Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9936 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAVALLI GIORGIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMADEI CARLA, giusta procura a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

e contro

PUBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI

RIETI;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 682/09 R.G. del TRIBUNALE di RIETI,

depositato il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“La sig.ra M.C., con ricorso notificato il 9 dicembre 2009 al sig. V.F. e al P.M. presso il tribunale di Rieti, ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del tribunale ordinario di Rieti 2 novembre 2009, comunicatale in data 9 novembre 2009, con la quale detto tribunale, su eccezione del convenuto, si era dichiarato incompetente, dichiarando competente il tribunale per i minorenni di Roma, relativamente a un ricorso promosso da essa M. nei confronti del V., avente ad oggetto la rideterminazione di un contributo per il mantenimento del figlio naturale L.. Nel ricorso si chiede che sia dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Rieti, deducendo: a) che il provvedimento impugnato pone a fondamento del “decisum” l’ordinanza n. 8362 del 2007 di questa Corte, secondo la quale, per il combinato disposto dell’art. 317 bis c.p.c. e dell’art. 38 disp. att. c.p.c., comma 1, la competenza ad adottare i provvedimenti in favore dei figli naturali spetta al tribunale per i minorenni, in relazione alla contestualita’ fra i provvedimenti relativi all’affidamento del figlio naturale e quelli relativi al suo mantenimento, prefigurata dall’art. 155 c.c. e segg., rimanendo altrimenti la competenza al tribunale ordinario; b) che, nel caso di specie, erroneamente il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto la competenza del tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 742 c.p.c., che radica la competenza a decidere sul provvedimento del quale si chiede la revisione in capo allo stesso giudice che lo ha emesso, per essere stata chiesta la modifica del decreto 8 ottobre 2002 di quel tribunale, recante omologa degli accordi intercorsi fra i genitori relativamente all’affidamento e al contributo per il mantenimento del figlio naturale L., dovendo invece ritenersi che in tale caso, concernendo la domanda una modifica della sola parte economica del ^ provvedimento, ai sensi dell’art. 38 c.c., comma 2, resti ferma la competenza del tribunale ordinario, come avrebbe gia’ affermato questa Corte con ordinanza n. 21755 del 2008, tanto piu’ che trattasi di domanda di un genitore del minore, in nome proprio e non in rappresentanza del figlio minore, verso l’altro, con la conseguenza che trattasi di causa fra soggetti maggiorenni, avente come “causa petendi” la qualita’ di genitori e “petitum” il contributo che un genitore deve versare all’altro per il mantenimento del figlio minore, con la conseguenza che giudice naturale sarebbe il tribunale ordinario e non quello per i minorenni; c) che, inoltre, nel caso di specie l’accordo omologato dal tribunale per i minorenni, del quale il provvedimento impugnato ha ritenuto che sia stata chiesta la modifica, in effetti era gia’ stato modificato consensualmente dalle parti con un accordo del 13 settembre 2005 e il successivo giudizio aveva ad oggetto solo aspetti economici, senza che in giudizio nessuna delle parti avesse chiesto modifiche in ordine al regime di affidamento del minore.

Il sig. V. ha depositato memoria, deducendo l’inammissibilita’ del ricorso per non essere in esso indicate le norme che si ritengono violate e per non essere stati formulati specifici motivi di censura della decisione impugnata e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso”.

Considerato che le eccezioni d’inammissibilita’ del V. non appaiono fondate, stante la specificita’ dei motivi di censura formulati e l’indicazione in essi della normativa di riferimento.

Considerato che questa Corte ha affermato con le ordinanze nn. 8362 del 2007, 21755 del 2008 e 13183 del 2009, che anche dopo che la L. n. 54 del 2006, art. 4 ha reso applicabili le norme contenute in tale legge “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, non puo’ ritenersi abrogato l’art. 38 disp. att. c.p.c. che, con il disposto del comma 2, demanda alla competenza del giudice ordinario tutti i provvedimenti relativi a minori non espressamente previsti dal primo comma, il quale a sua volta demanda al tribunale per i minorenni i provvedimenti relativi all’affidamento dei minori, nonche’ – secondo l’interpretazione datane da questa Corte nelle sopra menzionate decisioni – quelli relativi al loro mantenimento se contestualmente proposti, cosi’ da creare un vincolo d’inscindibilita’ fra i relativi provvedimenti che non sussiste ove la causa riguardi unicamente i provvedimenti di ordine economico relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Considerato che i provvedimenti adottati “in subiecta materia”, acquistando efficacia di giudicato “rebus sic stantibus”, non sono modificabili in base al disposto dell’art. 742 c.p.c. dal giudice che li ha pronunciati, bensi’ secondo le regole, sostanziali e processuali, che specificamente li regolano, dell’art. 155 ter cod. civ. e dell’art. 710 c.p.c., richiamati dalla L. n. 54 del 2006, art. 4 per i figli dei genitori non coniugati, che l’art. 742 c.p.c. deve peraltro ritenersi espressione di un principio, insito nel sistema – in relazione al quale tali regole vanno coordinate – secondo il quale, una volta attratta al tribunale per i minorenni la competenza a decidere anche sull’assegno di mantenimento stante la contestuale proposizione della relativa domanda insieme alle questioni relative all’affidamento, detta competenza resta radicata presso tale tribunale relativamente ad ogni modifica del provvedimento adottato, impedendo la logica del sistema che esso possa essere modificato in alcuna sua parte da un giudice diverso se non nell’ipotesi, non ricorrente nella specie, di connessione che giustifichi lo spostamento di competenza”.

Considerato che, fissato il ricorso per l’esame in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte;

che pertanto deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e nulla va statuito sulle spese stante l’adesione dell’altra parte.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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