Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9942 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A., G., F., S., An.,

quali eredi di C.C.C., domiciliati in Roma

presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv.

Oliverio Luigi, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Comune di Casalnuovo di Napoli in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, via G. Faravelli 22, presso lo studio De Luca

Tamajo – Boursier Niutta, rappresentato e difeso dagli avv. DE PALMA

Luigi e Claudio Orabona giusta delega in atti;

– controricorrente –

Cooperativa Edilizia Saggittario 95 s.r.l. in persona del legale

rappresentante, domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde 2,

rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Leone giusta delega in

atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2628/04 del

31.8.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.2.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Oliverio per i ricorrenti, nonchè Orabona e De Palma

per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del primo motivo di quello incidentale,

l’inammissibilità del secondo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29.6.89 C.C.C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Cooperativa Saggittario a r.l., per sentirla condannare al pagamento dell’indennità di espropriazione relativamente al terreno di sua proprietà sito in (OMISSIS), particella catastale n. (OMISSIS), oggetto di occupazione di urgenza per mq 920 e destinato alla realizzazione di civili abitazioni, rispetto al quale era intervenuta radicale trasformazione ma non l’emissione del decreto di esproprio, circostanza da cui sarebbe disceso il suo “diritto ad essere risarcito per la perdita del bene”.

La Cooperativa eccepiva la mancata scadenza dell’occupazione per effetto delle proroghe legislativamente disposte e l’attrice integrava quindi il contraddittorio nei confronti del Comune di Casalnuovo, in esecuzione del provvedimento emesso dal giudice istruttore su sua sollecitazione. Il Comune a sua volta si costituiva chiedendo di essere estromesso, ed il processo veniva riunito ad altro promosso nei confronti delle stesse parti il (OMISSIS) ed avente identico oggetto, pur se su altro terreno di mq. 980, particella catastale n. (OMISSIS).

Il tribunale, disposta ed espletata consulenza tecnica, condannava i convenuti in via solidale al pagamento di L. 206.462.433, oltre interessi legali sulla somma di L. 126.563.250 rivalutata annualmente dal luglio 1988, a titolo di risarcimento, nonchè dell’importo spettante a titolo di indennità di occupazione legittima con decorrenza luglio 84 – luglio 88, da determinare sulla base degli interessi legali calcolati annualmente su L. 126.563.250.

La decisione veniva quindi impugnata autonomamente dai due originari convenuti e, in via incidentale, dall’originaria attrice, e la Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello del Comune, confermando per il resto la sentenza di primo grado. In particolare il giudice del gravame osservava che la domanda formulata con il primo atto di citazione doveva essere interpretata come richiesta risarcitoria da accessione invertita; che la detta domanda non poteva però essere considerata estesa anche all’ente pubblico, poichè alla notifica al Comune dell’atto introduttivo originariamente rivolto alla Cooperativa non aveva fatto seguito la formulazione di richieste specifiche nei confronti dell’ente territoriale; che risultava viceversa inconsistente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Comune; che il termine finale dell’occupazione legittima, per effetto delle proroghe legali succedutesi nel tempo, doveva essere fissato nel 11.7.93, termine tuttavia non coincidente con l’acquisto delle aree trasformate ad opera della P.A., per essere stata realizzata la trasformazione dopo la scadenza del 3.8.93; che l’eccezione di prescrizione del Comune risultava peraltro fondata relativamente al terreno di cui al primo atto di citazione, attesa la mancata evocazione di proroghe da parte del detto ente e considerato che il tribunale, con accertamento incontestato e quindi passato in giudicato, aveva individuato nell’11.7.88 la data di ultimazione dei lavori; che la cooperativa doveva essere inoltre condannata anche al risarcimento del danno conseguente all’irreversibile trasformazione del suolo, secondo i condivisi criteri adottati dal consulente tecnico.

Avverso la decisione D.A., G., F., S., An., quali eredi di Carmela Castaido Claudione nel frattempo deceduta, proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistevano la Cooperativa Edilizia Saggittario 95 s.r.l.

con controricorso contenente ricorso incidentale ed il Comune di Casalnuovo, che depositava successivamente anche memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9.2.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale i D. hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 163 e 156 c.p.c., per l’omessa considerazione che gli elementi non contenuti nell’atto di citazione rinnovato avrebbero potuto essere ricavati dall’atto notificato all’originario convenuto, sicchè l’omissione rilevata non avrebbe comportato l’inesistenza dell’atto ma la sua nullità, in quanto tale sanabile;

2) violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 con riferimento alla limitazione della condanna del Comune al pagamento dell’indennità di occupazione legittima dal luglio 1984 al luglio 1988, senza cioè tener conto delle proroghe legali successivamente intervenute.

