Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9939 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6295-2016 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO

ANDREA SINESIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 4525/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che P.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento riguardante l’IRPEF per l’anno 2006;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio aveva provveduto al recupero del credito d’imposta, operando ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, in base ad un’attività meramente formale di correzione di errori contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, il P. lamenta violazione del principio del contraddittorio, per omessa comunicazione del gravame e della fissazione dell’udienza di discussione, con erronea dichiarazione di contumacia della parte e tempestività del ricorso per cassazione;

che, infatti, egli non sarebbe mai venuto a conoscenza del giudizio di appello e della successiva fissazione dell’udienza; che, col secondo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In sede di appello, l’Ufficio si era limitato a chiedere una generica riforma della sentenza di primo grado, senza precisare le modifiche richieste;

che, col terzo, assume violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La sentenza impugnata avrebbe accolto l’appello sulla scorta di una contestazione mai sollevata dall’Ufficio;

che l’intimata si è costituita con controricorso, che peraltro risulta inammissibile, perchè tardivo, come perspicuamente fatto rilevare dal ricorrente;

che il ricorso è inammissibile;

che è infatti abbondantemente decorso il termine ex art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis (un anno e 46 giorni, cfr. Sez. 5, n. 4310 del 04/03/2015), nè il P. ha dimostrato di “non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3); che, d’altronde, la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5 stesso articolo. (Sez. L, n. 13482 del 13/06/2014);

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante l’acclarata tardività del controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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