Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9939 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3092-2005 proposto da:

F.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato

ALESSI GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUPO MICHELE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA, in persona del

Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA E. Q. VISCONTI 20, presso l’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MORREALE GIUSEPPE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2003 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MICHELE LUPO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIOVANNI PALMIERI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ingegnere F.D. adiva il Tribunale di Gela chiedendo la condanna del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di quella città al pagamento della somma di L. 118.095.880, quale compenso per l’opera professionale da lui svolta in favore del convenuto Consorzio, consistita nella progettazione (di massima ed esecutiva) delle opere volte alla realizzazione della seconda parte della viabilità minore di collegamento tra la zona industriale, la città di (OMISSIS). Con sentenza n. 62 del 6.12.2000- 15.02.2001, il Tribunale adito, in base anche a quanto emerso dalla disposta CTU, respingeva la domanda attrice. Con sentenza del 1.9 – 15.11.2003 la Corte di appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame del F..

La Corte territoriale premetteva che con l’appello il professionista aveva dedotto sia che la pronuncia a se sfavorevole si fondava su motivazione contraddittoria, dal momento che era stata adottata nonostante la ritenuta attendibilità delle conclusioni del CTU e segnatamente il fatto che i rilievi del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR), deputato all’approvazione della progettazione, fossero stati di poco conto e, dunque, inidonei a legittimare la risoluzione del contratto, e sia che il contratto intercorso tra le parti non avrebbe potuto essere ritenuto soggetto all’inammissibile condizione meramente potestativa della concessione del finanziamento per l’opera progettata, poi non ottenuto. Ciò premesso, osservava e riteneva in sintesi:

1. che la decisione verteva sull’esistenza o meno di un inadempimento del professionista;

2. che l’incarico affidato al F. integrava un’obbligazione di risultato, implicando l’elaborazione e la concreta fattibilità del progetto di viabilità minore a (OMISSIS), comprensiva della conseguibilità del finanziamento dell’opera, ovviamente subordinata all’approvazione del relativo progetto da parte del CTAR;

3. che il progettista non aveva adempiuto all’incarico affidatogli, in quanto aveva redatto un progetto nella sua interezza inutilizzabile, dal momento che in parte comprendeva lo spazio occupato dalla linea ferroviaria (OMISSIS), circostanza rilevata dal CTAR e non eliminabile;

4. che in tale senso deponeva il lungo periodo di tempo durante il quale l’ASI aveva atteso la consegna da parte del F. dei necessari adeguamenti progettuali, mai ricevuti;

5. che, dunque, doveva essere confermata la pronuncia di primo grado, posto che il progetto era totalmente inattuabile senza gli emendamenti, sebbene essi avessero assunto una valenza percentuale minima nell’economia complessiva del lavoro svolto, di tal che l’inadempimento non poteva che qualificarsi come grave.

Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 23.12.2005 ed affidato a due motivi. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela ha resistito con controricorso notificato il 28.01.2005. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il F. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1465, 1453 e 2237 c.c., degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.;

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Premesso anche:

– che con il Consorzio non era stato stipulato alcun disciplinare d’incarico;

– che con la Delib. 13 settembre 1989, n. 182 il Comitato Direttivo del Consorzio ASI aveva approvato il progetto di massima da lui elaborato:

– che, come a conoscenza anche del Consorzio, all’epoca dell’approvazione del progetto di massima gli strumenti urbanistici locali prevedevano la deviazione dell’asse ferroviario e la soppressione del tratto di linea interessato dalle opere stradali progettate;

– che con la Delib. 19 novembre 1990, n. 219 detto Comitato Direttivo del Consorzio ASI aveva approvato il progetto esecutivo delle opere, ratificato l’incarico di progettazione conferitogli, a condizione, peraltro, che nulla avesse a pretendere sino e solo ad avvenuto finanziamento dell’opera e della relative competenze professionali, nonchè deliberato di richiedere il finanziamento previa acquisizione del parere del comitato Tecnico Amministrativo Regionale, all’epoca prescritto che il CTAR, in data 5 aprile 1991, con voto n. 18547, aveva espresso il parere che il progetto andava restituito per le rielaborazioni ed integrazioni conseguenti a quanto rilevato dal Comitato stesso;

– che il 30 settembre 1991 il Consorzio gli aveva inviato il voto del CTAR per le opportune rielaborazioni ed integrazioni che con Delib.

27 febbraio 1995, n. 29 il Comitato Direttivo del consorzio ASI gli aveva revocato l’incarico, una volta preso atto che non si era proceduto alla rielaborazione del progetto, che era venuto meno l’interesse del Consorzio a che venisse predisposto nell’immediato il progetto rielaborato delle opere di cui si trattava e che nessuna pretesa poteva essere avanzata dal professionista. Deduce che:

il Consorzio, che ben conosceva le previsioni urbanistiche e l’esigenza di spostamento della linea ferroviaria, cui inerivano iniziative ed intese con le FFSS estranee alla sua competenza professionale, aveva approvato la progettazione e se ne era avvalso, ragione per cui non poteva essergli negato il compenso a causa dei rilievi del CTAR e dell’inattuabilità del progetto;

– per la progettazione delle opere conseguenti allo spostamento del tracciato doveva essergli conferito un nuovo incarico si sarebbe dovuto interpretare l’accordo secondo i canoni codificati ed individuarne l’oggetto come conforme alla prestazione resa ed inquadrare la sua obbligazione nell’ambito di quelle di mezzi e non di risultato.

