Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9938 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/04/2010), n.9938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Presidenza del Consiglio dei ministri, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., S.G., S.L., S.C.,

So.Cl., S.S., So.Le., domiciliati in

Roma, via Valadier 43, presso lo studio Romano, rappresentati e

difesi dall’avv. Romano G., come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 10

dicembre 2007, n. 56928/2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udito il difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

Udito le conclusioni del P.M., dr. APICE Umberto, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 31.500.000 ciascuno in favore di P.S., S.G., S.L., S.C., So.Cl., S.S. e So.Le., che il 2 ottobre 2001 avevano proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio per trattamento pensionistico, promosso dal defunto loro dante causa S.A. il 7 agosto 1976 e non ancora definito in primo grado, dopo la riassunzione da parte degli eredi in data 7 giugno 2000.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, determinata in quattro anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado e in mancanza di elementi di responsabilità degli attori, l’indennità va liquidata nella misura di Euro. 1.500 per ciascun dei ventuno anni di durata irragionevole del processo.

Ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei ministri e propone sette motivi d’impugnazione, cui resistono con controricorso P.S., S.G., S.L., S.C., So.Cl., S.S. e Le.So., che hanno depositate memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che, contrariamente a quanto sostengono i resistenti, tutti i motivi sono ammissibili, perchè, anche quando censurano la motivazione del decreto impugnato, individuano adeguatamente i fatti controversi, vanno esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, con i quali la ricorrente contesta l’esistenza stessa di un diritto all’equa riparazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; con il secondo motivo vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine al riconoscimento dell’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio promosso senza fondamento;

con il quarte motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’effettiva sofferenza patita dagli attori.

Sostiene che non è in re ipsa il danno riconducibile a una durata irragionevole del processo e deduce che nel caso in esame, essendo stata dichiarata manifestamente infondata con sentenza del 9 luglio 2002 la pretesa fatta valere in giudizio, manca qualsiasi presupposto di un danno risarcibile.

I motivi sono tutti infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole dei processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (Cass., sez. 1, 22 ottobre 2008, n. 25595, m.

605666, Cass., sez. 1, 18 settembre 2003, n. 13741, m. 566935, Cass., sez. 1; dicembre 2002, n. 17650, m. 559156). In particolare deve escludersi che possa essere indennizzato chi abusi del processo, strumentalizzazione le garanzie per scopi diversi da quelli per i quali sono riconosciute (Cass., sez. 1, 30 settembre 2005, n. 19204, m. 585182).

Secondo una definizione tradizionale, infatti, costituisce appunto abuso l’esercizio di un diritto in contrasto con lo scopo per il quale viene riconosciuto. Sicchè l’abuso del processo, che tradisce sul piano funzionale le dichiarate esigenze di correttezza e completezza dell’accertamento, comporta un prolungamento dei tempi che è irragionevole per definizione. Ma occorre evidentemente impedire che ai questi prolungamenti del processo, come della sua stessa promozione per scopi diversi da quelli per i quali, è previsto, possa giovarsi colui cui l’abuso risulti imputabile.

Le situazioni di abuso si pongono pertanto come limiti, funzionali della norma che riconosce il diritto all’equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo. E “tuttavia, dell’esistenza di ciascuna di queste situazioni, costituenti abuso del processo e perciò comportanti altrettante deroghe alla regola posta dalla norma, secondo il generale principio dell’art. 2697 c.c. deve dare prova la parie che la eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato pregiudizio, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi” (Cass. , sez. 1, 29 marzo 2006, n. 7139, m. 589510, Cass., sez. 1, 28 ottobre 2005, n. 21088, m. 584708).

Nel caso in esame la ricorrente si è limitata a dedurre che la domanda proposta dal dante causa degli attori è stata disattesa come manifestamente infondata, ma non ha allegato una situazione di abuso che possa giustificare il diniego dell’equa riparazione. Sicchè correttamente i giudici del merito hanno riconosciuto il diritto all’equo indennizzo, nei presupposto che “il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’Amministrazione resistente a dover fornire elementi Idonei a farne escludere la sussistenza in concreto” (Cass., sez. 1, 16 settembre 2009, n. 19979, m. 609754).

2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 lamentando, che i giudici del merito abbiano computato nella durata irragionevole del processo anche i quattordici anni intercorsi tra la morte di S.A. il 3 dicembre 1986 e la riassunzione del giudizio da parte dei suoi eredi il 7 giugno 2000 dinanzi alla sezione campana della Corte dei conti. Mentre in realtà gli eredi o avevano ignorato la pendenza del giudizio, senza così poterne subire il peso, oppure lo avevano trascurato, dimostrando di non avervi interesse.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come già chiarito nella decisione di cassazione con rinvio, infatti, il d.i. 15 novembre 1993, n. 453, art. 6, commi 1 e 2 come modificato dalla L. di Conversione 14 gennaio 1994, n. 19, dispone che, a seguito della istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, la parte interessata alla definizione di un giudizio pendente in materia pensionistica deve presentare a pena d’estinzione istanza di prosecuzione, entro sei mesi dalla comunicazione della ricezione del fascicolo effettuata dalla segreteria della sezione regionale ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis.

