Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9940 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21462-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio
dell’avvocato SGROI ANTONINO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, DE ROSE
EMANUELE, SCIPLINO ESTER ADA;
– ricorrente-
contro
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 58,
presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALOI MASSIMILIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Presidente Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
La Corte di appello di Genova con la sentenza n. 425/2018 aveva dichiarato che D.M. nulla doveva all’Inps per i titoli di cui all’avviso di addebito ricevuto in data 8.11.2017. In particolare aveva ritenuto che il Duina, titolare di ditta individuale svolgente attività di officina meccanica ed iscritto alla Gestione Inps Artigiani ed anche Presidente del CdA della “Due di Service”, con iscrizione alla Gestione separata Inps, non era tenuto al versamento dei contributi per l’anno 2013 sul maggior reddito derivante dalla partecipazione alla suddetta società.
Avverso tale statuizione aveva proposto ricorso l’Inps affidato ad un solo articolato motivo cui resisteva con controricorso il Duina.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
D.M. depositava successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis di conversione del D.L. n. 384 del 1992 in connessione, questo, con L. n. 233 del 1990 (vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).
L’Inps deduce l’errata determinazione della corte territoriale circa la esclusione, dal monte contributivo, delle somme percepite dal D. per la partecipazione societaria di cui era titolare.
Con rilievo preliminare va chiarito che risulta pacifico in atti che il D. non abbia svolto attività di lavoro per la Due Service, di cui era Presidente del CdA.
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e, – (Cass.n. 21540/2019; Cass.n. 29779/2017).
Il principio posto, a cui si intende dare continuità, deve far escludere, nel caso di specie, la inclusione degli eventuali redditi percepiti dal D. a titolo partecipazione societaria, poichè essi afferiscono alla sfera dei redditi di capitale e non di lavoro.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021