Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9937 del 15/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 9937 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15499-2011 proposto da:
GALASSO FRANCESCO, GRECO ANGELO RAFFAELE, elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,
rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO PATARNELLO,
FRANCO DELL’ ANNA, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

V
LA SPADA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 15/05/2015

PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato PESCE
GIOVANNI – STUDIO GUARINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARLO CANIGLIA, per delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, in persona del
Direttore Genprale sw-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1,
presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 924/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 15/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato Leonardo MUSA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

contro

R.G. 15499/2011

•1.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1985 del 2010 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Brindisi aveva declinato la propria giurisdizione sulla domanda del 15-6-2009,

ad accertare “la illegittimità, mancanza di causa e nullità della deliberazione
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e di
ogni altro provvedimento prodromico o conseguenziale” e, annullati i detti atti,
a “pronunciare ogni necessario provvedimento circa le modalità di esecuzione
della selezione” per la nomina di dirigente di unità operativa complessa di cui
all’avviso interno pubblicato nel BURP n. 176 del 13-11-2008.
Il dott. La Spada con ricorso depositato il 10-1-2011 proponeva appello
avverso la detta sentenza lamentando l’erroneità della decisione con la quale,
nonostante l’affermazione della giurisdizione dell’AGO da parte del Tribunale
con ordinanza pronunciata ex art. 669 terdecies c.p.c., era stato confermato il
contenuto del provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c., con il quale era stata
affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare l’appellante sosteneva che il petitum sostanziale concerneva
l’annullamento di atti di diritto privato e l’aspettativa di conferimento di
incarico, materia questa soggetta all’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, e concludeva
chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario con le
conseguenze di cui all’art. 353 c.p.c..
L’ASL BR si costituiva riproponendo l’eccezione di giudicato sulla
giurisdizione formatosi con la pronuncia cautelare, già respinta dal primo
giudice, e spiegava appello incidentale chiedendo dichiararsi la nullità della
1

proposta dal dott. Antonio La Spada, contenente anche istanza cautelare, diretta

W

O,.

sentenza impugnata e l’inammissibilità dell’appello perché tardivo. L’Azienda
contestava, poi, gli argomenti esposti nell’impugnazione principale sostenendo

f924

la natura fiduciaria dell’incarico e il difetto di legittimazione ad agire di La
Spada.
Si costituivano inoltre, con le rispettive memorie, i controinteressati
2

dott.ri Angelo Raffaele Greco e Francesco Galasso, evidenziando la titolarità in
capo all’appellante principale di un mero interesse legittimo tutelabile dinanzi
al G.A. ed eccependo l’inammissibilità della domanda subordinata.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 15-4-2011, ha
rigettato l’appello incidentale e, in accoglimento dell’appello principale, ha
dichiarato la giurisdizione dell’AGO ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale
di Brindisi
In sintesi la Corte territoriale, premesso che la materia della dirigenza
sanitaria a livello nazionale e regionale è oggetto di disciplina “speciale”, che
l’organizzazione e il funzionamento delle ASL sono disciplinati da atti
aziendali di diritto privato e che la procedura di nomina dei dirigenti sanitari di
secondo livello non implica dunque l’esercizio di poteri pubblici correlati ad
interessi legittimi, rilevava che i dirigenti medici inseriti nella rosa dei
candidati idonei possono vantare il diritto strumentale a che la scelta si svolga
nel pieno rispetto della legge ed affermava la giurisdizione del giudice
ordinario.
Per la cassazione di tale sentenza i dott.ri Galasso e Greco hanno proposto
ricorso con un unico motivo.
L’Azienda Sanitaria Locale Brindisi ha resistito con controricorso ed ha
proposto ricorso incidentale con due motivi.

,

I

Ciò posto, va preliminarmente rilevato che pregiudiziale alla disamina dei
ricorsi si palesa la questione dell’ammissibilità del ricorso per cessazione

1M

avverso una sentenza che non ha definito, nemmeno in parte, il giudizio,
nell’ambito del disposto di cui all’art. 360, terzo comma c.p.c., nel testo
novellato dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006.
In particolare, al riguardo, tra l’altro, più volte è stato affermato che, in
applicazione di tale disposto, “non è immediatamente impugnabile con ricorso
per cessazione la sentenza d’appello che abbia affermato la giurisdizione del
giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a
quest’ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione
pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio
(v. Cass. S.U. 20-6-2012 n. 10136, Cass. S.U. 28-6-2013 n. 16310, Cass. S.U.
2-9-2013 n. 20073).
Sennonché, da ultimo, con ordinanza n. 6127 del 28-1/26-3-2015 della I
Sezione Civile di questa Corte, è stata ritenuta l’opportunità di rimettere alle
Sezioni Unite l’intera questione del “riesame, funditus,

dell’ambito di

applicazione della disposizione di cui all’art. 360, terzo comma, c.p.e., quale
questione oggetto di contrasto interpretativo, e comunque della massima
importanza (art. 374, secondo comma, c.p.c.): tenuto anche conto, da un lato,
del fatto che le pronunce pregresse delle Sezioni Unite sono state emesse su
motivi attinenti alla giurisdizione (art 360, primo comma, n.1 cod. proc. civ.) e dunque, senza il crisma dell’auctoritas riconosciuta dall’art. 374, terzo
comma, c.p.e. (limitata alla fattispecie enunciata al comma precedente) – e
dall’altro, dei rilievi critici mossi da autorevole dottrina all’applicazione della
sanzione di inammissibilità a ricorsi avverso sentenze di appello che abbiano

