Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9939 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1926/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.7.09, depositato il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. A.S., con ricorso 26 marzo 2008, aveva chiesto alla Corte d’appello di Napoli la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 21.000,00 quale equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo proposto dinanzi al TAR della Campania nel luglio 1995, ancora pendente. La Corte d’appello, con decreto depositato il 7 settembre 2009, ha rigettato la domanda, rilevando il completo disinteresse della parte al giudizio instaurato, non avendo intrapreso, nel corso di esso, alcuna iniziativa per ottenerne la definizione e tenuto conto che la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione, trascorsi dieci anni dalla presentazione del ricorso, ne comporta la perenzione.

L’attore ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza con atto notificato il 21 dicembre 2009, formulando cinque motivi, deducendo il contrasto della decisione con la giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermata mancanza d’interesse al giudizio dinanzi al giudice amministrativo per la sola mancanza d’iniziative sollecitatorie da parte dell’attore. Il Ministero ha depositato controricorso deducendo l’inammissibilita’ del ricorso, per l’inidoneita’ dei quesiti.

Considerato che il ricorso appare ammissibile, in relazione ai motivi proposti e alla non applicabilita’ “ratione temporis” dell’art. 366 bis c.p.c., riguardando un decreto depositato il 7 settembre 2009;

che questa Corte, con la sentenza n. 6619 del 2010, ha statuito che “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessita’ che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualita’ dell’interesse alla decisione e di manifestarlo”, con la conseguenza che “la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento”;

che, pertanto, dovendosi fare applicazione di tale principio, dal quale si e’ discostato il decreto impugnato, il ricorso appare manifestamente fondato, cosicche’ sussistono le condizioni per la sua fissazione per l’esame in camera di consiglio”.

Considerato che, fissato il ricorso per l’esame in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni della relazione, dovendosi riaffermare il principio su detto e quello secondo il quale la mancata presentazione dell’istanza di prelievo incide sulla misura dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 ma non di per se’ sulla sua spettanza;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che fara’ applicazione dei principi su detti decidendo anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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