Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9938 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 27/05/2020), n.9938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29955/2018 proposto da:

D.T., rappresentato e difeso dall’avv. Claudine Pacitti

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Suprema

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato il 28 agosto 2018, ha rigettato la domanda proposta da D.T., cittadino del Mali, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non ricorrendo dalle sue stesse dichiarazioni i motivi di persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7.

In particolare, costui aveva riferito di essere fuggito dal paese d’origine a seguito delle minacce di morte dello zio che voleva che il richiedente rinnegasse la propria madre e rinunciasse all’eredità.

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione D.T. affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Campobasso, tutto il Mali, compresa la regione della capitale Bamako (da dove lo stesso proviene), è caratterizzato da un grado di violenza diffusa, tale da fondare in ciascun civile il rischio effettivo di un danno grave alla propria persona.

Lamenta, inoltre, che il giudice ha fondato il suo convincimento in ordine all’attendibilità delle sue dichiarazioni sulla base di quanto riportato nel verbale della Commissione, senza disporre la sua audizione. Ne consegue che l’omessa audizione e/o l’omesso esame della videoregistrazione costituiscono grave violazione di legge ed in particolare dei dettami del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13.

Infine, rileva di essersi perfettamente integrato nel contesto sociale. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6-1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito, valorizzando fonti internazionali accreditate e recenti come i rapporti di Amnesty International 2015-2016 e 2017-2018, ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente, e ciò in considerazione del fatto che l’area del Mali tuttora interessata dagli scontri armati è soltanto la parte settentrionale del paese (in particolare, le regioni del Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal e Segou), ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Anche le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono inammissibili.

Quanto alla mancata audizione innanzi al giudice, il ricorrente non ha neppure precisato quali ulteriori dichiarazioni, rilevanti per il giudizio, avrebbe inteso rendere al giudice di merito, di talchè la sua doglianza, fondata sul rilievo che il giudice avrebbe potuto avere un quadro probatorio più completo a seguito della sua audizione in giudizio, si appalesa del tutto generica.

Infine, quanto alla dedotta omessa videoregistrazione della sua audizione presso la Commissione, la censura del ricorrente è parimenti inammissibile, non risultando dall’esame della sentenza impugnata la trattazione di tale questione e non avendo il ricorrente neppure dedotto, e comunque dimostrato, di aver sottoposto la medesima al giudice di merito (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

Si applica, allo stato, il doppio contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando dagli atti che il ricorrente ha solo presentato istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, non constandone l’accoglimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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