Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9941 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS);

M.R. (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il giudice tutelare di Pesaro in data 11 gennaio 2010 ha sollevato conflitto di competenza nel confronti del giudice tutelare di Roma il quale, adito da M.F., residente in Roma, via Collazia n. 2/f, per la nomina di un amministratore di sostegno al padre, M.R., residente in (OMISSIS), allo stesso indirizzo, con provvedimento del 20 novembre 2009 aveva ritenuto la competenza in proposito del giudice tutelare di Pesaro, essendo risultato che M.R. era ricoverato presso una comunita’ terapeutica in quel circondario. Il giudice tutelare di Pesaro, nel sollevare il conflitto, deduce che lo spostamento in comunita’ terapeutiche non comporta, di per se’, lo spostamento della residenza, ne’ del domicilio senza un’esplicita manifestazione di volonta’ in tal senso dell’interessato (Cass. 14 gennaio 2008, n. 588), con la conseguenza che la competenza alla nomina dell’amministratore di sostegno deve ritenersi sia del giudice tutelare di Roma.

Tale tesi appare fondata al giudice relatore, in quanto il ricovero presso istituti di cura e recupero, anche se protraentesi nel tempo, puo’ far ritenere ivi trasferita la residenza solo ove acquisti carattere di definitiva stabilita’, non ricorrente nel caso di specie in base alle risultanze degli atti, non risultando abbandonata dall’interessato la propria residenza in Roma, ne’ la sua volonta’ di trasferire il suo domicilio, che in mancanza di elementi in contrario dovevasi ritenere coincidente con detta residenza, presso l’istituto di cura.

Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del giudice tutelare di Roma, con annullamento del provvedimento 11 gennaio 2010.

Considerato che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio;

che le parti hanno fatto pervenire istanza, da esse sottoscritta, di estinzione del processo di cassazione;

che tale istanza, non sottoscritta da difensore abilitato a difendere dinanzi a questa Corte non puo’ essere presa in esame;

che il collegio ha condiviso le argomentazioni e la proposta del relatore, rilevando peraltro che la data del provvedimento da annullare e’ quella del 20 novembre 2009;

Che nulla va statuito in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE cassa il decreto 20 novembre 2009 del giudice tutelare di Roma e dichiara la competenza del giudice tutelare presso il tribunale di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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