Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9941 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6870-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.K., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PEPE

MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4035/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di M.K. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che sarebbero mancati elementi sicuri per accertare la presunta omissione indicata dall’Ufficio, in carenza di un’adeguata considerazione della situazione familiare evidenziata e documentata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, in particolare, la CTR avrebbe erroneamente negato un automatismo nel calcolo del maggior reddito, attraverso la moltiplicazione tra i beni indice di capacità contributiva ed i coefficienti stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992: il thema decidendum resterebbe circoscritto alla questione della prova contraria fornita dal contribuente in ordine alla provenienza dei redditi per l’acquisto o la disponibilità dei beni;

che, col secondo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che nessuna rilevanza avrebbero avuto le ragioni per le quali il contribuente avrebbe ritenuto di non dover presentare la dichiarazione, contando solo il fatto oggettivo dell’omessa presentazione;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 9539 del 19/04/2013); che la CTR, affermando che l’accertamento, ancorchè effettuato sulla scorta dei coefficienti di cui ai decreti ministeriali, sarebbe stato privo di attendibilità, non si è uniformata ai predetti principi;

che anche il secondo motivo è fondato;

che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2 l’omessa presentazione della dichiarazione consente la possibilità della notifica dell’avviso di accertamento “fino al quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”, senza deroghe costituite da motivazioni personali;

che il ricorso va dunque accolto;

che deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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