Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 994 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 17/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20045-2011 proposto da:

A.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata difesa dagli avvocati BIAGIO DE FRANCESCO, IOLANDA DE

FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2039/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/08/2010 R.G.N. 2848/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato DE FRANCESCO IOLANDA;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10/8/2010 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell’eccezione di decadenza L. n. 83 del 1970, ex art. 22 dall’azione giudiziaria sollevata dall’INPS, aveva rigettato la domanda di A.L. volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni dal 1996 al 2000.

La Corte territoriale ha esposto che il ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi era stato presentato il 26/6/2002; che tale organo aveva deciso tardivamente, il 7/2/2003, oltre il termine virtuale di 90 giorni stabilito dalla legge con la conseguente formazione del silenzio rigetto e che, pertanto, dalla proposizione del ricorso amministrativo dovevano decorrere i termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo il quale era diventato definitivo il 26/1/2003 con la conseguenza che alla data di proposizione dell’azione giudiziaria il 30/9/2003 era maturato il termine di decadenza di 120 giorni L. n. 83 del 1970, ex art. 22.

Secondo la Corte, inoltre, non era fondata la tesi di uno slittamento dei termini per impugnare per il solo fatto che il provvedimento amministrativo non era motivato potendo tale circostanza costituire solo motivo di autonoma impugnazione da proporsi nel rispetto dei termini, atteso che il provvedimento, benchè non sorretto da adeguata motivazione, era ciò nonostante lesivo immediatamente della posizione giuridica della lavoratrice.

Avverso la sentenza ricorre l’ A. con 3 motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 c.p.c..

Resiste l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 373 del 1993, art. 8, comma 5, per la mancata notifica del verbale di accertamento ispettivo redatto nei confronti della Coop. Soletab a r.l., circostanza che, secondo l’ A., avrebbe impedito la decorrenza del termine per impugnare il quale, invece, poteva decorrere solo dal 5/5/2003, data in cui l’Inps aveva fatto pervenire detto verbale.

Il motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 373 del 1993, art. 8, comma 5 stabilisce che “il provvedimento motivato conseguente all’accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato, nonchè al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura…. “. La norma, pertanto, non impone la notifica del verbale ispettivo ma soltanto del provvedimento motivato. Nella specie che tale comunicazione sia avvenuta non è stato oggetto di censure e nella sentenza è esplicitamente ammesso che la ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo in data 26/6/2002.

Con il secondo motivo censura la sentenza per aver omesso di rilevare che il provvedimento impugnato era privo di motivazione. Sul punto il ricorso difetta di autosufficienza non avendo riprodotto o depositato il provvedimento di cui si duole della sua mancanza di motivazione.

La Corte ha, comunque, correttamente rilevato che l’eventuale mancanza di motivazione avrebbe potuto rilevare solo come ragione autonoma di impugnazione e non certo come ragione giustificatrice della sospensione del termine per impugnare.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il termine per impugnare il provvedimento amministrativo poteva decorrere solo dalla notifica del provvedimento espresso di rigetto.

Anche tale motivo è infondato.

Il Collegio intende dare continuità alla ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass. 2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass. 1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass. 5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).

La tesi di parte ricorrente secondo cui l’avvenuta tardiva adozione in data 7/2/2003 del provvedimento espresso di rigetto comporterebbe, comunque, una diversa decorrenza del termine per ricorre al giudice, risulta del tutto infondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato infatti, che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento – salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l’interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza – mentre, per l’ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell’acquisita conoscenza; momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all’autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato. Al tempo stesso, la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una “riapertura” del termine decadenziale (per una fattispecie analoga alla presente: v. Cass. n. 13092 del 2009).

In conclusione, il ricorso è da rigettare. Stante il consolidarsi della decisione qui accolta in epoca recente sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

PQM

Rigetta il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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