Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9940 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4072-2005 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRELLI GIUSEPPE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (C.F./P.I. (OMISSIS)), in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato

e difeso dall’avvocato JAMICELI RICCARDO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIOVANNI PALMERI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1.06.1993, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1576 del 5.05.1993, con cui gli era stato intimato di pagare all’ing. S.A. L. 152.230.513, con accessori, quale compenso per l’opera professionale svolta dall’ingiungente in favore dell’ente locale e consistita nella progettazione della rete idrica comunale.

Con sentenza n. 398 del 12-28.03.2000, il Tribunale di Catania, disapplicate alcune clausole contrattuali contenute all’art. 7 del Disciplinare d’incarico, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’ente locale a pagare al professionista la rivalutazione monetaria oltre agli interessi della L. 2 marzo 1949, n. 143, ex art. 9 nonchè le spese processuali.

Con sentenza n. 386 del 9.01-7.05.2004, la Corte di appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, riformava la sentenza di primo grado, impugnata dal Comune di Fiumefreddo, e revocava il decreto ingiuntivo opposto, essenzialmente in ragione della mancanza di un valido titolo contrattuale idoneo a legittimare la pretesa creditoria azionata dallo S..

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che il professionista aveva chiesto in via monitoria il pagamento di compensi professionali, riferendo tale domanda di adempimento contrattuale al contenuto di due deliberazioni adottate dalla Giunta municipale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, ossia la Delib. n. 175 del 1986, con allegato il disciplinare sottoscritto dal professionista, delibera con cui gli era stato affidato l’incarico di redigere il progetto di sistemazione della rete di distribuzione idrica comunale, e la Delib. n. 479 del 1986, con cui erano stati approvati gli elaborati progettuali che non vi era contrasto tra le parti in ordine allo svolgimento dei fatti, ma solo sulla validità degli accordi contrattuali che nè le due deliberazione che, sebbene sottoscritte dal Sindaco, integravano atti interni, nè il disciplinare sottoscritto dal professionista ed in esse richiamato e tanto meno la successiva materiale esecuzione dell’incarico soddisfacevano il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto per la stipula di contratti da parte della pubblica Amministrazione ed in genere degli enti pubblici e quindi anche del Comune, onde consentire l’esercizio dei necessari controlli previsti ex lege;

– che nella specie alla delibera di Giunta non era mai seguita la stipula di un valido contratto, ritualmente stipulato tra le parti, consacrato in un unico documento e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 29.10.2004, lo S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 28.12.2004 ed affidato a due motivi. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha resistito con controricorso notificato il 4.02.2005 e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso lo S. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (cosa giudicata) e art. 1421 c.c. (rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto) in correlazione all’art. 99 c.p.c. (principio della domanda), art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesti e il pronunciato), art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale), art. 329 c.p.c. (acquiescenza totale o parziale) e art. 342 c.p.c. (tantum devolutum quantum appellatimi): omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.

Si duole del rilievo d’ufficio della nullità del contratto, che assume espresso in violazione delle rubricate norme La censura non è fondata.

Dal contenuto dello stesso ricorso dello S. (pag. 6) nonchè della sentenza impugnata (pag. 5 e 6), che, muta in ordine a rilievi officiosi, ha espressamente sottolineato la presenza di contrasto tra le parti in ordine alla validità degli accordi contrattuali, si evince che l’appello del Comune di Fiumefreddo verteva pure sulla questione della non debenza del compenso in ragione dell’invalidità degli intervenuti accordi negoziali in assenza del prescritto impegno contabile da parte dell’ente pubblico e che sulla questione, evidentemente dibattuta, del rispetto degli imprescindibili requisiti di forma nel conferimento degli incarichi professionali da parte della pubblica amministrazione, poi risolta negativamente dalla Corte distrettuale, anche l’appellato si era ripetutamente soffermato nei suoi scritti difensivi, di tal che deve concludersi che i giudici di merito non abbiano rilevato d’ufficio la nullità in argomento, ma che, nell’ambito del loro potere dovere di interpretazione e qualificazione dei motivi di gravame, abbiano ritenuto la relativa questione devoluta dall’ente appellante al loro giudizio, con valutazione che per gli specifici e diversi aspetti e ragioni di eventuale esorbitanza dal thema decidendum è rimasta non illustrata e censurata.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326, 1350, 1418 e 1421 c.c. con riferimento agli artt. 1399, 1362 e 1444 c.c. e degli artt. 1987, 1988 e 1344 c.c., nonchè degli artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 c.c. – omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”.

Il ricorrente sostiene in sintesi che la Corte distrettuale, con valutazione formalistica ed iniqua, ha errato nel ritenere l’inesistenza di un valido titolo contrattuale che provasse l’intervenuta stipula del contratto d’opera professionale e la necessità di uno specifico documento contrattuale, nel non valorizzare sia l’insieme delle dichiarazioni scritte, oggetto di scambio tra i contraenti, sia la successiva approvazione del suo progetto da parte del Comune, sia l’equipollenza alla mancata sottoscrizione della produzione in giudizio del documento, nonchè ancora nel non raffrontare i documenti prodotti da entrambe le parti, nel non ritenere sufficienti la copia del disciplinare d’incarico e della comunicazione inviata il 8.08.1989 dal v. Sindaco e mero atto interno e preparatorio la deliberazione giuntale, nel non applicare la presunzione di esistenza del rapporto riconnessa alle promesse unilaterali di cui agli artt. 1987 e 1988 c.c. nè il generale principio di buona fede e correttezza.

Il motivo in tutti i suoi profili non ha pregio, dal momento che si prospettano o inammissibili generiche critiche o censure non decisive e infondate. Ineccepibilmente, anche per il profilo motivazionale, la Corte distrettuale ha ribadito l’infondatezza della pretesa creditoria azionata in via contrattuale dallo S., argomentatamente attenendosi alle regole normative ed ai relativi principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui:

“In base al R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, il contratto d’opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca “iure privatorum”, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L’osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonchè l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti – quali, ad esempio, la delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, ovvero una missiva con la quale l’organo legittimato a rappresentare l’ente ne abbia comunicato al professionista l’adozione – ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista, poichè non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall’organo che rappresenta l’ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti” (cfr. Cass. 200622501; 200701752; 200715296). “Pur quando la P.A., per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della p.a., caratterizzata dalle regole della cosiddetta evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all’organo qualificato alla rappresentanza dell’ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l’oggetto specificati nella delibera stessa. Ne consegue, con riguardo alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici in Sicilia, che, alla stregua della L.R. siciliana n. 21 del 1985, art. 8 – la quale stabilisce che gli incarichi professionali debbono essere affidati con delibera della giunta municipale, sottoposta a controllo di legittimità allorchè abbiano ad oggetto la esecuzione di opere pubbliche prive di copertura finanziaria – solo dal momento dell’approvazione della delibera da parte del CO.RE.CO. il sindaco ha il potere di dare esecuzione alla volontà dell’amministrazione comunale e stipulare il contratto d’opera professionale … in assenza della stipulazione documentale di un tale contratto, del quale è richiesta dalla legge la contestuale sottoscrizione da parte del sindaco, quale legale rappresentante dell’ente locale, e del professionista, irrilevante rimanendo la eventuale adesione, fuori dell’ambito del descritto procedimento pubblicistico, del professionista, in qualsiasi forma espressa” (cfr.

Cass. 200507535).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del soccombente S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna lo S. al pagamento, in favore del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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