Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9943 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1481/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
24.9.09, depositato il 18/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:
“Il sig. P.P., con ricorso 6 marzo 2008, aveva chiesto alla Corte d’appello di Napoli la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 13.250,00 quale equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo proposto dinanzi al TAR della Campania nel maggio 2000, conclusosi con sentenza del 4 marzo 2009. La Corte d’appello, con decreto depositato il 18 novembre 2009, avendo rilevato che dagli atti del giudizio amministrativo era risultato che la domanda proposta davanti al TAR aveva dato luogo, nel settembre 2004, al pagamento del dovuto, rendendo improcedibile il ricorso, rigettava la domanda. Il sig. P. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza con atto notificato il 17 febbraio 2010, formulando tre motivi, con il primo dei quali ha dedotto che, dovendosi ritenere il periodo di ragionevole durata pari ad anni tre, la domanda non doveva essere rigettata, dovendo essere accolta per il periodo eccedente.
Considerato che il motivo appare fondato, dovendo essere riconosciuta al ricorrente l’indennizzo per il periodo di durata del processo eccedente i tre anni, tenendosi peraltro conto, nella liquidazione, della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, secondo quanto risultante dal decreto impugnato.
Visti gli art. 360 bis e 375 c.p.c. propone la fissazione del ricorso per l’esame in camera di consiglio con accoglimento del primo motivo, assorbimento dei successivi e decisione nel merito”.
considerato che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la proposta del relatore;
che il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato; che sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;
che l’equo indennizzo, tenuto conto della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, puo’ essere liquidato in Euro mille/00 con gl’interessi dalla domanda;
che in relazione al solo parziale accoglimento della domanda si ravvisano giusti motivi per compensare per due terzi le spese di entrambi i gradi del processo, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento dei successivi.
Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida in favore del ricorrente Euro mille/00 con gl’interessi dalla domanda. Condanna l’Amministrazione al pagamento di un terzo delle spese di causa, compensandone i due terzi e liquidandole, nella misura cosi’ gia’ ridotta, in Euro 150,00 per onorari, 100,00 per diritti e trenta per spese vive per il giudizio di merito, nonche’ in Euro 150,00 per onorari ed Euro 30,00 per spese vive quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori come per legge. Distrae tutte tali spese in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011