4

annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al primo giudice per le
ragioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.”.
AI riguardo la citata ordinanza ha rilevato che “se vi è sostanziale accordo,
in sede di interpretazione teleologica, sull’intenzione di fondo del legislatore

alleggerire il carico di lavoro del giudice di legittimità, impedendo che da una
controversia possano trarre origine più ricorsi per effetto dei frazionamento
della decisione del giudice di merito, resta invece controversa, in taluni casi,
l’individuazione della sentenza non definitiva esclusa dallo scrutinio anticipato:
come si evince dalla difformità dei criteri discretivi, fondati, alternativamente,
su elementi formali o contenutistici”. In specie, poi, la stessa ordinanza la
evidenziato che “mentre nessun dubbio sulla non ricorribilità immediata si
pone per le sentenze d’appello confermative della decisione di primo grado su
eccezioni pregiudiziali di rito – sia che esse, accolte, siano suscettibili di
chiudere in limine l’iter processuale (trattandosi, com’è evidente, di sentenze
definitive, non altrimenti impugnabili), sia che, respinte, diano luogo al
prosieguo istruttorio dinanzi al medesimo giudice (che è, de plano, il
paradigma disciplinato dall’art.360, terzo comma, c.p.c. novellato) – assai più
controverso appare, per contro, il caso della pronuncia difforme, senza
prosecuzione del giudizio in secondo grado”.
In particolare, poi, con riguardo alle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354
c.p.c., con la detta ordinanza, sono stati, tra l’altro, evidenziati i seguenti rilevi
critici:
“l’esenzione da riserva di impugnazione, espressamente prevista nell’art.
360, terzo comma, c.p.c.: implicitamente significativa del fatto che la novità
4

del 2006 di ridurre i casi di immediata ricorribilità ex art.360 c.p.c., al fine di

introdotta riguardi le medesime ipotesi in cui, in precedenza, la scelta di non
proporre immediato ricorso per cassazione avesse bisogno della riserva

v0

espressa cd. facoltativa (introdotta con la novella del 1950, in attenuazione del
rigido regime di impugnabilità delle sole sentenze definitive, proprio

generale, con le sentenze emesse ex artt. 278 e 279, secondo comma, n.4 cod.
proc. civile, per le quali tale riserva deve essere formulata, a pena di
decadenza, entro il termine per impugnare; ed in ogni caso, non oltre la prima
udienza dinanzi al giudice istruttore (o al collegio: art.350 cod. proc. civ.)
successiva alla comunicazione della sentenza stessa (art. 340 cod. proc. civ.): e
dunque, sul presupposto che il medesimo giudice che abbia pronunziato la
sentenza prosegua, poi, la trattazione, in vista della decisione definitiva. In
quest’ottica ermeneutica, evenienza diversa ed incompatibile sembrerebbe
allora quella in cui il giudice d’appello, emessa la sentenza, si spogli della
causa, rimettendola al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 353 e 354
c.p.c.: con ciò stesso, rendendo anche materialmente impossibile la
manifestazione della riserva (per l’ordinario, espressa a verbale), nel prosieguo
della causa dinanzi a sé;”
“la disposizione di cui all’art. 353, terzo comma, c.p.c. – con riferimento
all’ipotesi più frequente di sentenza processuale di rimessione al primo giudice
per effetto dell’affermazione della giurisdizione ordinaria, negata in prime cure,
ma sintomatica di una mens legis comune anche agli altri casi tassativi di
regressione (art.354 cod. proc. civ.) – secondo cui “se contro la sentenza
d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine (per la riassunzione del
processo dinanzi al primo giudice) è interrotto”: disposizione frontalmente

dell’originaria disciplina codicistica del 1940). Tali ipotesi coincidono, in tesi

contrastante, e dunque incompatibile, con l’inammissibilità del ricorso
immediato sancita dall’art. 360, terzo comma, novellato” (antinomia, questa,
che non sembra “superabile in virtù di abrogazione implicita dell’art. 353, terzo
comma, c.p.c.”).

riesame approfondito della questione da parte delle Sezioni Unite, anche alla
luce delle posizioni dottrinali emerse negli anni di applicazione della norma in
scrutinio”.
Pertanto, preso atto della detta ordinanza e dei relativi rilievi critici, e
ritenuta la opportunità di attendere il “riesame approfondito” della intera
questione, rilevante nel presente caso, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma 24 marzo 2015
IL PRESIDENTE

1U

1A;L,

Tagz

In base a tali ragioni, quindi, la citata ordinanza ha ritenuto “opportuno un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA