Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9937 del 08/05/2014
Civile Sent. Sez. U Num. 9937 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
Data pubblicazione: 08/05/2014
SENTENZA
sul ricorso 5516-2013 proposto da:
D’ANTONE IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013
SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO
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LUIGI, che lo rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
PROCURATORE
GENERALE
RAPPRESENTANTE
IL
PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 298/A/2012 della CORTE CONTI –
siciliana – PALERMO, depositata il 20/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ignazio D’Antone, già dirigente della Criminalpol in Sicilia, venne condannato
a pena detentiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. con sentenza di primo
grado del 9.11.2006, confermata in grado di appello e di cassazione.
procedimento a suo carico per danno all’immagine.
3. La domanda risarcitoria avanzata dall’ufficio inquirente del giudice contabile
fu accolta in primo grado.
4. L’appello proposto dal D’Antone, a lungo sospeso in attesa dell’esito del
giudizio di revisione instaurato in sede penale (senza esito favorevole per il
condannato), fu rigettato con sentenza del gennaio 2013 dalla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che, per quanto ancora di rilievo
nel presente giudizio, esaminò e risolse la quaestio iuris della sopravvenienza
dell’art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 (convertito in legge 209/09), a mente
del quale il danno all’immagine arrecato dal funzionario all’Amministrazione
di appartenenza veniva considerato risarcibile nei soli casi di reati commessi
contro la P.A.
5. Il giudice contabile rilevò, in proposito, che, pur non rientrando il reato per il
quale il D’Antone era stato condannato in via definitiva nella categoria dei
delitti del pubblico ufficiale contro la P.A., la disposizione normativa in parola
non trovava applicazione nei casi in cui fosse stata già pronunciata sentenza,
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2. La Procura regionale della Corte dei conti, nell’aprile del 2006, instaurò un
anche non definitiva, nel relativo giudizio di responsabilità prima dell’entrata
in vigore della legge di conversione del citato decreto legge del 2009.
6. La sentenza è stata impugnata da Ignazio D’antone con ricorso per cassazione
sorretto da un unico motivo di gravame.
di appello della regione siciliana.
8. Il ricorso, che lamenta un preteso travalicamento dei limiti esterni della
giurisdizione riservata al giudice contabile, è palesemente infondato.
8.1. Per costante giurisprudenza di queste sezioni unite, difatti (Cass. 20728/2012;
9188/ 2012; 14831/2012), la questione dell’applicazione della legge 102/2009
(peraltro, oggetto di corretta applicazione nel merito da parte del giudicante)
introduce una questione meramente interna alla giurisdizione della Corte dei conti,
come tale istituzionalmente sottratta alla cognizione di queste sezioni unite sotto
l’aspetto del (preteso quanto insussistente) difetto di potere giurisdizionale del
giudice contabile.
Il ricorso è pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, li 12.11.2013
7. Resiste con controricorso la Procura generale presso la sezione giurisdizionale