2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ed in particolare sulle risultanze della CTU (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Censura per vizi motivazionali la sentenza d’appello, sostenendo che la Corte di merito non si è pronunciata sul suo motivo di gravame inerente alla contraddittorietà delle ragioni della prima pronuncia, nel punto in cui, pur recependo le conclusioni del ctu, circa la correttezza del progetto da lui elaborato, l’ovviabilità con un minimo di impegno delle lacune tecniche non inerenti allo spostamento della linea ferroviaria rilevate dal CTAR e per la cui eliminazione era stato stimato il costo di L. 13.860.000, aveva affermato la legittimità della risoluzione del rapporto, o più esattamente accolto l’eccezione di inadempimento correlata alla Delib. di revoca dell’incarico, 27 febbraio 1995, n. 29. Si duole, inoltre, dell’omessa pronuncia sulla sua eccezione di nullità della clausola dell’accordo che subordinava il suo compenso al conseguimento del finanziamento dell’opera e delle relative competenze professionali, clausola a suo parere anche priva di valore cogente sia perchè non contrattuale ma unilateralmente apposta, sia perchè tardivamente inserita nella delibera di approvazione del progetto esecutivo.

I motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, non sono fondati.

In primo luogo il F., contesta di essere stato inadempiente, deducendo sostanzialmente la mancata od erronea ricostruzione da parte della Corte distrettuale del contenuto dell’accordo contrattuale inerente alla controversa progettazione. Sostiene al riguardo che aveva ricevuto l’incarico di redigere progetti di massima ed esecutivi conformi a quelli da lui redatti, la cui inutilizzabilità in concreto era ben nota al Consorzio committente, il quale dopo il parere del CTAR si era anche impegnato ad attivarsi per lo spostamento in altro luogo della linea ferroviaria, che ostacolava la realizzabilità degli elaborati, e che, comunque, la clausola che subordinava il pagamento del compenso al conseguimento del finanziamento era priva di valore cogente, in quanto non concordata ma unilateralmente e tardivamente apposta, prima che nulla, in quanto meramente potestativa.

Tutte le censure che s’incentrano sul tenore e sull’interpretazione dell’accordo negoziale e, dunque, sul suo momento genetico, ad eccezione della doglianza inerente alla riproposta questione di nullità della clausola che subordinava il compenso del F. al conseguimento del finanziamento, si rivelano estranee all’ambito delle questioni controverse nel precedente giudizio d’appello e perciò inammissibili in questa sede. La sentenza impugnata, infatti, atteso il suo tenore ed il contenuto dei richiamati motivi d’appello formulati dal professionista ed ai quali è stata data risposta esaustiva, logicamente presuppone definitivamente accertati esistenza e contenuto dell’accordo ritenuto inadempiuto dal F., tenuto a fornire un progetto concretamente realizzabile, favorevolmente apprezzabile dal CTAR e finanziabile, con anche condizionamento del suo compenso al conseguimento del finanziamento economico. Nel merito, il convincimento espresso dalla Corte distrettuale, sinteticamente ma compiutamente argomentato, si rivela ineccepibile, dal momento che:

poichè l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un’opera pubblica è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, dal punto di vista tecnico ed economico, l’ente pubblico committente, in base al principio inadempienti non est adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito un progetto non sfruttabile per la realizzazione dell’opera stessa nè utilizzabile per ottenere il preventivo finanziamento economico dell’opera, non avendo provveduto ad adeguarlo a quelle prescrizioni che lo avrebbero reso perfetto ed utilizzabile (in tema cfr cass. 199702540;

200702257);

– che nella specie è incontroverso che il F. non abbia provveduto ad adeguare i suoi progetti ai rilievi ostativi formulati dal CTAR, inerenti non solo a carenze intrinseche, quand’anche di non eccessivo conto, ma anche alla localizzazione dell’opera progettata su area occupata dalla linea ferroviaria e, dunque, inattuabile e non finanziatole;

– che una volta ritenuto il professionista inadempiente e quindi il Consorzio committente abilitato a rifiutare di corrispondergli il compenso, restava assorbita l’ulteriore questione della nullità o meno della clausola convenuta nel 1990, che condizionava il compenso in questione anche al conseguimento del finanziamento, questione che, peraltro questa Corte ha già ripetutamente risolto in senso affermativo, non ravvisando in tale previsione una condizione meramente potestativa, (cfr. Cass. 199702540; 200009587; 200920444).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del F. soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo a favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il F. al pagamento in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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