Con il ricorso incidentale la Cooperativa ha poi lamentato: 1) violazione di legge, in quanto la scadenza dell’occupazione legittima avrebbe dovuto essere fissata all’11.7.94 ovvero, subordinatamente, all’11.7.93;

2) violazione della normativa di estimo e vizio di motivazione, con riferimento ai valori accertati dal consulente tecnico e fatti propri dal giudice del merito.

Osserva il Collegio che entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Ed invero, per quanto riguarda quello principale, e segnatamente il primo motivo, occorre in proposito precisare che a torto è stata evocata la violazione dell’art. 156 c.p.c., atteso che la Corte di appello ha ritenuto inesistente la domanda nei confronti del Comune, sicchè il riferimento alla nullità dell’atto processuale e alla sanatoria che si sarebbe determinata per effetto della costituzione in giudizio del convenuto risulta del tutto inconsistente. Non può peraltro essere condiviso neppure l’ulteriore profilo di censura rappresentato con il medesimo motivo.

I D. hanno infatti sostenuto che, indipendentemente dalla ritualità o meno dell’atto e della relativa notifica, il Comune avrebbe accettato il contraddittorio sulla domanda formulata a suo carico, e ciò sarebbe sufficiente ad affermarne l’ammissibilità. In proposito occorre tuttavia precisare che il motivo sul punto pecca di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto degli atti o delle dichiarazioni del Comune, dai quali poter desumere l’effettiva accettazione (ed eventualmente i relativi termini) del contraddittorio, e ciò tanto più ove si consideri che il citato controricorrente si è espresso in termini assolutamente negativi in proposito (“di fatto alcun contraddittorio è stato accettato dal Comune che ha sempre e sin dall’inizio professato la propria estraneità al giudizio in qualità di parte processuale” (p. 9 del controricorso).

Passando poi al secondo motivo, occorre rilevare che la Corte di appello aveva ritenuto “intempestiva la richiesta risarcitoria del 18.7.1994 realizzata dalla proprietaria oltre il quinquennio” (p. 12) nei confronti del Comune, per il fatto che, rispetto al detto ente territoriale, si sarebbe formato giudicato sull’accertamento presupposto alla statuizione della disposta condanna, giudicato per il quale la data di ultimazione dei lavori risultava fissata all’11 – 7.1988. Pertanto la censura, che nella specie è focalizzata sul merito della decisione, e cioè sull’errore che avrebbe commesso la Corte territoriale per non aver tenuto conto delle successive proroghe legali del termine di occupazione legittima, non coglie la ragione della decisione e risulta conseguentemente inammissibile.

Ugualmente infondato poi, come detto, risulta il ricorso incidentale della Cooperativa.

La prospettazione offerta con il primo motivo, secondo cui sarebbe errata l’individuazione del termine finale di occupazione legittima alla data dell’11.7.1988, dovendo invece lo stesso essere fissato all’11.7.1994 ovvero (subordinatamente) all’11.7.1993, non può infatti essere condivisa. Per quanto concerne la prima indicazione, l’assunto riposa sull’affermata esistenza di un decreto del Comune di Casalnuovo di Napoli in data 24.10.90, che avrebbe prorogato l’occupazione all’11.7.1992, sicchè con l’ulteriore successiva proroga ex lege l’occupazione si sarebbe prolungata fino all’11.7.94.

Detto assunto è tuttavia privo di pregio poichè la Corte territoriale ha attribuito al decreto del 24.10.90 efficacia attuativa della proroga legale e non aggiuntiva (“vadano aggiunti gli anni di proroga previsti nelle leggi che si sono succedute nel tempo (ma non anche la proroga effettuata con decreto del 24.10.90 che si è limitato a darvi applicazione”) p. 11), e la statuizione non è stata oggetto di impugnazione.

Per la seconda si richiamano le deduzioni svolte con riferimento al secondo motivo del ricorso principale e alla preclusione da giudicato ivi richiamata. A proposito del secondo motivo occorre poi considerare che si tratta di valutazioni in fatto attinenti ai criteri di computo adottati, e le doglianze per di più non risultano autosufficienti poichè la sentenza della Corte di appello è basata sulle indicazione del consulente tecnico ed il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine ai rilievi mossi nei confronti della relazione ed alle ragioni per le quali le non condivise deduzioni del consulente sarebbero errate.

L’esito negativo dei due ricorsi ed il contenuto delle difese svolte in relazione al primo motivo del ricorso principale, non puntualmente calibrate sul “thema decidendum”, inducono alla compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di legittimità fra le parti in causa.

PQM

Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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