Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9936 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVOSE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13868-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO SABINO

COZZA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 1130/2011 R.G VC.C. del TRIBUNALE di ORISTANO,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G.. 13868 del 2014 si osserva:

Il Tribunale di Oristano ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da B.M. nei confronti del fallimento della s.r.l. (OMISSIS). Il credito azionato derivava dal rapporto di lavoro dipendente intercorso con la società fallita e consisteva in oltre 60.000 Euro come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal giudice del lavoro del Tribbunale di Oristano cui è seguita causa di opposizione cancellata dal ruolo per inattività delle parti. Secondo il tribunale la mancanza di un’espressa dichiarazione di estinzione del giudizio sarebbe impeditiva del giudicato e, conseguentemente, non costituirebbe valido titolo per insinuare il credito al passivo fallimentare.

Nel merito infine ritiene il Tribunale che non vi sia la prova del credito in questione perchè il curatore è terzo e le scritture contabili non fanno prova nei rapporti con i terzi ma solo tra le parti ai sensi dell’art. 2709 c.c..

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il B. articolandolo in due motivi.

Nel primo viene dedotto che il credito in questione non sia stato contestato e nel secondo motivo che il credito è stato comunque definitivamente accertato perchè il decreto ingiuntivo era divenuto in via definitiva esecutivo e non più impugnabile.

Il Collegio, vista la proposta di decisione dispone la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Dispone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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