Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9942 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6910-2016 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO OPERAMOLLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA ANDRIA TRANI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1876/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata l’11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che S.D. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento riguardante l’IRPEF per gli anni 2007 – 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio si era attenuto esclusivamente ad elementi di spesa certi, che costituivano evidenti indici di capacità contributiva non compatibili con le dichiarazioni dei redditi presentate e che, in ogni caso, aveva provveduto a ridimensionare il reddito d’imposta per entrambi gli anni considerati.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la S. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: il giudice d’appello, chiamato a verificare l’esistenza delle disponibilità finanziarie della contribuente, avrebbe valorizzato solo alcuni documenti, omettendo di esaminare ulteriori fatti decisivi risultanti dalla medesima documentazione (Euro 26.770,00 da regalie matrimoniali ed Euro 4.800,00 per donazioni paterne, relativamente al 2007, nonchè Euro 84.269,00 per versamenti fatti dal coniuge, relativamente al 2008) che, ove considerati, avrebbero potuto avere carattere decisivo;

che, col secondo, deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR, pur dando atto che la contribuente aveva allegato documentazione in grado di far desumere la disponibilità di risorse economiche, aveva poi dato alla stessa una rilevanza superficiale, limitandosi a giustificare il ridimensionamento con ragioni di equità;

che, col terzo, la ricorrente assume violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziare in ordine all’eccezione di indeterminatezza e carenza di motivazione della decisione di primo grado, violando così il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, in effetti, col secondo motivo di gravame dell’appello incidentale, la S. aveva prodotto una serie di allegazioni ed invocato il diritto alla deduzione per una serie specifica di voci, alcune delle quali non sono state esaminate dalla CTR (appunto regalie matrimoniali, donazioni paterne, relativamente al 2007, nonchè versamenti fatti dal coniuge, relativamente al 2008);

che, nella specie, la valutazione di tali elementi sarebbe stata suscettibile di ridimensionare ulteriormente o forse azzerare il reddito imponibile;

che, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede l'”omesso esame”, come riferita ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti; che, nei limiti di cui sopra, l’omesso esame dei documenti acquista valore decisivo, perchè si traduce nell’omesso esame di fatti specifici emergenti dai suddetti documenti (es. estratti conto e bonifici) ed è stato correttamente denunciato attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” (Sez. 6 – L, n. 329 del 12/01/2016);

che il secondo motivo va respinto, giacchè attiene alla critica di una valutazione in fatto, operata in modo logico dalla CTR; che il terzo motivo è inammissibile, perchè non è riferito ad un’espressa censura, fatta valere in appello e rimasta priva di valutazione;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra esposti, e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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