Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 994 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 20/01/2021), n.994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28246/2015 proposto da:

CE.R.IN. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 73 presso lo

studio dell’avvocato Fabio Di Cagno, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Giovinazzo, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Avignone n. 102 presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Montella, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1706/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1706 del 2014, pubblicata il 30 ottobre 2014, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta in via principale ed incidentale da CE.R.IN. S.r.l. e dal Comune di Giovinazzo, in tal modo confermando la sentenza di primo grado con cui il locale tribunale aveva disatteso le domande di risoluzione per colpa grave del contratto di appalto stipulato tra le parti il 30 giugno 1992 con cui l’amministrazione comunale aveva affidato a CE.R.IN. il servizio di gestione delle pratiche relative alle imposte comunali e di predisposizione dell’inventario delle proprietà immobiliari poste nel relativo territorio.

La Corte territoriale riteneva l’inammissibilità per mancanza dei motivi ex art. 342 c.p.c. dell’appello incidentale e l’infondatezza di quello principale proposto dalla società perchè mancante della prova che il Comune di Giovinazzo potesse rendere esecutivi gli accertamenti effettuati dalla prima quanto alle pratiche di condono edilizio sul cui plafond la società avrebbe conseguito i compensi in via percentuale.

Per la Corte di merito, il carattere errato ed incompleto degli accertamenti compiuti dall’appaltatrice, secondo espletata consulenza tecnica di ufficio, avrebbe reso necessario per l’ente locale lo svolgimento di attività di accertamento e controllo prima di rendere esecutivi i primi.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza CE.R.IN. S.r.l. con due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Giovinazzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello aveva omesso di considerare i fatti occorsi indicati dall’appellante a sostegno dell’impugnazione proposta, che oggetto di discussione tra le parti e decisivi per il giudizio dovevano intendersi in senso “diametralmente opposto” alla “meno che succintamente motivata” sentenza.

La motivazione risultava viziata da un error in iudicando là dove la Corte barese pur riconoscendo lo svolgimento dell’attività in esecuzione del concluso contratto aveva deciso per il rigetto, ritenendo l’insussistenza della prova circa la possibilità per il Comune di rendere esecutivi gli accertamenti operati dalla società a ricognizione delle imposte evase sul patrimonio dei contribuenti del territorio comunale, così confermando la motivazione del giudice di primo grado di acritica adesione, per relationem, alle conclusioni del nominato c.t.u., geometra C..

Il nominato tecnico aveva adottato il metodo della verifica a campione che era stato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante, perchè illogico ed incompatibile con le esigenze di completezza dell’incarico peritale, ed i giudici di appello di quelle critiche non si erano fatti carico.

Il tecnico di ufficio aveva basato le proprie conclusioni su provvedimenti non applicabili al caso di specie e ricevuti dal Comune

di Giovinazzo, omettendo di considerare tutti gli altri elementi utili ed attribuendo all’appaltatrice adempimenti di cui non era onerata secondo contratto. La società doveva predisporre gli atti e la documentazione integrativa fino al modulo di concessione edilizia, la predisposizione degli avvisi di accertamento e del ruolo, restando invece compito dell’ente locale l’invio e la notifica degli atti quali il rilascio delle concessioni e l’inoltro del ruolo al concessionario.

Il c.t.u. non aveva avuto esatta contezza delle effettive superfici riscontrate dalla CE.R.IN. e delle annotazioni riportate su ciascun modello non aveva letto la copia estratta dal “data-base” della società ed aveva erroneamente ritenuto tassabili le aree scoperte pertinenziali. Ove la Corte di merito avesse tenuto conto delle ragioni dell’appellante avrebbe dovuto riconoscere l’inadempimento dell’Amministrazione ed il buon diritto della società a conseguire il risarcimento del danno; l’estrema concisione della motivazione l’aveva resa inidonea a rivelarne la ratio decidendi.

Il motivo è inammissibile perchè diretto a sollecitare questa Corte di cassazione nel dar corso ad un nuovo giudizio di merito previa valutazione dei contenuti di materiali di prova neppure compiutamente richiamati.

Concorrono pertanto a dare contenuto alle ragioni di inammissibilità della censura l’evidenza che la stessa attinga direttamente il merito con rivalutazione dello stesso al di là della titolazione adottata ed al richiamato ivi operato alla violazione del fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, certo essendo che la omessa valutazione è destinata ad investire non un fatto storico principale o secondario decisivo ai fini del giudizio, ma la bontà della decisione impugnata di cui si contesta il complessivo esito valutativo (Cass. 27/12/2019 n. 34476).

Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esaurendosi la prima nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SU 07/04/2014 n. 8053).

Il materiale di prova risulta peraltro dedotto in modo generico in ricorso (così per la transazione tra le parti che si vorrebbe nei suoi contenuti incapace di definire la “non scarsa importanza” dell’inadempimento legittimante la risoluzione per colpa ex art. 1453 e 1455 c.c. o anche per le reciproche condotte di inadempimento delle parti che si assumono mal scrutinate dai giudici di appello quanto alla loro capacità, in termini di proporzionalità e causalità, ad incidere sulla causa economico-sociale del contratto concluso), in violazione delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che richiedono che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e i “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 07/04/2014 n. 8053).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1453,1455,1458 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte territoriale aveva escluso i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto apprezzando come mancata la prova che il Comune avrebbe potuto rendere esecutivi gli accertamenti operati dalla CE.R.IN., così omettendo di valutare la dedotta violazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 1453,1455 e 1458 c.c. non argomentando sulla contestata equivalenza degli addebiti ritenuta dal primo giudice in ragione della non rilevante consistenza, pari a 120 milioni di Lire, nell’economia del contratto di 1,5 miliardi di Lire, della corresponsione in misura ridotta del compenso pattuito per le pratiche di condono edilizio.

La Corte di merito avrebbe dovuto valutare quale dei due inadempimenti si presentava come prevalente perchè in caso di inadempienze reciproche deve apprezzarsi quale delle parti si sia resa responsabile delle violazioni più rilevanti e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, dovendo il giudice del merito procedere ad un’indagine globale ed unitaria del loro agire.

I giudici di appello dovevano dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta ex art. 1453 c.c., comma 2, di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti solutori di cui all’art. 1458 c.c. e quindi sulla responsabilità dell’amministrazione comunale, una volta accertato che la società aveva eseguito tutte le prestazioni a suo carico.

Il motivo è inammissibile per difetto di sussunzione destinato a sconfinare nell’apprezzamento di merito impropriamente dedotto nel giudizio di cassazione.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, con l’indicazione delle norme che si assumono violate e, soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. 05/08/2020 n. 16700).

Il tema della stima comparativa degli inadempimenti reciproci delle parti e della capacità degli stessi, quanto a proporzione ed efficienza causale, ad incidere sulla causa del contratto vale piuttosto a segnalare il mal governo degli esiti istruttori e quindi la soluzione data alla concreta fattispecie, profilo che ancora una volta tocca il merito della vicenda in esame e non l’errata applicazione delle norme di legge.

Il profilo relativo alla mancata pronuncia sull’adempimento per le prestazioni già eseguite ex art. 1458 c.c., quale domanda residuata al rigetto della risoluzione richiesta dalle parti per inadempimento reciproco, non dà conto della sua puntuale e precisa richiesta dinanzi ai giudici di merito attraverso la tempestiva deduzione dell’evidenza, nuova, circa il carattere continuativo o periodico della prestazione (Cass. 13/12/2019 n. 32804; Cass.:22/12/2005 n. 28480).

3. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Giovinazzo le spese di lite che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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