Nel caso in esame, essendo stata presentata l’istanza il 7 giugno 2000, questa Corte rilevò che si sarebbe “potuto ravvisare colposa inattività degli eredi, quale causa o concausa dell’eccessiva di;:ata del giudizio, solo dopo il preventivo riscontro della data di quella comunicazione, il cui eventuale ricadere nel semestre anteriore a detta stanca evidenzierebbe l’imputabilità del ritardo esclusivamente a disfunzioni degli uffici giudiziali”. E in realtà, come si rileva dal decreto ora impugnato, la Corte dei conti non è stata in grado di indicare la data della comunicazione della ricezione del fascicolo; sicchè il ritardo nella riassunzione del giudizio non può essere addebitato agli attori.

Correttamente pertanto i giudici del merito hanno incluso nella durata del processo anche i quattordici anni precedenti la riassunzione del giudizio da parte degli attuali attori.

3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo attengono tutti ai criteri di liquidazione dell’equa riparazione e vanno dunque esaminati congiuntamente. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente liquidato un indennizzo annuo di Euro 1.500 per ciascun erede anche con riferimento ai dieci anni in cui del giudizio fu parte il loro dante causa, ancora in vita.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e con il settimo motivo vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbia riconosciuto un equo indennizzo annue di Euro. 1.500 per ciascuno degli eredi con riferimento al periodo del loro intervento in giudizio, senza alcuna considerazione per la particolare natura del giudizio. I motivi sono fondati nei limiti in cui si dirà, coi la conseguenza che il decreto impugnato deve essere cassato. La cassazione può tuttavia essere disposta senza rinvio, perchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte può decidere nel merito e liquidare direttamente l’indennità spettante agli eredi di S.A.. Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa corte, “in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, “iure successionis”, l’indennizzo maturato dai “de cuius” per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge nonchè, “iure proprio”, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo aggettivamente irragionevole, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito” (Cass., sez. 1, 7 febbraio 2008, n. 2983, m. 602151, Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26686, m. 595070, Cass., sez. 1, 4 novembre 2009, n. 23416, n. 610076).

Quanto alla liquidazione del danno va considerato che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630, m.

585927). Nel caso in esame occorre distinguere, dunque, tra l’indennizzo complessivamente spettante agli attori iure successionis e l’indennizzo spettante a ciascuno di essi iure proprio.

Per quanto attiene ai dieci anni di durata del processo con la partecipazione del de cuius, detratti i quattro anni di durata ragionevole individuati dalla corte d’appello, l’indennizzo spettante pro quota agii eredi può essere liquidato in complessivi Euro 5.250.

Infatti, avuto riguardo appunto per la natura e per le caratteristiche della controversia, la Corte ritiene che l’indennizzo possa essere ridotto a Euro 750 per anno, ma solo per i primi tre anni di ritardo, mentre il limite minimo di mille euro per anno vada di regola rispettato per i ritardi ulteriori.

Per quanto attiene agli ulteriori diciassette anni di durata del processo, va invece considerato che; gli attori non si attivarono comunque per la ripresa del giudizio interrotto e che la pretesa del loro congiunto, frazionata per ciascuno di essi, sarebbe risultata di entità tale da non determinare eccessivi patemi nell’attesa collettiva. Inoltre la preclusione alla riattivazione del giudizio operò solo a decorrere dal novembre del 1993, data di entrata in vigore della legge istitutiva delle sedi periferiche della Corte dei Conti. Ne consegue che, considerata anche la natura della pretesa fatta valere, l’indennità vada liquidata per soli otto anni (dal 1993 al 2001) in favore di ciascuno degli eredi nella misura di Euro 7.250, in ragione di Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni e di mille Euro per i successivi cinque.

Quanto alle spese del giudizio, considerazione l’esito, possono essere compensate per una metà, dovendo essere poste la rimanente metà a carico dell’amministrazione soccombente.

PQM

La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso, ne accoglie nei sensi di cui in motivazione i rimanenti tre, cassa il decreto impugnato e decidendo nei merito condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 5.250 in favore degli eredi di S.A. pro quota e di Euro 7.250 in favore di ciascuno dei resistenti, con gli interessi legali a decorrere dal 7 dicembre 2007.

Compensa per una metà le spese del giudizio e pone a carico dell’amministrazione soccombente la rimanente: metà di tali spese, che liquida per l’intero in Euro 1.211 (Euro 850 per onorari, Euro 350 per diritti, Euro 11 per esborsi) quanto a ciascuna delle fasi di merito, e in Euro 1.500, di cui Euro 1.400 per onorari, quanto a ciascuna delle due fasi di legittimità, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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