Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9937 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale

Ordinario di Roma con ordinanza N. RG. 15319/209 del 4/12/09

depositata il 10/12/09, pendente fra:

P.S.;

D.R.M. (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

ROSARIO GIOVANNI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il giudice tutelare di Latina con decreto 19 novembre 2008 ebbe a nominare a D.R.M. un amministratore di sostegno, in persona del figlio P.S., residente in (OMISSIS). Su proposta dello stesso giudice tutelare il tribunale di Latina, con decreto 18 settembre 2009, trasferi’ il procedimento presso il tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 343 c.c., comma 2, e dell’art. 38 disp. att. cod. civ., essendo l’amministratore di sostegno ivi residente.

Il giudice tutelare di Roma ha sollevato conflitto di competenza avverso tale provvedimento, deducendo che l’art. 343 c.c., comma 2, non e’ applicabile all’amministrazione di sostegno e quindi non poteva disporsi lo spostamento del procedimento presso il tribunale di Roma, ne’ potrebbe farsi riferimento alla residenza della D. R., dovendo questa ritenersi residente nel circondario del tribunale di Latina, dove essa e’ stabilmente ricoverata, tanto che il tribunale di Roma, con decreto del 22 maggio 2008, proprio per tale ragione si era dichiarato incompetente a decidere circa la nomina dell’amministratore di sostegno.

Il giudice relatore ritiene il ricorso fondato, essendosi l’amministrazione di sostegno radicata presso il tribunale di Latina con la nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare presso tale tribunale e non essendo applicabile all’amministrazione di sostegno, secondo quanto da questa Corte gia’ affermato (ordinanza 16 novembre 2 007, n. 23743) l’art. 343 c.c., comma 2.

Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato”.

Considerato che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e che il collegio ha condiviso le argomentazioni e la proposta del relatore, essendosi l’amministrazione di sostegno radicata presso il tribunale di Latina ai sensi del combinato disposto degli artt. 720 bis e 712 c.p.c., ivi essendo il luogo di residenza della D.R. e non essendo applicabile all’amministrazione di sostegno l’art. 343 c.c., comma 2.

Che nulla va statuito in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul conflitto, cassa il decreto 18 settembre 2009 del tribunale di Latina e dichiara la competenza del giudice tutelare presso il tribunale di Latina.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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