Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9939 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 22503-2020 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE OTO ELENA;

– ricorrente –

contro

ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONE MOUSE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 9807/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 26/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

V.P., rappresentato e difeso dall’avv. De Oto Elena ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 9807 del 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’ASREM (Azienda Sanitaria Regionale Molisana) avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso depositata il 28 maggio 2014 e notificata il 23 giugno 2014, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva proposto istanza;

l’ASREM non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che nell’originario ricorso per cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;

in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

pertanto, l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9807 del 2020, proposta da V.P. va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “…Euro 4.500,00 per compensi professionali” venga aggiunta la locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 9807 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “…Euro 4.500,00 per compensi professionali”, della locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA