Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9938 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9091-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SARDO ITALIANA MARMI E GRANITI S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO PICCIAREDDA che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 147/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che con istanza depositata nelle more della fissata trattazione camerale del ricorso, vista la proposta del relatore, la controricorrente S.I.M.G. srl evidenziando che l’atto impositivo originante la cartella esattoriale oggetto della presente lite è stato integralmente annullato con sentenza della CTR della Sardegna n. 379/01/14 in data 11 novembre 2014 e che peraltro avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione pendente con il n. R.G. 22397/2015, ha quindi chiesto la riunione o almeno la trattazione congiunta di tale ricorso con quello in esame nonchè con altro analogo relativo all’annualità fiscale 1999 pendente con il n. R.G. 2990/2016;
ritenuto che per evidenti ragioni di economia processuale l’istanza vada accolta.
PQM
dispone la trasmissione della causa alla Sezione semplice Quinta civile per trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi nn. 22397/2015 e 2990/2016.
Così deciso in Roma, 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017