase del procedimento) ai fini dell’accertamento medico legale nella sede del giudizio ordinario. Il Tribunale aveva valutato che l’assenza della preliminare ctu, da svolgersi nella prima fase, rendeva non ammissibile la possibilità di effettuare ex novo l’accertamento nella fase ordinaria introdotta ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6.

Al fine della decisione devono essere richiamati taluni principi, oramai consolidati, che chiariscano l’articolato quadro delineato dal procedimento speciale di cui all’art. 445-bis c.p.c. e come in essi si debba collocare la questione oggi affrontata.

Questa Corte ha rilevato che “… la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi del citato articolo, commi 4 e 5 – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione …” (Cass.n. 20847/2019).

La contestazione può pertanto riguardare oltre che gli eventuali vizi dell’elaborato peritale, anche le eventuali carenze o erronee valutazioni circa gli elementi preliminari dell’azione proposta. Ciò è connesso, infatti, il principio secondo cui “…non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l’ordinanza di inammissibilità del ricorso (…ex art. 445-bis c.p.c.) per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale – attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito”(Cass.n. 8932/2015). In coerenza con gli orientamenti richiamati deve ritenersi che nella prima fase dell’ATPO il giudice deve accertare gli elementi preliminari utili alla domanda avanzata e tra essi, l’interesse del ricorrente. In tale contesto, infatti, si è ritenuta necessaria l’indicazione della prestazione cui è legato il requisito medico legale, e ciò proprio per ancorare il concreto interesse e l’accertamento di esso ad uno specifico bene della vita.

Seguendo la logica che presidia il procedimento in questione deve pertanto giungersi alla conclusione che l’accertamento del concreto interesse della parte ricorrente è, e deve essere, oggetto del discernimento del giudice investito dall’ATPO.

In tale prospettiva, il giudice ove valuti la assenza di requisiti fondativi della prestazione invocata (come nel caso di specie il requisito contributivo), può, nell’ambito della valutazione dell’interesse ad agire, escludere lo stesso e dunque anche per ragioni di economia processuale, pronunciare l’inammissibilità del ricorso, non essendo tenuto a dar corso ad un accertamento medico legale inutile ai fini della prestazione.

Il rilievo attribuito alla assenza del requisito contributivo, sotto la lente specifica dell’interesse ad agire, non costituisce distonia rispetto ai confini del procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c. (la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva -il c.d. requisito sanitario-, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. -Cass.n. 27010/2018), ma si colloca nell’ambito delle valutazioni preliminari che il giudice deve svolgere per assicurare che la domanda sia correlata ad un preciso interesse per un bene della vita e non sia invece di natura meramente esplorativa.

A riguardo questa Corte ha già precisato che “L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente – la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario ” (Cass.n. 2587/2020).

Se dunque, per quanto sopra chiarito, la prima fase dell’ATPO può chiudersi con provvedimento che pronuncia l’inammissibilità per ragioni diverse dall’accertamento sanitario, il provvedimento stesso può, peraltro, essere impugnato con ricorso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6 dinanzi al giudice che, in quella sede, è chiamato a valutare non solo le ragioni di impugnazione relative alla pronunciata inammissibilità ma, eventualmente, anche la richiesta di accertamento medico legale, ove superate le preliminari eccezioni. Nel caso di specie pertanto la decisione del Tribunale non ha tenuto presente i citati principi poichè ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza della indagine medico legale ” da cui dissentire”, non considerando che, non svolta la ctu nella prima fase, se nel successivo procedimento le preliminari ragioni poste ad ostacolo (nella specie carenza requisito contributivo) siano, con valutazione del giudice, superate (la ricorrente anche in questa sede processuale ha allegato la esistenza del predetto requisito), deve darsi ingresso all’accertamento medico legale e valutare l’esistenza del requisito sanitario. In tal modo il sistema delineato dal procedimento di accertamento garantisce coerenza di continuità tra le due diverse fasi che lo caratterizzano e utilità di risposta alla domanda avanzata. Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa al tribunale di Tivoli, diverso giudice, che, in ragione dei principi sopra richiamati, provvederà alla decisione della causa ed anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Tivoli, diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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