Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9938 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6338/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25.6.09, depositato il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. R.G., con ricorso 28 ottobre 2008, aveva chiesto alla Corte d’appello di Napoli la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 12.625,00 quale equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo proposto dinanzi al TAR della Campania nell’ottobre 2000, conclusosi con sentenza del 14 novembre 2007. La Corte d’appello, con decreto depositato il 7 luglio 2009, ha condannato il Ministero convenuto al pagamento di Euro 4.050,00, oltre a meta’ delle spese di lite, liquidandole in complessive Euro 305,00 e distraendole. L’attore ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 21 dicembre 2009, formulando sette motivi, tutti attinenti alla misura delle spese liquidato con riferimento, sotto vari profili, alla violazione delle tariffe professionali ed all’immotivato discostamento dalla nota spese depositata. Il Ministero ha depositato controricorso deducendo l’inammissibilita’ del ricorso, per l’incensurabilita’ della statuizione sulle spese di lite e l’inidoneita’ dei quesiti.

Considerato che il ricorso appare ammissibile, in relazione ai motivi proposti e alla non applicabilita’ “ratione temporis” dell’art. 366 bis c.p.c., riguardando un decreto depositato il 7 luglio 2009;

considerato che, in relazione al valore della causa, pari all’indennizzo riconosciuto alla parte, andavano liquidati nell’intero Euro 378,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori secondo legge, cosicche’ la compensazione andava operata sulla somma complessiva di Euro 1.078,00, oltre spese generali e accessori;

che, pertanto, il ricorso appare, entro tali limiti, manifestamente fondato e sussistono le condizioni per la decisione in camera di consiglio anche nel merito”.

Considerato che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la proposta del relatore; che, pertanto, il ricorso va accolto in relazione alla misura della liquidazione nel decreto impugnato di diritti e onorari inferiori alle tariffe professionali forensi e il decreto va cassato entro tali limiti;

che, decidendosi nel merito, gli onorari vanno liquidati nell’intero nella misura indicata nella relazione e sono dovuti nella misura di meta’ essendo state le spese di causa compensate per meta’ senza che sul punto sia stata proposta impugnazione;

che le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, vanno compensate per meta’, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso, avendo il ricorrente richiesto la liquidazione delle spese in misura molto maggiore i quella in effetti liquidata;

che tutte tali spese vanno distratte in favore dell’avv. A. L. Marra.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla misura delle spese in esso liquidate, ferma la compensazione per meta’, spese che liquida in tale gia’ ridotta misura in Euro 189,00 per diritti, 300,00 per onorari e 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge; condanna la parte resistente al pagamento di meta’ delle spese del giudizio di cassazione, compensandone l’altra meta’ e liquidandole in tale gia’ ridotta misura in Euro 250,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Distrae tutte tali spese in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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